disposizioni transitorie in materia di avanzamento

Art. 30. Disposizioni transitorie in materia di avanzamento1.Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)dopo l'articolo 2243 sono inseriti i seguenti:
«Art. 2243-bis (Regime transitorio per la frequenza del corso d'istituto per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino all'anno 2023 compreso, sono ammessi a frequentare il corso d'istituto di cui all'articolo 755 anche gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri aventi il grado di tenente colonnello.
2. Per gli ufficiali del ruolo normale transitati dal ruolo speciale a esaurimento aventi anzianita' di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre 2004 il corso d'istituto di cui all'articolo 755 e' considerato assolto.
3. Per gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianita' di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre 2007 il corso d'istituto di cui all'articolo 755 e' considerato assolto.
4. Gli ufficiali dei ruoli forestale iniziale e speciale a esaurimento non frequentano il corso d'istituto di cui all'articolo 755.
Art. 2243-ter (Regime transitorio per la frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale transitati dal ruolo speciale a esaurimento aventi anzianita' di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre 2004 non sono ammessi alle selezioni per la frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze di cui all'articolo 751.
2. Gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianita' di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre 2007 non sono ammessi alle selezioni per la frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze di cui all'articolo 751.
Art. 2243-quater (Regime transitorio dei periodi minimi di comando richiesti per la valutazione ai fini dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino all'anno 2027 compreso, per gli ufficiali del ruolo normale transitati dal ruolo speciale a esaurimento, permangono gli obblighi di comando previsti nel ruolo di provenienza e i medesimi periodi di comando sono considerati validi ai fini dell'avanzamento anche se espletati, in tutto o in parte, nel ruolo di provenienza.
2. A partire dall'anno 2028, agli ufficiali del ruolo normale transitati dal ruolo speciale a esaurimento si applicano gli obblighi di comando previsti dal presente codice e gli eventuali periodi espletati, in tutto o in parte nel ruolo di provenienza, sono computati ai fini dell'avanzamento.
Art. 2243-quinquies (Regime transitorio delle progressioni di carriera e delle autorita' competenti a esprimere giudizi sull'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri). - 1. Le progressioni di carriera degli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro IV, allegata al presente codice.
2. Sino al completo esaurimento del ruolo di cui al comma 1 e comunque non oltre l'anno 2050, per esprimere i giudizi sull'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, la commissione ordinaria di cui all'articolo 1045 e' integrata da un colonnello del ruolo speciale a esaurimento, se presente in ruolo.
Art. 2243-sexies (Regime transitorio dell'avanzamento dei tenenti colonnelli dei ruoli normale e speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino all'anno 2032, il numero annuale delle promozioni al grado di colonnello per gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento e' fissato con decreto annuale del Ministro della difesa, su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in misura pari a 7 unita' anche in eccedenza al numero delle promozioni a colonnello del ruolo normale stabilito dal presente codice.
2. In relazione alle variazioni delle consistenze complessive dei ruoli normale e speciale a esaurimento e delle aliquote di valutazione come determinate all'esito dei transiti di cui all'articolo 2214-quinquies nonche' alle esigenze di mantenimento di adeguati tassi di avanzamento, le promozioni di cui al comma 1 con il medesimo decreto possono essere devolute ai tenenti colonnelli del ruolo normale in misura comunque non superiore a 5 unita'.
3. Le eventuali eccedenze rispetto ai contingenti massimi dei gradi di colonnello e generale stabiliti dalla tabella 4 che si determinano con il conferimento delle promozioni di cui ai commi 1 e 2 sono considerate in soprannumero nei cinque anni successivi alla decorrenza delle stesse, in misura comunque non superiore alle trentacinque unita' e sono progressivamente assorbite entro il 2032.
4. A decorrere dall'anno 2033 e sino al completo esaurimento del ruolo di cui all'articolo 2210-bis, ferma restando la dotazione organica complessiva del grado di colonnello del ruolo normale e il numero di promozioni annue da attribuire ai tenenti colonnelli del medesimo ruolo stabilite dal presente codice, il numero annuale delle promozioni al grado di colonnello per gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento e' fissato con decreto annuale del Ministro della difesa, su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione alle variazioni delle consistenze complessive dei citati ruoli e delle aliquote di valutazione nonche' alle esigenze di mantenimento di adeguati tassi di avanzamento, e comunque in misura non superiore a 7 unita'.»;
b)all'articolo 2245:
1) alla rubrica, dopo le parole: «vacanze organiche» sono inserite le seguenti: «dei ruoli» e le parole: «del ruolo normale» sono soppresse;
2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Agli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento non si applica l'articolo 1079.»;
c)all'articolo 2247-bis:
1) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. La qualifica di primo perito superiore e' attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, ai periti superiori scelti che:
a) hanno maturato 4 anni di anzianita' di grado;
b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051;
c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «eccellente» o giudizio equivalente;
d)nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero".
