disposizioni transitorie e finali
Art. 36. Disposizioni transitorie e finali1.Gli appuntati in servizio permanente al 1° gennaio 2017 e che a tale data hanno gia' maturato i requisiti di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono sottoposti a valutazione dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 55-bis dello stesso decreto e, ove giudicati idonei, promossi al grado di appuntato scelto con decorrenza 1° gennaio 2017, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, del predetto decreto.
2.In deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale del ruolo sovrintendenti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, i brigadieri in servizio permanente al 1° gennaio 2017, inclusi nelle aliquote di valutazione determinate al 31 dicembre 2016, prima e seconda valutazione, giudicati idonei, iscritti in quadro e non promossi perche' non utilmente ricompresi nei rispettivi quadri di avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza 1° gennaio 2017, nell'ordine di iscrizione nel ruolo di provenienza. A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 55-bis del medesimo decreto legislativo, con riferimento alle aliquote al 31 dicembre 2016, e' valido anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma.
3.I militari promossi ai sensi del comma 2 precedono nel ruolo, a parita' di anzianita', i parigrado promossi con le aliquote del 31 dicembre 2017.
4.I vice brigadieri in servizio permanente al 1° gennaio 2017 e che a tale data hanno gia' maturato i requisiti di cui alla tabella D/1 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 dello stesso decreto, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2017.
5.I vice brigadieri di cui al comma 4, giudicati idonei all'avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal 1° gennaio 2017 e precedono nel ruolo, a parita' di anzianita', quelli promossi con riferimento all'aliquota formata al 31 dicembre 2017.
6.I vice brigadieri di cui al comma 4, giudicati non idonei all'avanzamento, sono inclusi nell'aliquota di valutazione da determinare al 31 dicembre 2017 e valutati secondo le disposizioni in vigore a tale data.
((6-bis.I vice brigadieri in servizio permanente al 1° gennaio 2020 e che a tale data hanno maturato i requisiti di cui alla tabella D/1 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 dello stesso decreto, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2020.
6-ter.I vice brigadieri di cui al comma 6-bis, giudicati idonei all'avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal 1° gennaio 2020 e precedono nel ruolo, a parita' di anzianita', quelli promossi con riferimento all'aliquota formata al 31 dicembre 2020.
6-quater.I vice brigadieri di cui al comma 6-bis, giudicati non idonei all'avanzamento, sono inclusi nell'aliquota di valutazione da determinare al 31 dicembre 2020 e valutati secondo le disposizioni in vigore a tale data.))7.I brigadieri in servizio permanente al 1° gennaio 2017 che hanno conseguito la promozione entro il 31 dicembre 2013 sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.
8.I brigadieri giudicati idonei nell'aliquota di cui al comma 7 conseguono la promozione a brigadiere capo con decorrenza dal 1° gennaio 2017. Il personale promosso ai sensi del presente comma prende posto in ruolo dopo i militari promossi ai sensi del comma 2.
9.Effettuate le promozioni di cui ai commi 2 ((, 6-ter)) e 8, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di valutazione per l'avanzamento a brigadiere capo, in deroga alla tabella D/1 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 dello stesso decreto, sono fissate secondo i seguenti criteri:
a)per l'anno 2017, i brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
b)per l'anno 2018, i brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;
c)per l'anno 2019, i brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;
d)per l'anno 2020, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il ((1º gennaio 2010 e il 31 dicembre 2011));
e)per l'anno 2021, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre ((2012;))((e-bis) per l'anno 2022, i brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018;
e-ter) per l'anno 2023, i brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019;
e-quater) per l'anno 2024, i brigadieri che rivestivano il grado di vicebrigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015.))10.Al fine di assicurare la massima flessibilita' organizzativa e di potenziare l'attivita' di contrasto dell'evasione fiscale e delle frodi in danno del bilancio dello Stato e dell'Unione europea:
a)nel triennio 2018-2020, e' autorizzata l'assunzione nel ruolo «ispettori» di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nei limiti delle risorse ordinariamente assentite a legislazione vigente in materia di facolta' assunzionali, allo scopo utilizzando le vacanze organiche esistenti nel ruolo sovrintendenti di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto.
Le unita' da assumere sono stabilite annualmente, assicurando l'invarianza di spesa a regime, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero all'organico del ruolo ispettori, da riassorbire per effetto dei passaggi degli ispettori in altri ruoli, secondo le disposizioni vigenti, o per effetto di quanto disposto dalla lettera b);
b)a decorrere dal 1° gennaio 2018, le consistenze organiche dei ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri, di cui agli articoli 3, comma 1, 17, comma 1, e 33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, possono essere progressivamente rimodulate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per incrementare la consistenza organica del ruolo «ispettori» fino a 28.702 unita', assicurando l'invarianza di spesa. Conseguentemente, con il medesimo decreto di cui al primo periodo, puo' essere rideterminata la frazione di cui all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, fermo restando che, in relazione alle specifiche esigenze organiche e funzionali e al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, a parziale deroga di quanto previsto dal citato articolo 58, comma 3, ((per l'anno 2023 il numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente e' stabilito con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza in misura non superiore a un quinto della dotazione organica del ruolo ispettori e la relativa valutazione e' effettuata ai sensi dell'articolo 57 del medesimo decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.))11.I marescialli aiutanti luogotenenti in servizio al 1° gennaio 2017 ((, ovvero iscritti nel ruolo d'onore e richiamati in servizio,))assumono il grado di luogotenente di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, conservando l'anzianita' di servizio e con l'anzianita' di grado corrispondente a quella maturata nella soppressa qualifica di luogotenente.
12.I marescialli aiutanti in servizio permanente al 1° gennaio 2017 e che a tale data hanno gia' maturato i requisiti di cui alla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 dello stesso decreto, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2017.
13.I marescialli aiutanti di cui al comma 12, giudicati:
a)idonei all'avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal 1° gennaio 2017 e precedono nel ruolo, a parita' di anzianita', quelli promossi con riferimento alle aliquote del 31 dicembre 2017;
b)non idonei all'avanzamento, sono inclusi nelle aliquote di valutazione da determinare al 31 dicembre 2017 e valutati secondo le disposizioni in vigore a tale data.
14.I marescialli capo non utilmente iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016, in deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale del ruolo ispettori di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono promossi nell'ordine del proprio ruolo al grado superiore, qualora in servizio permanente alla data di decorrenza della promozione, con le seguenti modalita':
a)il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017;
b)il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017;
c)il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017.
