competenze delle giunte
Art. 48. Competenze delle giunte1.La giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali. ((Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti)). ((49))2.La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attivita' e svolge attivita' propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3.E', altresi', di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
---------------AGGIORNAMENTO (49)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 16, comma 29) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti delle regioni e province medesime, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42".
3.E', altresi', di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
---------------AGGIORNAMENTO (49)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 16, comma 29) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti delle regioni e province medesime, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42".
1. TAR Napoli, sez. III, sentenza breve 2024-09-25, n. 202405097Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento amministrativo·
- art. 60 c.p.a.·
- carenza di interesse·
- compensazione delle spese·
- difetto di competenza·
- eccesso di potere·
- improcedibilità del ricorso·
- irregolarità tributaria·
- principio dispositivo·
- sospensione dell'attività commerciale·
- tariffe e tributi locali·
- violazione del giusto procedimento
4. TAR Lecce, sez. III, sentenza 2023-04-13, n. 202300462Provvedimento:Leggi di più...- annullamento d'ufficio·
- autotutela amministrativa·
- compensazione delle spese di lite·
- eccesso di potere·
- fallimento·
- indennizzo ex art. 21 quinquies L. 241/1990·
- interesse legittimo·
- risarcimento del danno·
- transazione·
- violazione art. 21 nonies L. 241/1990·
- violazione art. 21 quinquies L. 241/1990
5. TAR Genova, sez. I, sentenza 2024-08-16, n. 202400590Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimenti amministrativi·
- concessioni demaniali marittime·
- Consiglio di Stato·
- Corte costituzionale·
- diritti europei·
- eccesso di potere·
- giurisprudenza amministrativa·
- misure cautelari·
- percentuale minima aree balneabili libere·
- procedura di evidenza pubblica·
- proroga concessioni·
- violazione art. 10-bis legge 241/1990·
- violazione art. 11-bis l.r. 28 aprile 1999, n. 13