8-ter. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado di permanenza previsto al precedente comma.».
2) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. La qualifica di qualifica speciale e' attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, ai revisori capo che:
a) hanno maturato 8 anni di anzianita' di grado;
b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051;
c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio equivalente;
d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero"».
9-ter. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado di permanenza previsto al precedente comma.»;
3) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
«10-bis. La qualifica di qualifica speciale e' attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, ai collaboratori capo che:
a) hanno maturato 8 anni di anzianita' di grado;
b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051;
c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio equivalente;
d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero".
10-ter. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado di permanenza previsto al precedente comma.»;
4) al comma 11, alle lettere d) ed e), le parole: «marescialli aiutanti» sono sostituite dalle seguenti: «luogotenenti»;
d) dopo l'articolo 2247-quater sono inseriti i seguenti:
«Art. 2247-quinquies (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino all'anno 2021 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio A).
2. Sino all'anno 2026 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio B).
3. Sino all'anno 2023 gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello compreso si effettuano ad anzianita' con le modalita' di cui all'articolo 1055.
4. A partire dal 1° gennaio 2027, le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio C).
Art. 2247-sexies (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino all'anno 2031 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro II (specchio A).
2. A partire dal 1° gennaio 2032, le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro II (specchio B).
Art. 2247-septies (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino all'anno 2021 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro III (specchio A).
2. Sino all'anno 2026 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro III (specchio B).
3. Sino all'anno 2023 gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello compreso si effettuano ad anzianita' con le modalita' di cui all'articolo 1055.
4. A partire dal 1° gennaio 2027, le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro III (specchio C).
5. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo e il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, per l'avanzamento al grado di maggiore del ruolo tecnico per l'anno 2018, sono inseriti in aliquota di valutazione i capitani con anzianita' uguale o antecedente al 31 dicembre 2010.
6. Per gli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri aventi anzianita' di nomina a ufficiale in servizio permanente uguale o successiva al 1° gennaio 2010 nonche' uguale o anteriore al 31 dicembre 2015, il periodo di permanenza minimo nel grado di capitano per l'avanzamento al grado superiore e' fissato in otto anni.
7. Il numero di promozioni a scelta ai gradi di seguito indicati e' fissato nelle seguenti unita':
a) per l'anno 2018:
1) generale di divisione: nessuna promozione;
2) generale di brigata: comparto sanitario 1;
3) colonnello: comparto sanitario e psicologico 1, comparto amministrativo 2 e comparto tecnico scientifico 1;
b) per l'anno 2019:
1) colonnello: comparto sanitario e psicologico 2; comparto amministrativo 1 e comparto tecnico scientifico 1.
Art. 2247-octies (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino all'anno 2023 gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello compreso si effettuano ad anzianita' con le modalita' di cui all'articolo 1055.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2243-sexies, il numero di promozioni a scelta al grado di colonnello e' fissato in sette unita' per l'anno 2018.
3. Per l'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2242 e 2250.
Art. 2247-nonies (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri). - 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2247-bis, comma 1, al fine di garantire paritetici e armonici tassi di avanzamento, le aliquote di valutazione del ruolo forestale iniziale sono fissate secondo i seguenti criteri:
a) per l'avanzamento al grado di generale di brigata, sono inseriti in aliquota di valutazione, per l'anno 2018, i colonnelli aventi anzianita' di grado uguale o antecedente al 31 dicembre 2013;
b) per l'avanzamento al grado di colonnello sono inseriti in aliquota di valutazione, per l'anno 2018, i tenenti colonnelli con anzianita' di grado uguale o antecedente al 31 dicembre 2016;
c) per l'avanzamento al grado di tenente colonnello, sono inseriti in aliquota di valutazione:
1) per l'anno 2018, i maggiori con anzianita' uguale o antecedente al 31 dicembre 2016;
2) per l'anno 2019, i maggiori con anzianita' uguale o antecedente al 31 dicembre 2017;
3) per l'anno 2020, i maggiori con anzianita' uguale o antecedente al 31 dicembre 2018;
4) per l'anno 2021, i maggiori con anzianita' uguale o antecedente al 31 dicembre 2019;
d) per l'avanzamento al grado di maggiore sono inseriti in aliquota di valutazione:
1) per l'anno 2018, i capitani con anzianita' uguale o antecedente al 31 dicembre 2013;
2) per l'anno 2019, i capitani con anzianita' uguale o antecedente al 31 dicembre 2014.
