autonomia dei comuni e delle province

Art. 3. Autonomia dei comuni e delle province1.Le comunita' locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.
2.Il comune e' l'ente locale che rappresenta la propria comunita', ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3.La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunita', ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
4.I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonche' autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5.I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarieta'. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attivita' che possono essere adeguatamente. esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Entrata in vigore il 28 settembre 2000
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