Il giudizio espresso dalla commissione di cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 in occasione della aliquota riferita al 31 dicembre 2016 e il relativo quadro di avanzamento sono validi anche ai fini della promozione di cui al presente comma. I marescialli capo idonei nell'aliquota del 31 dicembre 2017 e promossi ai sensi dell'articolo 58, comma 2, lettera a), prendono posto nel ruolo, a parita' di anzianita' assoluta, dopo i militari promossi ai sensi del presente comma. Il requisito della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 deve essere posseduto a partire dai marescialli capo inseriti nelle aliquote di valutazione formate al 31 dicembre 2028.
15.Le promozioni a maresciallo aiutante per gli anni dal 2017 al 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono conferite anche mediante la procedura di valutazione a scelta per esami. Possono partecipare a ciascuna delle citate procedure i marescialli capo che hanno il requisito di anzianita' di grado di seguito indicato:
a)per l'anno 2017: fino al 31 dicembre 2012;
b)per gli anni 2018 e 2019: fino al 31 dicembre 2013;
c)per gli anni 2020 e 2021: fino al 31 dicembre 2014.
Il numero massimo delle promozioni annuali conferibili con il sistema a scelta per esami e' pari a 130. Alle suddette procedure valutative continuano ad applicarsi le norme di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 gennaio 2002, n. 58. I marescialli capo promossi ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 precedono nel ruolo, a parita' di anzianita' assoluta, quelli promossi secondo il presente comma.
((15-bis.I marescialli ordinari con anzianita' compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013, in servizio permanente alla data del 1° gennaio 2020 e che a tale data hanno gia' maturato i requisiti di cui alla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2020 e, se giudicati idonei, promossi con la medesima decorrenza, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 1995.
15-ter.I marescialli capo in servizio permanente, inclusi nell'aliquota di valutazione formata al 31 dicembre 2019, giudicati idonei e non promossi perche' non utilmente ricompresi nei rispettivi quadri di avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza 1° gennaio 2020 secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione di cui all'articolo 55-bis con riferimento alla predetta aliquota del 31 dicembre 2019 e' valido anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma.
15-quater.I marescialli capo con anzianita' compresa dal 2 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013, sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e, se giudicati idonei, sono promossi al grado superiore, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo il personale promosso ai sensi del comma 15-ter.
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo n. 199 del 1995.
15-quinquies.Per i marescialli capo con anzianita' compresa tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2019, la permanenza minima nel grado richiesta per essere sottoposti a valutazione per la promozione al grado di maresciallo aiutante, in deroga a quanto previsto dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' pari a sei anni.
15-sexies.Il personale in servizio permanente alla data del 1° gennaio 2020, che al 31 dicembre 2016 rivestiva il grado di maresciallo aiutante, con anzianita' compresa tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015, e' incluso in una aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2020 e, se giudicato idoneo, consegue la promozione al grado di luogotenente, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo i parigrado promossi con l'aliquota determinata al 31 dicembre 2019. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.
15-septies.I marescialli aiutanti con anzianita' compresa tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 nonche' il personale promosso al grado di maresciallo aiutante con decorrenza 1° gennaio 2017 con riferimento all'aliquota determinata al 31 dicembre 2016 sono inclusi in una aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2020 e, se giudicati idonei, conseguono la promozione al grado di luogotenente, in deroga a quanto previsto dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo i parigrado promossi ai sensi del comma 15-sexies. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.
15-octies.I marescialli capo promossi al grado di maresciallo aiutante ai sensi dell'articolo 36, comma 14, nonche' i marescialli aiutanti in possesso di una anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019, sono sottoposti a valutazione e conseguono la promozione al grado di luogotenente, in deroga alla permanenza prevista dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, al compimento di sei anni di servizio effettivo nel grado.
15-nonies.In deroga a quanto previsto dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e fermi restando gli altri requisiti, per il personale promosso al grado di maresciallo aiutante ai sensi del comma 15-ter, la permanenza nel grado richiesta per essere sottoposti a valutazione per il conseguimento del grado di luogotenente e' pari a 6 anni.
15-decies.In deroga a quanto previsto dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e fermi restando gli altri requisiti, per il personale promosso al grado di maresciallo aiutante ai sensi del comma 15-quater, la permanenza nel grado richiesta per essere sottoposti a valutazione per il conseguimento del grado di luogotenente e' pari a:
a)sei anni, per i marescialli capo con anzianita' compresa tra il 2 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;
b)sette anni, per i marescialli capo con anzianita' compresa tra il 1º gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013.
15-undecies.Fermo restando quanto previsto dal comma 15, per gli anni dal 2021 al 2023 le promozioni a maresciallo aiutante sono conferite, nella misura di 330 unita' annuali e in deroga a quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, anche mediante procedure straordinarie di valutazione a scelta per esami riservate ai marescialli capo in possesso del requisito di anzianita' di grado di seguito indicato:
a)per l'anno 2021: fino al 31 dicembre 2017;
b)per l'anno 2022: fino al 31 dicembre 2018;
c)per l'anno 2023: fino al 31 dicembre 2019.
Alle suddette procedure valutative continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 gennaio 2002, n. 58. I marescialli capo promossi ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 precedono nel ruolo, a parita' di anzianita' assoluta, i parigrado promossi per effetto di quanto previsto dal presente comma.
15-duodecies.Per l'anno 2021, in deroga all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' indetta una "selezione per titoli" straordinaria per il conferimento di 1.000 promozioni al grado di luogotenente con decorrenza 1° gennaio 2021 a cui possono partecipare, a domanda, i marescialli aiutanti con anzianita' di grado fino al 31 dicembre 2017 che non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. I criteri e le modalita' per l'effettuazione della selezione, nonche' l'individuazione dei titoli da valutare sono stabiliti con determinazione del Comandante generale.))16.Agli appuntati scelti in servizio al 1° ottobre 2017 che hanno compiuto sette anni di permanenza nel grado, in deroga alla permanenza prevista dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e che non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 11 dello stesso decreto, e' attribuita la qualifica di «qualifica speciale», con decorrenza 1° ottobre 2017.
Al fine dell'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, il personale di cui al presente comma e' valutato dalla commissione di cui agli articoli 55-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. Agli appuntati scelti in servizio al 31 dicembre 2016, il parametro stipendiale previsto dalla Tabella D allegata al presente decreto per appuntato scelto +5 attribuito dopo quattro anni di anzianita' nel grado.
((16-bis.Agli appuntati scelti in servizio permanente al 1° gennaio 2020 che hanno compiuto quattro anni di permanenza nel grado, in deroga alla permanenza prevista dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e che non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 11 dello stesso decreto, e' attribuita la qualifica di "qualifica speciale", con decorrenza 1° gennaio 2020.