Art. 2247-decies (Avanzamento a scelta al grado di luogotenente del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri). - 1. I marescialli maggiori del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri giudicati idonei e iscritti nel quadro d'avanzamento "a scelta" sono promossi al grado superiore.
2. All'avanzamento "a scelta" al grado di luogotenente sono ammessi i marescialli maggiori che hanno maturato il periodo minimo di permanenza nel grado.
3. Il conferimento del grado decorre dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di permanenza previsto dalla tabella 4, quadro VI.
Art. 2247-undecies (Avanzamento a scelta al grado di perito superiore scelto). - 1. I periti superiori giudicati idonei e iscritti nel quadro d'avanzamento "a scelta" sono promossi al grado superiore.
2. All'avanzamento "a scelta" al grado di perito superiore scelto sono ammessi i periti superiori che hanno maturato il periodo minimo di permanenza nel grado.
3. Il conferimento del grado decorre dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di permanenza previsto dalla tabella 4, quadro IX.
Art. 2247-duodecies (Avanzamento a scelta al grado di perito superiore). - 1. Le promozioni da conferire al grado di perito superiore sono cosi' determinate:
a) il primo terzo dei periti capo iscritti nel quadro di avanzamento a scelta e' promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di permanenza previsto dal quadro IX della tabella 4 allegata al presente decreto;
b) i restanti periti capo sono sottoposti a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:
1) la prima meta' e' promossa, in ordine di ruolo, con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza previsto dal quadro IX della tabella 4 allegata al presente decreto, prendendo posto nel ruolo dopo i periti capo da promuovere in prima valutazione nello stesso anno secondo la norma della lettera a);
2) la seconda meta', previo giudizio di idoneita', in ordine di ruolo, e' promossa con due anni di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza previsto dal quadro IX della tabella 4 allegata al presente decreto, prendendo posto nel ruolo dopo i periti capo da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno, secondo la norma della lettera b), numero 1).
2. I periti capo esclusi dalle aliquote di valutazione ai sensi dell'articolo 1051, nell'avanzamento a scelta prendono posto, se idonei, a seconda del punteggio globale attribuito nella graduatoria di merito dei parigrado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive. In relazione alla posizione in graduatoria, sono promossi secondo le modalita' indicate nel comma 1.»;
e)all'articolo 2248, al comma 1, le parole: «Sino all'anno 2017 compreso» sono sostituite dalle seguenti: «Sino al completo esaurimento del ruolo di cui all'articolo 2210-bis e comunque non oltre l'anno 2027» e dopo le parole: «fermi restando i volumi organici complessivi» sono inserite le seguenti: «e l'invarianza di spesa. Al fine di garantire l'invarianza di spesa di personale, il decreto di cui al presente comma puo' compensare gli eventuali maggiori oneri anche mediante la riduzione temporanea o permanente delle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente»;
f)all'articolo 2248-bis, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Sino all'anno 2027 compreso, il numero delle promozioni a generale di brigata del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri da conferire annualmente e' pari ad una unita'.
