Art 14

Art. 14.1.I ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici di cui agli articoli 15 e 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197 sono soppressi.
2.Il personale dei predetti ruoli e' inquadrato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, rispettivamente, nella qualifica di ispettore capo del ruolo degli ispettori di cui l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ed in quella di perito tecnico capo del ruolo dei periti tecnici di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, collocandosi in ruolo, secondo l'ordine acquisito in quello di provenienza dopo l'ultimo degli ispettori capo e dei periti tecnici capo che al 31 agosto 1995 appartenevano al ruolo degli ispettori e dei periti tecnici.
3.Il personale inquadrato ai sensi del comma 2, conserva l'anzianita' maturata nel ruolo ad esaurimento ai fini della partecipazione allo scrutinio di cui all'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e all'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.
4.Al personale inquadrato ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, relativamente alla nomina alle qualifiche di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore il giorno precedente alla cessazione dal servizio.
Entrata in vigore il 16 marzo 2001

Sentenze4


  • 1. TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2019-05-21, n. 201906239
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • anzianità di servizio·
    • art. 13 d.lgs. 197/1995·
    • art. 3 e 97 della Costituzione·
    • art. 76 della Costituzione·
    • compensazione delle spese·
    • differenza di trattamento tra ruoli·
    • diritti dei sovrintendenti di P.S.·
    • legittimità costituzionale·
    • principio di buona amministrazione·
    • principio di omogeneità delle discipline legislative·
    • progressione di carriera·
    • regime transitorio·
    • riconoscimento giuridico dell'anzianità di servizio·
    • rigetto del ricorso per infondatezza·
    • riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato·
    • tutela delle posizioni acquisite

  • 2. TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2019-05-21, n. 201906237
    Provvedimento:
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    • anzianità di servizio·
    • art. 13 d.lgs. 197/1995·
    • art. 3 e 97 della Costituzione·
    • art. 76 della Costituzione·
    • diritti dei pubblici dipendenti·
    • disparità di trattamento·
    • giurisprudenza costituzionale·
    • inammissibilità del ricorso·
    • legittimità costituzionale·
    • omogeneità delle discipline di settore·
    • principio di buona amministrazione·
    • riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato·
    • sentenza 63/1998 e 151/1999 della Corte Costituzionale·
    • tardività del ricorso

  • 3. TAR Firenze, sez. I, sentenza 2015-01-13, n. 201500042
    Provvedimento:
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    • Anzianità di servizio·
    • Compensazione spese·
    • Diritto soggettivo·
    • Giurisprudenza consolidata·
    • Impugnazione provvedimenti amministrativi·
    • Inammissibilità ricorso·
    • Incostituzionalità norme·
    • Inquadramento personale Polizia di Stato·
    • Interesse legittimo·
    • Ricostruzione di carriera

  • 4. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2011-03-31, n. 201102831
    Provvedimento:
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    • Art. 3, 36, 97 Cost.·
    • Decreto legislativo n. 197/1995·
    • Giurisprudenza amministrativa·
    • Inquadramento ispettori capo·
    • Legge n. 216/1992·
    • Potestà del legislatore delegato·
    • Principio di equiparazione giuridica ed economica·
    • Razionalizzazione e omogeneizzazione carriere·
    • Riordino carriere Polizia di Stato·
    • Ruolo ad esaurimento
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