dispensari farmaceutici
Art. 6. Dispensari farmaceutici1.I commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221, sono sostituiti dai seguenti:
"Nei comuni, frazioni o centri abitati di cui alla lettera b) del primo comma, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici.
La gestione dei dispensari, disciplinata mediante provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e' affidata alla responsabilita' del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia piu' vicina. Nel caso di rinunzia il dispensario e' gestito dal comune. I dispensari farmaceutici sono dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, gia' confezionati.
Nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonche' nelle altre localita' climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione turistica di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217".
((1-bis.Nelle frazioni o centri abitati dei comuni interessati dalla crisi sismica in cui, per gravi danni, sono intervenuti sensibili mutamenti della distribuzione della popolazione, le regioni Marche e Umbria possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, l'apertura di dispensari farmaceutici per il tempo necessario alla verifica delle mutate dislocazioni della popolazione nel comune e comunque fino all'avvenuta ricostruzione.))
"Nei comuni, frazioni o centri abitati di cui alla lettera b) del primo comma, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici.
La gestione dei dispensari, disciplinata mediante provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e' affidata alla responsabilita' del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia piu' vicina. Nel caso di rinunzia il dispensario e' gestito dal comune. I dispensari farmaceutici sono dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, gia' confezionati.
Nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonche' nelle altre localita' climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione turistica di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217".
((1-bis.Nelle frazioni o centri abitati dei comuni interessati dalla crisi sismica in cui, per gravi danni, sono intervenuti sensibili mutamenti della distribuzione della popolazione, le regioni Marche e Umbria possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, l'apertura di dispensari farmaceutici per il tempo necessario alla verifica delle mutate dislocazioni della popolazione nel comune e comunque fino all'avvenuta ricostruzione.))
1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-01-17, n. 202400558Provvedimento:Leggi di più...- acquiescenza·
- affidamento del servizio farmaceutico·
- atti di autotutela·
- autorizzazione all'apertura dei dispensari·
- criterio di vicinitas·
- dispensario farmaceutico stagionale·
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- garanzia partecipativa ex art. 10-bis legge n. 241/1990·
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- sospensione dell'esecutività della sentenza·
- termini processuali·
- tutela del diritto soggettivo·
- valutazione discrezionale della distanza
2. TAR Bologna, sez. II, sentenza 2022-10-06, n. 202200744Provvedimento:Leggi di più...- autorizzazione all'apertura del dispensario·
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- disparità di trattamento·
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- legittimazione ad agire·
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- principio di territorialità·
- principio di vicinanza per l'assegnazione della gestione·
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- sostituzione della gestione del dispensario·
- sostituzione di un dispensario con una farmacia·
- tutela del servizio farmaceutico·
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- violazione delle norme regionali
3. TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-04-27, n. 202202886Provvedimento:Leggi di più...- art. 117 Cost.·
- art. 1 legge 221/1968·
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- competenza delle regioni in materia di dispensari farmaceutici·
- dispensari farmaceutici·
- giurisprudenza in materia di dispensari farmaceutici·
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- interpretazione delle leggi in materia di dispensari farmaceutici·
- legittimità dell'istituzione dei dispensari farmaceutici·
- liberalizzazione delle farmacie·
- numero chiuso delle farmacie·
- tutela della concorrenza nel settore farmaceutico
4. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-11-11, n. 202107529Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
- competenza amministrativa·
- difetto di motivazione·
- diniego di autorizzazione al trasferimento di farmacia·
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- giurisprudenza amministrativa·
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- pianta organica delle farmacie·
- procedimento amministrativo·
- silenzio-assenso·
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- violazione art. 10 bis L. 241/1990
5. TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2021-05-19, n. 202100278Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di determinazione amministrativa·
- autotutela amministrativa·
- criteri di assegnazione dei dispensari farmaceutici·
- diniego di annullamento in autotutela·
- gestione di dispensari farmaceutici·
- preferenza per il titolare della farmacia più vicina·
- principio di imparzialità e buon andamento della P.A.·
- risarcimento del danno·
- sospensione dell'efficacia di atti amministrativi·
- violazione delle garanzie di partecipazione procedurale