1-ter. Le eventuali eccedenze rispetto ai contingenti massimi definiti dalla tabella 4, determinate dalle promozioni di cui al comma 1-bis, sono considerate in soprannumero nell'anno di conferimento e progressivamente riassorbite entro il 31 dicembre 2026.»;
g)dopo l'articolo 2248-bis e' inserito il seguente:
«Art. 2248-ter (Disposizioni transitorie per il progressivo assestamento dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1. In relazione alle esigenze connesse con il progressivo assestamento dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri nonche' al necessario adeguamento della relativa consistenza organica, fermo restando i volumi di cui all'articolo 800, fino alla data del 31 dicembre 2032, la tabella 4 puo' essere aggiornata con decreto del Ministro della difesa, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;
h)dopo l'articolo 2250-ter e' inserito il seguente:
«Art. 2250-quater (Regime transitorio del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino al completo esaurimento del ruolo di cui all'articolo 2210-bis e comunque non oltre l'anno 2050, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2211-bis, il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normale e speciale a esaurimento di cui all'articolo 909, comma 1, lettera d), avviene secondo il seguente ordine:
a) ufficiali del ruolo speciale a esaurimento in servizio permanente a disposizione;
b) ufficiali del ruolo normale in servizio permanente a disposizione;
c) ufficiali del ruolo speciale a esaurimento in servizio permanente effettivo;
d) ufficiali del ruolo normale in servizio permanente effettivo.
2. Sino alla completa devoluzione delle dotazioni organiche dal ruolo forestale iniziale al ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri e comunque non oltre l'anno 2032, le disposizioni di cui agli articoli 884, comma 2, lettera d), e comma 3, 906, 908 e 909 non si applicano ai colonnelli e generali del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri.»;
i)l'articolo 2252 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2252 (Regime transitorio dell'avanzamento al grado di maresciallo maggiore e perito superiore scelto). - 1. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza in servizio al 1° gennaio 2017 sono iscritti in ruolo con il grado di maresciallo maggiore mantenendo l'anzianita' di servizio e di grado.
2. I marescialli capo dell'Arma dei carabinieri iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016 e non promossi, in deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, sono promossi nell'ordine del proprio ruolo al grado superiore con le seguenti modalita':
a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017, prendendo posto in ruolo dopo i parigrado promossi con l'aliquota formata al 31 dicembre 2016;
b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017;
c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017.
3. In relazione alle promozioni di cui al comma 2, al fine di garantire l'armonico sviluppo del ruolo, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1295-bis, comma 3, per gli anni 2025 e 2026 il numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente e' stabilito in misura non superiore a 1/13 della dotazione organica del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 2, e per l'anno 2027 in misura non superiore a 1/18 della medesima dotazione organica.
4. I marescialli capo e i periti capo dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri con permanenza minima nel grado uguale o superiore a quella prevista dalla tabella 4, quadri VI e IX, allegata al presente codice, sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017, valutati ai sensi dell'articolo 1059 e promossi nell'ordine del proprio ruolo al grado superiore con le seguenti modalita':
a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017;
b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017;
c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017.
5. Il giudizio espresso dalla commissione di cui all'articolo 1047 in occasione della aliquota di avanzamento del 31 dicembre 2016 vale anche ai fini della promozione di cui al comma 2.
6. Il personale risultato idoneo nell'aliquota del 31 dicembre 2017 e promosso ai sensi dell'articolo 1295 comma 1, lettera a), prende posto nel ruolo dopo i militari promossi ai sensi del comma 2.
7. Il personale risultato idoneo nell'aliquota del 31 dicembre 2017 e promosso ai sensi dell'articolo 2247-duodecies comma 1, lettera a), prende posto nel ruolo dopo i militari promossi ai sensi del comma 4.
8. Le promozioni di cui ai commi 2 e 4 non sono comunque conferite al personale che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1051.
9. Le promozioni disponibili al grado di maresciallo aiutante determinate nei limiti disponibili al 31 dicembre 2016, sono devolute interamente alla procedura di avanzamento a «scelta».»;
l)all'articolo 2253:
a) al comma 7:
1) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005»;
2) le lettere e) e f) sono soppresse;
m)dopo l'articolo 2253 sono inseriti i seguenti:
«Art. 2253-bis (Promozione al grado di luogotenente e di perito superiore scelto). - 1. I marescialli aiutanti luogotenenti in servizio al 1° gennaio 2017 sono iscritti in ruolo con il grado di luogotenente mantenendo l'anzianita' di servizio e con anzianita' di grado corrispondente all'anzianita' nella qualifica.
2. I periti superiori scelti in servizio al 1° gennaio 2017 sono iscritti in ruolo con il grado di perito superiore scelto mantenendo l'anzianita' di servizio e con anzianita' di grado corrispondente all'anzianita' nella qualifica.
3. I marescialli aiutanti iscritti nella graduatoria di merito per il conferimento della qualifica di luogotenente del 31 dicembre 2016 e non promossi, nonche' i marescialli aiutanti che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dall'articolo 1293, comma 1, lettera b), sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati secondo quanto previsto dall'articolo 1295-bis, comma 4.