Al fine dell'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, il personale di cui al presente comma e' valutato dalla commissione di cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.))17.Per il conseguimento della qualifica di «qualifica speciale», fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, gli appuntati scelti non rientranti nella previsione di cui al comma 16 e ((16-bis e)) in servizio alla data del 1° ottobre 2017, sono valutati dopo ((4 anni)) di permanenza nel grado.
18.Ai brigadieri capo in servizio al 1° ottobre 2017 che hanno conseguito la promozione entro il 30 settembre 2013 e che non si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' attribuita la qualifica di «qualifica speciale» con decorrenza dal 1° ottobre 2017. Al fine dell'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, il personale di cui al presente comma e' incluso in un'aliquota di valutazione straordinaria formata alla data del 1° ottobre 2017.
19.Attribuita la qualifica di cui al comma 18, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di valutazione dei brigadieri capo per il conseguimento della qualifica di «qualifica speciale», fermi restando gli altri requisiti e in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 18 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono fissate secondo i seguenti criteri:
((h-bis) per l'anno 2025, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020 che rivestivano il grado di vicebrigadiere con anzianita' fino al 31 dicembre 2010.))a)per l'anno 2017, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2013;
b)per l'anno 2018, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
c)per l'anno 2019, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;
d)per l'anno 2020, i brigadieri capo:
1) con anzianita' compresa fra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2016;
2) che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' fino al 31 dicembre 2011;
3) che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2012.
Al personale di cui ai numeri 1) e 2) la qualifica speciale e' attribuita con decorrenza dal 1º gennaio 2020, nell'ordine di iscrizione del ruolo di provenienza;e)per l'anno 2021, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' ((compresa fra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2013));
f)per l'anno 2022, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre ((2014));
g)per l'anno 2023, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2018;h)per l'anno 2024, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2019;20.Ai luogotenenti di cui al comma 11, che non si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in deroga al periodo minimo di permanenza indicato dall'articolo 34 dello stesso decreto legislativo, e' attribuita la qualifica di «cariche speciali» con decorrenza dal 1° ottobre 2017. Al fine dell'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, il personale di cui al presente comma e' incluso in un'aliquota di valutazione straordinaria formata alla data del 1° ottobre 2017.
21.Per il personale promosso al grado di luogotenente ai sensi del comma 13, lettera a), fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato dall'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, per il conseguimento della qualifica di «cariche speciali» e' la seguente:
a)per il personale che riveste il grado di maresciallo aiutante non oltre il 2006: 1 anno;
b)per il personale che riveste il grado di maresciallo aiutante dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 2 anni;
c)per il personale che riveste il grado di maresciallo aiutante dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008: 3 anni.
((21-bis.Alla data del 1° gennaio 2020, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo per l'attribuzione della qualifica di "cariche speciali", e' formata un'aliquota straordinaria nella quale sono inclusi i luogotenenti con anzianita' dal 2017 al 2019.
Ai predetti luogotenenti e' attribuita la qualifica di "cariche speciali" a decorrere dal 1° gennaio 2020, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 34, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 199 del 1995. I medesimi prendono posto nel ruolo dopo i parigrado promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2019.
21-ter.Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di valutazione per l'attribuzione della qualifica di "cariche speciali", riservate ai luogotenenti promossi ai sensi dei commi 15-sexies, 15-septies e 15-duodecies, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 34, comma 5, del decreto legislativo n. 199 del 1995, sono fissate secondo le seguenti decorrenze:
a)per l'anno 2021, coloro che rivestivano il precedente grado di maresciallo aiutante con anzianita' compresa fra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;
b)per l'anno 2022, i marescialli aiutanti con anzianita' compresa fra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;
c)per l'anno 2023, i marescialli aiutanti con anzianita' compresa fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;
d)per l'anno 2024, i marescialli aiutanti con anzianita' compresa fra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;
e)per l'anno 2025, i marescialli aiutanti con anzianita' compresa fra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016;
f)per l'anno 2026, i marescialli aiutanti promossi con decorrenza 1° gennaio 2017 con riferimento all'aliquota determinata al 31 dicembre 2016;
g)per l'anno 2027, i marescialli aiutanti promossi con riferimento alla "selezione per titoli" di cui al comma 15-duodecies.))22.Il titolo di studio per l'accesso al ruolo degli appuntati e finanzieri di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, non e' richiesto per i volontari delle Forze armate di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio alla data del 31 dicembre 2020, ovvero congedato entro la stessa data.
23.In deroga a quanto previsto dall'articolo 35 e 37, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nel periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2022, gli allievi marescialli sono tratti mediante:
a)il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1, lettera a): nel primo anno, nella misura del 50 per cento; ((nel secondo, terzo, quarto e quinto anno)), nella misura del 60 per cento; ((...));
b)il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1, lettera b): nel primo anno, nella misura del 50 per cento; ((nel secondo, terzo, quarto e quinto anno)), nella misura del 40 per cento; ((...)). ((Fermo restando quanto previsto dalla presente lettera, il Corpo della guardia di finanza puo' bandire, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, un concorso straordinario per titoli per 150 allievi marescialli da trarre, anche in sovrannumero rispetto all'organico, dai brigadieri capo qualifica speciale in servizio permanente che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano un'eta' anagrafica non inferiore a 55 anni e siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui all'articolo 36, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. Nel medesimo anno solare, i brigadieri capo qualifica speciale che partecipano al concorso straordinario di cui alla presente lettera non possono partecipare ai concorsi previsti dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. La durata del corso di formazione di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, svolto secondo le modalita' di cui all'articolo 48 del medesimo decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, puo' essere ridotta fino alla meta'.))24.In deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 1, lettera b), numero 8), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, per la partecipazione al concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), numero 2), del medesimo decreto e' richiesto il possesso di un diploma di istruzione secondaria che consenta l'iscrizione ai corsi universitari. Per il medesimo concorso, il Comandante generale della Guardia di finanza, nell'ambito dei posti messi a concorso per ciascun ruolo, puo' fissare con il bando di concorso di cui all'articolo 46 del medesimo decreto, aliquote di posti da riservare al personale in possesso di laurea triennale, individuandone le relative classi.
((24-bis.Nell'ambito delle procedure reclutative indette dal Corpo della guardia di finanza, ai fini dell'accertamento del possesso del profilo attitudinale previsto per il ruolo ambito, possono essere impiegati ufficiali del medesimo Corpo in possesso della qualifica di «perito selettore", conferita dalla competente struttura del Ministero della difesa, previo superamento di specifico corso organizzato nell'ambito della predetta amministrazione di appartenenza.))((tre))((e di una delle specializzazioni dei servizi navale o aereo, che nell'ultimo quinquennio, esclusi i periodi di formazione, siano stati impiegati quali specializzati nel relativo servizio))((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172))((35-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 35:
a) i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' di grado compresa tra il 2009 e il 2015, ai fini dell'inclusione nella terza aliquota di valutazione, devono aver maturato un'anzianita' di grado pari o superiore a 12 anni;
b) per i tenenti colonnelli del ruolo normale promossi a tale grado nell'anno 2017, ai fini dell'inclusione nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, sono richieste le seguenti anzianita' nel grado:
- 1ª aliquota: 6, 7 e 8 anni;
- 2ª aliquota: 9 e 10 anni;
- 3ª aliquota: 13 o piu' anni.))((COMMA ABROGATO DAL D.LGS 27 DICEMBRE 2019, N.172))((Fino alla formazione delle aliquote di valutazione per l'anno 2021, gli ufficiali))((2024))((seconda))((42-bis. Fino alla formazione delle aliquote di avanzamento per l'anno 2027, i colonnelli del ruolo normale - comparto ordinario, iscritti in occasione della sesta valutazione nella prima meta' della graduatoria di merito, possono chiedere di essere ulteriormente valutati per le due annualita' immediatamente successive.
42-ter. Al fine di salvaguardare i livelli di funzionalita' del Corpo della guardia di finanza, l'esito della valutazione a scelta, a cura della commissione superiore di avanzamento, degli ufficiali inclusi, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, nelle aliquote formate al 30 settembre 2020 non produce effetti ai fini delle promozioni attribuibili nell'anno 2021.))((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172))((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172))((1° gennaio 2019))((2020))((2021))((2018))((f-bis) per il corso che ha inizio nell'anno 2024, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2022 e i maggiori del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2019;
f-ter) per il corso che ha inizio nell'anno 2025, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2022;
f-quater) per il corso che ha inizio nell'anno 2026, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2022;
f-quinquies) per il corso che ha inizio nell'anno 2027, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2023;
f-sexies) per il corso che ha inizio nell'anno 2028, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2023;
f-septies) per il corso che ha inizio nell'anno 2029, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2024.))((A))((al grado di colonnello))((, sempreche' la frequenza del corso sia effettiva all'atto della valutazione da parte della commissione superiore di avanzamento ovvero l'interessato sia stato ammesso alla frequenza di un corso successivo))((56-bis. Fermo restando quanto disposto alla colonna 7 della tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 per i colonnelli e i generali di brigata del ruolo normale - comparto aeronavale:
a) per gli anni 2020 e 2022 il numero delle promozioni al grado di generale di brigata del ruolo normale - comparto aeronavale e' fissato in una unita'. Conseguentemente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera c-bis), del predetto decreto legislativo n. 69/2001, per i suddetti anni e' formata l'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore dei colonnelli del ruolo normale - comparto aeronavale;
b) per il periodo dal 2025 al 2028, in relazione alla composizione dell'aliquota e alla consistenza in effettivo del ruolo, il Comandante generale puo' conferire una promozione al grado di generale di divisione del ruolo normale - comparto aeronavale nei limiti delle promozioni previste per il medesimo periodo.
56-ter. Per gli anni dal 2022 al 2026, in conseguenza dei nuovi periodi di permanenza nel grado stabiliti a partire dal primo dei predetti anni, le promozioni complessive al grado di colonnello del ruolo normale - comparto ordinario, di cui alla colonna 7 della tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono rideterminate in modo armonico per le tre aliquote dei tenenti colonnelli con provvedimento del Comandante generale, avuto anche riguardo al numero di ufficiali in possesso di titoli valutabili ai fini dell'avanzamento.
56-quater. In relazione alle esigenze funzionali e di completamento dell'organico del ruolo-tecnico-logistico-amministrativo, il Comandante generale della Guardia di finanza puo' disporre, fino all'anno 2025, una o piu' procedure per il transito di ufficiali dal ruolo normale - comparto ordinario al ruolo tecnico-logistico-amministrativo, con le modalita', nel numero e nei termini stabiliti con propria determinazione. Resta ferma l'applicabilita' del disposto di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
56-quinquies. Per l'avanzamento al grado di generale di brigata del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, fino alla formazione delle aliquote per l'anno 2022, si applica la tabella n. 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, vigente il giorno precedente all'entrata in vigore del presente comma.
56-sexies. Con riferimento alle promozioni al grado di colonnello del ruolo tecnico-logistico-amministrativo:
a) fino all'anno 2020, non si applica l'articolo 26 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;
b) fino all'anno 2031, il Comandante generale della Guardia di finanza ha facolta' di non applicare la disposizione di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, avuto riguardo ai transiti disposti ai sensi del presente decreto legislativo e alla composizione delle relative aliquote di avanzamento. Per il comparto sanitario - specialita' psicologia, la vacanza organica eventualmente disponibile nell'anno 2030 e' colmata con una promozione di un tenente colonnello della medesima specialita' nell'anno 2032.))((per dodici unita' del ruolo esecutori))((60-quinquies. Il ruolo dei sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza, in deroga alle percentuali previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' incrementato con le modalita' di cui al medesimo articolo 19, per un massimo di 1.750 unita' soprannumerarie, suddivise in 350 unita' per il concorso relativo all'anno 2020, 400 unita' per il concorso relativo all'anno 2021, 450 unita' per il concorso relativo all'anno 2022 e 550 unita' per il concorso relativo all'anno 2023, di cui, rispettivamente, 300 unita' per l'anno 2020, 350 unita' per l'anno 2021, 400 unita' per l'anno 2022 e 500 unita' per l'anno 2023, tratte dagli appuntati scelti e, per le restanti 50 unita' per ciascuno dei predetti anni, dagli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20 del predetto decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. Al completo riassorbimento delle predette posizioni soprannumerarie si provvede, entro il 2029, con i concorsi indetti dall'anno 2024 e con effetti a partire dal 1° gennaio 2026. A tal fine, il numero massimo delle unita' soprannumerarie e' fissato:
a) al 31 dicembre 2026, in 1.320 unita';
b) al 31 dicembre 2027, in 893 unita';
c) al 31 dicembre 2028, in 363 unita';
d) al 31 dicembre 2029, in 0 unita'.
Fino al 31 dicembre 2025, la durata dei corsi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, svolti secondo le modalita' di cui agli articoli 28 e 29 del medesimo decreto legislativo, puo' essere ridotta fino alla meta'.
60-sexies. Per gli ufficiali allievi in formazione presso l'Accademia del Corpo della guardia di finanza alla data di entrata in vigore del presente decreto, avviati al corso di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare successivamente alla nomina a ufficiale, la ferma di sedici anni di cui all'articolo 2161 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' contratta dalla data di avvio del predetto corso.))
2.In deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale del ruolo sovrintendenti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, i brigadieri in servizio permanente al 1° gennaio 2017, inclusi nelle aliquote di valutazione determinate al 31 dicembre 2016, prima e seconda valutazione, giudicati idonei, iscritti in quadro e non promossi perche' non utilmente ricompresi nei rispettivi quadri di avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza 1° gennaio 2017, nell'ordine di iscrizione nel ruolo di provenienza. A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 55-bis del medesimo decreto legislativo, con riferimento alle aliquote al 31 dicembre 2016, e' valido anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma.
3.I militari promossi ai sensi del comma 2 precedono nel ruolo, a parita' di anzianita', i parigrado promossi con le aliquote del 31 dicembre 2017.
4.I vice brigadieri in servizio permanente al 1° gennaio 2017 e che a tale data hanno gia' maturato i requisiti di cui alla tabella D/1 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 dello stesso decreto, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2017.
5.I vice brigadieri di cui al comma 4, giudicati idonei all'avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal 1° gennaio 2017 e precedono nel ruolo, a parita' di anzianita', quelli promossi con riferimento all'aliquota formata al 31 dicembre 2017.
6.I vice brigadieri di cui al comma 4, giudicati non idonei all'avanzamento, sono inclusi nell'aliquota di valutazione da determinare al 31 dicembre 2017 e valutati secondo le disposizioni in vigore a tale data.
((6-bis.I vice brigadieri in servizio permanente al 1° gennaio 2020 e che a tale data hanno maturato i requisiti di cui alla tabella D/1 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 dello stesso decreto, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2020.
6-ter.I vice brigadieri di cui al comma 6-bis, giudicati idonei all'avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal 1° gennaio 2020 e precedono nel ruolo, a parita' di anzianita', quelli promossi con riferimento all'aliquota formata al 31 dicembre 2020.
6-quater.I vice brigadieri di cui al comma 6-bis, giudicati non idonei all'avanzamento, sono inclusi nell'aliquota di valutazione da determinare al 31 dicembre 2020 e valutati secondo le disposizioni in vigore a tale data.))7.I brigadieri in servizio permanente al 1° gennaio 2017 che hanno conseguito la promozione entro il 31 dicembre 2013 sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.
8.I brigadieri giudicati idonei nell'aliquota di cui al comma 7 conseguono la promozione a brigadiere capo con decorrenza dal 1° gennaio 2017. Il personale promosso ai sensi del presente comma prende posto in ruolo dopo i militari promossi ai sensi del comma 2.
9.Effettuate le promozioni di cui ai commi 2 ((, 6-ter)) e 8, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di valutazione per l'avanzamento a brigadiere capo, in deroga alla tabella D/1 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 dello stesso decreto, sono fissate secondo i seguenti criteri:
a)per l'anno 2017, i brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
b)per l'anno 2018, i brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;
c)per l'anno 2019, i brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;
d)per l'anno 2020, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il ((1º gennaio 2010 e il 31 dicembre 2011));
e)per l'anno 2021, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre ((2012;))((e-bis) per l'anno 2022, i brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018;
e-ter) per l'anno 2023, i brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019;
e-quater) per l'anno 2024, i brigadieri che rivestivano il grado di vicebrigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015.))10.Al fine di assicurare la massima flessibilita' organizzativa e di potenziare l'attivita' di contrasto dell'evasione fiscale e delle frodi in danno del bilancio dello Stato e dell'Unione europea:
a)nel triennio 2018-2020, e' autorizzata l'assunzione nel ruolo «ispettori» di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nei limiti delle risorse ordinariamente assentite a legislazione vigente in materia di facolta' assunzionali, allo scopo utilizzando le vacanze organiche esistenti nel ruolo sovrintendenti di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto.
Le unita' da assumere sono stabilite annualmente, assicurando l'invarianza di spesa a regime, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero all'organico del ruolo ispettori, da riassorbire per effetto dei passaggi degli ispettori in altri ruoli, secondo le disposizioni vigenti, o per effetto di quanto disposto dalla lettera b);
b)a decorrere dal 1° gennaio 2018, le consistenze organiche dei ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri, di cui agli articoli 3, comma 1, 17, comma 1, e 33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, possono essere progressivamente rimodulate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per incrementare la consistenza organica del ruolo «ispettori» fino a 28.702 unita', assicurando l'invarianza di spesa. Conseguentemente, con il medesimo decreto di cui al primo periodo, puo' essere rideterminata la frazione di cui all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, fermo restando che, in relazione alle specifiche esigenze organiche e funzionali e al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, a parziale deroga di quanto previsto dal citato articolo 58, comma 3, ((per l'anno 2023 il numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente e' stabilito con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza in misura non superiore a un quinto della dotazione organica del ruolo ispettori e la relativa valutazione e' effettuata ai sensi dell'articolo 57 del medesimo decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.))11.I marescialli aiutanti luogotenenti in servizio al 1° gennaio 2017 ((, ovvero iscritti nel ruolo d'onore e richiamati in servizio,))assumono il grado di luogotenente di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, conservando l'anzianita' di servizio e con l'anzianita' di grado corrispondente a quella maturata nella soppressa qualifica di luogotenente.
12.I marescialli aiutanti in servizio permanente al 1° gennaio 2017 e che a tale data hanno gia' maturato i requisiti di cui alla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 dello stesso decreto, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2017.
13.I marescialli aiutanti di cui al comma 12, giudicati:
a)idonei all'avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal 1° gennaio 2017 e precedono nel ruolo, a parita' di anzianita', quelli promossi con riferimento alle aliquote del 31 dicembre 2017;
b)non idonei all'avanzamento, sono inclusi nelle aliquote di valutazione da determinare al 31 dicembre 2017 e valutati secondo le disposizioni in vigore a tale data.
14.I marescialli capo non utilmente iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016, in deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale del ruolo ispettori di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono promossi nell'ordine del proprio ruolo al grado superiore, qualora in servizio permanente alla data di decorrenza della promozione, con le seguenti modalita':
a)il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017;
b)il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017;
c)il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017.
Il giudizio espresso dalla commissione di cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 in occasione della aliquota riferita al 31 dicembre 2016 e il relativo quadro di avanzamento sono validi anche ai fini della promozione di cui al presente comma. I marescialli capo idonei nell'aliquota del 31 dicembre 2017 e promossi ai sensi dell'articolo 58, comma 2, lettera a), prendono posto nel ruolo, a parita' di anzianita' assoluta, dopo i militari promossi ai sensi del presente comma. Il requisito della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 deve essere posseduto a partire dai marescialli capo inseriti nelle aliquote di valutazione formate al 31 dicembre 2028.
15.Le promozioni a maresciallo aiutante per gli anni dal 2017 al 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono conferite anche mediante la procedura di valutazione a scelta per esami. Possono partecipare a ciascuna delle citate procedure i marescialli capo che hanno il requisito di anzianita' di grado di seguito indicato:
a)per l'anno 2017: fino al 31 dicembre 2012;
b)per gli anni 2018 e 2019: fino al 31 dicembre 2013;
c)per gli anni 2020 e 2021: fino al 31 dicembre 2014.
Il numero massimo delle promozioni annuali conferibili con il sistema a scelta per esami e' pari a 130. Alle suddette procedure valutative continuano ad applicarsi le norme di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 gennaio 2002, n. 58. I marescialli capo promossi ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 precedono nel ruolo, a parita' di anzianita' assoluta, quelli promossi secondo il presente comma.
((15-bis.I marescialli ordinari con anzianita' compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013, in servizio permanente alla data del 1° gennaio 2020 e che a tale data hanno gia' maturato i requisiti di cui alla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2020 e, se giudicati idonei, promossi con la medesima decorrenza, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 1995.
15-ter.I marescialli capo in servizio permanente, inclusi nell'aliquota di valutazione formata al 31 dicembre 2019, giudicati idonei e non promossi perche' non utilmente ricompresi nei rispettivi quadri di avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza 1° gennaio 2020 secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione di cui all'articolo 55-bis con riferimento alla predetta aliquota del 31 dicembre 2019 e' valido anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma.
15-quater.I marescialli capo con anzianita' compresa dal 2 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013, sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e, se giudicati idonei, sono promossi al grado superiore, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo il personale promosso ai sensi del comma 15-ter.
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo n. 199 del 1995.
15-quinquies.Per i marescialli capo con anzianita' compresa tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2019, la permanenza minima nel grado richiesta per essere sottoposti a valutazione per la promozione al grado di maresciallo aiutante, in deroga a quanto previsto dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' pari a sei anni.
15-sexies.Il personale in servizio permanente alla data del 1° gennaio 2020, che al 31 dicembre 2016 rivestiva il grado di maresciallo aiutante, con anzianita' compresa tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015, e' incluso in una aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2020 e, se giudicato idoneo, consegue la promozione al grado di luogotenente, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo i parigrado promossi con l'aliquota determinata al 31 dicembre 2019. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.
15-septies.I marescialli aiutanti con anzianita' compresa tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 nonche' il personale promosso al grado di maresciallo aiutante con decorrenza 1° gennaio 2017 con riferimento all'aliquota determinata al 31 dicembre 2016 sono inclusi in una aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2020 e, se giudicati idonei, conseguono la promozione al grado di luogotenente, in deroga a quanto previsto dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo i parigrado promossi ai sensi del comma 15-sexies. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.
15-octies.I marescialli capo promossi al grado di maresciallo aiutante ai sensi dell'articolo 36, comma 14, nonche' i marescialli aiutanti in possesso di una anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019, sono sottoposti a valutazione e conseguono la promozione al grado di luogotenente, in deroga alla permanenza prevista dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, al compimento di sei anni di servizio effettivo nel grado.
15-nonies.In deroga a quanto previsto dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e fermi restando gli altri requisiti, per il personale promosso al grado di maresciallo aiutante ai sensi del comma 15-ter, la permanenza nel grado richiesta per essere sottoposti a valutazione per il conseguimento del grado di luogotenente e' pari a 6 anni.
15-decies.In deroga a quanto previsto dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e fermi restando gli altri requisiti, per il personale promosso al grado di maresciallo aiutante ai sensi del comma 15-quater, la permanenza nel grado richiesta per essere sottoposti a valutazione per il conseguimento del grado di luogotenente e' pari a:
a)sei anni, per i marescialli capo con anzianita' compresa tra il 2 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;
b)sette anni, per i marescialli capo con anzianita' compresa tra il 1º gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013.
15-undecies.Fermo restando quanto previsto dal comma 15, per gli anni dal 2021 al 2023 le promozioni a maresciallo aiutante sono conferite, nella misura di 330 unita' annuali e in deroga a quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, anche mediante procedure straordinarie di valutazione a scelta per esami riservate ai marescialli capo in possesso del requisito di anzianita' di grado di seguito indicato:
a)per l'anno 2021: fino al 31 dicembre 2017;
b)per l'anno 2022: fino al 31 dicembre 2018;
c)per l'anno 2023: fino al 31 dicembre 2019.
Alle suddette procedure valutative continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 gennaio 2002, n. 58. I marescialli capo promossi ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 precedono nel ruolo, a parita' di anzianita' assoluta, i parigrado promossi per effetto di quanto previsto dal presente comma.
15-duodecies.Per l'anno 2021, in deroga all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' indetta una "selezione per titoli" straordinaria per il conferimento di 1.000 promozioni al grado di luogotenente con decorrenza 1° gennaio 2021 a cui possono partecipare, a domanda, i marescialli aiutanti con anzianita' di grado fino al 31 dicembre 2017 che non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. I criteri e le modalita' per l'effettuazione della selezione, nonche' l'individuazione dei titoli da valutare sono stabiliti con determinazione del Comandante generale.))16.Agli appuntati scelti in servizio al 1° ottobre 2017 che hanno compiuto sette anni di permanenza nel grado, in deroga alla permanenza prevista dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e che non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 11 dello stesso decreto, e' attribuita la qualifica di «qualifica speciale», con decorrenza 1° ottobre 2017.
Al fine dell'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, il personale di cui al presente comma e' valutato dalla commissione di cui agli articoli 55-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. Agli appuntati scelti in servizio al 31 dicembre 2016, il parametro stipendiale previsto dalla Tabella D allegata al presente decreto per appuntato scelto +5 attribuito dopo quattro anni di anzianita' nel grado.
((16-bis.Agli appuntati scelti in servizio permanente al 1° gennaio 2020 che hanno compiuto quattro anni di permanenza nel grado, in deroga alla permanenza prevista dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e che non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 11 dello stesso decreto, e' attribuita la qualifica di "qualifica speciale", con decorrenza 1° gennaio 2020.
Al fine dell'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, il personale di cui al presente comma e' valutato dalla commissione di cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.))17.Per il conseguimento della qualifica di «qualifica speciale», fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, gli appuntati scelti non rientranti nella previsione di cui al comma 16 e ((16-bis e)) in servizio alla data del 1° ottobre 2017, sono valutati dopo ((4 anni)) di permanenza nel grado.
18.Ai brigadieri capo in servizio al 1° ottobre 2017 che hanno conseguito la promozione entro il 30 settembre 2013 e che non si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' attribuita la qualifica di «qualifica speciale» con decorrenza dal 1° ottobre 2017. Al fine dell'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, il personale di cui al presente comma e' incluso in un'aliquota di valutazione straordinaria formata alla data del 1° ottobre 2017.
19.Attribuita la qualifica di cui al comma 18, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di valutazione dei brigadieri capo per il conseguimento della qualifica di «qualifica speciale», fermi restando gli altri requisiti e in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 18 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono fissate secondo i seguenti criteri:
((h-bis) per l'anno 2025, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020 che rivestivano il grado di vicebrigadiere con anzianita' fino al 31 dicembre 2010.))a)per l'anno 2017, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2013;
b)per l'anno 2018, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
c)per l'anno 2019, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;
d)per l'anno 2020, i brigadieri capo:
1) con anzianita' compresa fra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2016;
2) che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' fino al 31 dicembre 2011;
3) che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2012.
Al personale di cui ai numeri 1) e 2) la qualifica speciale e' attribuita con decorrenza dal 1º gennaio 2020, nell'ordine di iscrizione del ruolo di provenienza;e)per l'anno 2021, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' ((compresa fra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2013));
f)per l'anno 2022, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre ((2014));
g)per l'anno 2023, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2018;h)per l'anno 2024, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2019;20.Ai luogotenenti di cui al comma 11, che non si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in deroga al periodo minimo di permanenza indicato dall'articolo 34 dello stesso decreto legislativo, e' attribuita la qualifica di «cariche speciali» con decorrenza dal 1° ottobre 2017. Al fine dell'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, il personale di cui al presente comma e' incluso in un'aliquota di valutazione straordinaria formata alla data del 1° ottobre 2017.
21.Per il personale promosso al grado di luogotenente ai sensi del comma 13, lettera a), fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato dall'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, per il conseguimento della qualifica di «cariche speciali» e' la seguente:
a)per il personale che riveste il grado di maresciallo aiutante non oltre il 2006: 1 anno;
b)per il personale che riveste il grado di maresciallo aiutante dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 2 anni;
c)per il personale che riveste il grado di maresciallo aiutante dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008: 3 anni.
((21-bis.Alla data del 1° gennaio 2020, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo per l'attribuzione della qualifica di "cariche speciali", e' formata un'aliquota straordinaria nella quale sono inclusi i luogotenenti con anzianita' dal 2017 al 2019.
Ai predetti luogotenenti e' attribuita la qualifica di "cariche speciali" a decorrere dal 1° gennaio 2020, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 34, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 199 del 1995. I medesimi prendono posto nel ruolo dopo i parigrado promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2019.
21-ter.Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di valutazione per l'attribuzione della qualifica di "cariche speciali", riservate ai luogotenenti promossi ai sensi dei commi 15-sexies, 15-septies e 15-duodecies, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 34, comma 5, del decreto legislativo n. 199 del 1995, sono fissate secondo le seguenti decorrenze:
a)per l'anno 2021, coloro che rivestivano il precedente grado di maresciallo aiutante con anzianita' compresa fra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;
b)per l'anno 2022, i marescialli aiutanti con anzianita' compresa fra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;
c)per l'anno 2023, i marescialli aiutanti con anzianita' compresa fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;
d)per l'anno 2024, i marescialli aiutanti con anzianita' compresa fra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;
e)per l'anno 2025, i marescialli aiutanti con anzianita' compresa fra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016;
f)per l'anno 2026, i marescialli aiutanti promossi con decorrenza 1° gennaio 2017 con riferimento all'aliquota determinata al 31 dicembre 2016;
g)per l'anno 2027, i marescialli aiutanti promossi con riferimento alla "selezione per titoli" di cui al comma 15-duodecies.))22.Il titolo di studio per l'accesso al ruolo degli appuntati e finanzieri di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, non e' richiesto per i volontari delle Forze armate di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio alla data del 31 dicembre 2020, ovvero congedato entro la stessa data.
23.In deroga a quanto previsto dall'articolo 35 e 37, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nel periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2022, gli allievi marescialli sono tratti mediante:
a)il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1, lettera a): nel primo anno, nella misura del 50 per cento; ((nel secondo, terzo, quarto e quinto anno)), nella misura del 60 per cento; ((...));
b)il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1, lettera b): nel primo anno, nella misura del 50 per cento; ((nel secondo, terzo, quarto e quinto anno)), nella misura del 40 per cento; ((...)). ((Fermo restando quanto previsto dalla presente lettera, il Corpo della guardia di finanza puo' bandire, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, un concorso straordinario per titoli per 150 allievi marescialli da trarre, anche in sovrannumero rispetto all'organico, dai brigadieri capo qualifica speciale in servizio permanente che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano un'eta' anagrafica non inferiore a 55 anni e siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui all'articolo 36, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. Nel medesimo anno solare, i brigadieri capo qualifica speciale che partecipano al concorso straordinario di cui alla presente lettera non possono partecipare ai concorsi previsti dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. La durata del corso di formazione di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, svolto secondo le modalita' di cui all'articolo 48 del medesimo decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, puo' essere ridotta fino alla meta'.))24.In deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 1, lettera b), numero 8), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, per la partecipazione al concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), numero 2), del medesimo decreto e' richiesto il possesso di un diploma di istruzione secondaria che consenta l'iscrizione ai corsi universitari. Per il medesimo concorso, il Comandante generale della Guardia di finanza, nell'ambito dei posti messi a concorso per ciascun ruolo, puo' fissare con il bando di concorso di cui all'articolo 46 del medesimo decreto, aliquote di posti da riservare al personale in possesso di laurea triennale, individuandone le relative classi.
((24-bis.Nell'ambito delle procedure reclutative indette dal Corpo della guardia di finanza, ai fini dell'accertamento del possesso del profilo attitudinale previsto per il ruolo ambito, possono essere impiegati ufficiali del medesimo Corpo in possesso della qualifica di «perito selettore", conferita dalla competente struttura del Ministero della difesa, previo superamento di specifico corso organizzato nell'ambito della predetta amministrazione di appartenenza.))((tre))((e di una delle specializzazioni dei servizi navale o aereo, che nell'ultimo quinquennio, esclusi i periodi di formazione, siano stati impiegati quali specializzati nel relativo servizio))((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172))((35-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 35:
a) i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' di grado compresa tra il 2009 e il 2015, ai fini dell'inclusione nella terza aliquota di valutazione, devono aver maturato un'anzianita' di grado pari o superiore a 12 anni;
b) per i tenenti colonnelli del ruolo normale promossi a tale grado nell'anno 2017, ai fini dell'inclusione nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, sono richieste le seguenti anzianita' nel grado:
- 1ª aliquota: 6, 7 e 8 anni;
- 2ª aliquota: 9 e 10 anni;
- 3ª aliquota: 13 o piu' anni.))((COMMA ABROGATO DAL D.LGS 27 DICEMBRE 2019, N.172))((Fino alla formazione delle aliquote di valutazione per l'anno 2021, gli ufficiali))((2024))((seconda))((42-bis. Fino alla formazione delle aliquote di avanzamento per l'anno 2027, i colonnelli del ruolo normale - comparto ordinario, iscritti in occasione della sesta valutazione nella prima meta' della graduatoria di merito, possono chiedere di essere ulteriormente valutati per le due annualita' immediatamente successive.
42-ter. Al fine di salvaguardare i livelli di funzionalita' del Corpo della guardia di finanza, l'esito della valutazione a scelta, a cura della commissione superiore di avanzamento, degli ufficiali inclusi, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, nelle aliquote formate al 30 settembre 2020 non produce effetti ai fini delle promozioni attribuibili nell'anno 2021.))((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172))((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172))((1° gennaio 2019))((2020))((2021))((2018))((f-bis) per il corso che ha inizio nell'anno 2024, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2022 e i maggiori del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2019;
f-ter) per il corso che ha inizio nell'anno 2025, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2022;
f-quater) per il corso che ha inizio nell'anno 2026, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2022;
f-quinquies) per il corso che ha inizio nell'anno 2027, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2023;
f-sexies) per il corso che ha inizio nell'anno 2028, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2023;
f-septies) per il corso che ha inizio nell'anno 2029, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2024.))((A))((al grado di colonnello))((, sempreche' la frequenza del corso sia effettiva all'atto della valutazione da parte della commissione superiore di avanzamento ovvero l'interessato sia stato ammesso alla frequenza di un corso successivo))((56-bis. Fermo restando quanto disposto alla colonna 7 della tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 per i colonnelli e i generali di brigata del ruolo normale - comparto aeronavale:
a) per gli anni 2020 e 2022 il numero delle promozioni al grado di generale di brigata del ruolo normale - comparto aeronavale e' fissato in una unita'. Conseguentemente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera c-bis), del predetto decreto legislativo n. 69/2001, per i suddetti anni e' formata l'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore dei colonnelli del ruolo normale - comparto aeronavale;
b) per il periodo dal 2025 al 2028, in relazione alla composizione dell'aliquota e alla consistenza in effettivo del ruolo, il Comandante generale puo' conferire una promozione al grado di generale di divisione del ruolo normale - comparto aeronavale nei limiti delle promozioni previste per il medesimo periodo.
56-ter. Per gli anni dal 2022 al 2026, in conseguenza dei nuovi periodi di permanenza nel grado stabiliti a partire dal primo dei predetti anni, le promozioni complessive al grado di colonnello del ruolo normale - comparto ordinario, di cui alla colonna 7 della tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono rideterminate in modo armonico per le tre aliquote dei tenenti colonnelli con provvedimento del Comandante generale, avuto anche riguardo al numero di ufficiali in possesso di titoli valutabili ai fini dell'avanzamento.
56-quater. In relazione alle esigenze funzionali e di completamento dell'organico del ruolo-tecnico-logistico-amministrativo, il Comandante generale della Guardia di finanza puo' disporre, fino all'anno 2025, una o piu' procedure per il transito di ufficiali dal ruolo normale - comparto ordinario al ruolo tecnico-logistico-amministrativo, con le modalita', nel numero e nei termini stabiliti con propria determinazione. Resta ferma l'applicabilita' del disposto di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
56-quinquies. Per l'avanzamento al grado di generale di brigata del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, fino alla formazione delle aliquote per l'anno 2022, si applica la tabella n. 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, vigente il giorno precedente all'entrata in vigore del presente comma.
56-sexies. Con riferimento alle promozioni al grado di colonnello del ruolo tecnico-logistico-amministrativo:
a) fino all'anno 2020, non si applica l'articolo 26 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;
b) fino all'anno 2031, il Comandante generale della Guardia di finanza ha facolta' di non applicare la disposizione di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, avuto riguardo ai transiti disposti ai sensi del presente decreto legislativo e alla composizione delle relative aliquote di avanzamento. Per il comparto sanitario - specialita' psicologia, la vacanza organica eventualmente disponibile nell'anno 2030 e' colmata con una promozione di un tenente colonnello della medesima specialita' nell'anno 2032.))((per dodici unita' del ruolo esecutori))((60-quinquies. Il ruolo dei sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza, in deroga alle percentuali previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' incrementato con le modalita' di cui al medesimo articolo 19, per un massimo di 1.750 unita' soprannumerarie, suddivise in 350 unita' per il concorso relativo all'anno 2020, 400 unita' per il concorso relativo all'anno 2021, 450 unita' per il concorso relativo all'anno 2022 e 550 unita' per il concorso relativo all'anno 2023, di cui, rispettivamente, 300 unita' per l'anno 2020, 350 unita' per l'anno 2021, 400 unita' per l'anno 2022 e 500 unita' per l'anno 2023, tratte dagli appuntati scelti e, per le restanti 50 unita' per ciascuno dei predetti anni, dagli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20 del predetto decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. Al completo riassorbimento delle predette posizioni soprannumerarie si provvede, entro il 2029, con i concorsi indetti dall'anno 2024 e con effetti a partire dal 1° gennaio 2026. A tal fine, il numero massimo delle unita' soprannumerarie e' fissato:
a) al 31 dicembre 2026, in 1.320 unita';
b) al 31 dicembre 2027, in 893 unita';
c) al 31 dicembre 2028, in 363 unita';
d) al 31 dicembre 2029, in 0 unita'.
Fino al 31 dicembre 2025, la durata dei corsi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, svolti secondo le modalita' di cui agli articoli 28 e 29 del medesimo decreto legislativo, puo' essere ridotta fino alla meta'.
60-sexies. Per gli ufficiali allievi in formazione presso l'Accademia del Corpo della guardia di finanza alla data di entrata in vigore del presente decreto, avviati al corso di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare successivamente alla nomina a ufficiale, la ferma di sedici anni di cui all'articolo 2161 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' contratta dalla data di avvio del predetto corso.))
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