4. I marescialli aiutanti del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dalla tabella 4, quadro VI, sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2247-decies.
5. I periti superiori che alla data del 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dal comma 9-bis dell'articolo 2247-bis, sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2247-undecies.
6. I militari giudicati idonei all'avanzamento nell'aliquota di cui al comma 3 sono promossi al grado di luogotenente ed iscritti in ruolo secondo l'ordine del grado di provenienza, con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017.
7. I militari giudicati idonei all'avanzamento nell'aliquota di cui al comma 4 sono promossi al grado perito superiore scelto, con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017.
8. I militari giudicati idonei all'avanzamento nell'aliquota di cui al comma 5 sono promossi al grado perito superiore scelto, con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017.
9. Il personale promosso ai sensi dei commi 6, 7 e 8 e' iscritto in ruolo prendendo posto dopo i militari promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2016.
10. Le promozioni di cui al presente articolo non sono comunque conferite al personale che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1051.
11. Ai fini dell'iscrizione in ruolo del personale di cui ai commi 1 e 2, nell'anzianita' di grado posseduta, non sono computati i periodi che hanno causato la rideterminazione, a qualsiasi titolo, dell'anzianita' nel grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e gradi corrispondenti in data successiva al conferimento della qualifica di luogotenente e gradi corrispondenti.
Art. 2253-ter (Assunzione della qualifica di luogotenente carica speciale e di primo perito superiore). - 1. Al personale iscritto in ruolo con il grado di luogotenente ai sensi dell'articolo 2253-bis, comma 1, che non si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1051, in deroga al periodo minimo di permanenza indicato dall'articolo 1325-bis, comma 1 lettera a), e' attribuita la qualifica di carica speciale con decorrenza dal 1° ottobre 2017.
2. Al personale iscritto in ruolo con il grado di perito superiore scelto ai sensi dell'articolo 2253-bis, comma 2, che non si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1051, in deroga al periodo minimo di permanenza indicato dall'articolo 2247-bis, comma 8-bis, lettera a), e' attribuita la qualifica di primo perito superiore con decorrenza dal 1° ottobre 2017.
3. Al fine dell'accertamento dell'assenza di cause impeditive previste dall'articolo 1051, il personale di cui ai commi precedenti e' incluso nell'aliquota di valutazione straordinaria formata alla data del 30 settembre 2017.
4. Per il personale promosso al grado di luogotenente ai sensi dell'articolo 2253-bis, commi 3 e 4, fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato dall'articolo 1325-bis, comma 1, lettera a), per il conseguimento della carica speciale, e' la seguente:
a) per il personale che rivestiva il grado di maresciallo aiutante non oltre il 2006: 1 anno;
b) per il personale che rivestiva il grado di maresciallo aiutante dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 2 anni;
c) per il personale che rivestiva il grado di maresciallo aiutante dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008: 3 anni.
5. Per il personale promosso al grado di perito superiore scelto ai sensi dell'art. 2253-bis, comma 5, fermi restando gli altri requisiti e le condizioni previste dall'articolo 2247-bis, comma 8-bis, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato nel medesimo comma, e' la seguente:
a) per il personale che rivestiva la qualifica di perito superiore non oltre il 2006: 1 anno;
b) per il personale che rivestiva la qualifica di perito superiore dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 2 anni;
c) per il personale che rivestiva la qualifica di perito superiore dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008: 3 anni.
Art. 2253-quater (Regime transitorio per le promozioni nei ruoli dei sovrintendenti e dei revisori dell'Arma dei carabinieri). - 1. I brigadieri dell'Arma dei carabinieri inclusi nell'aliquota di valutazione determinata al 31 dicembre 2016, giudicati idonei e non promossi perche' non utilmente ricompresi nei quadri di avanzamento, sono promossi, in ordine di ruolo, al grado di brigadiere capo con decorrenza dal 1° gennaio 2017. A tal fine, il giudizio espresso dalla Commissione di cui all'articolo 1047, in occasione della citata aliquota del 31 dicembre 2016, vale anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma.
2. I brigadieri capo promossi ai sensi del comma 1 prendono posto nel ruolo dopo i parigrado promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2016.
3. I brigadieri e i revisori che alla data del 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dall'articolo 1299 o dalla tabella 4, quadri VII e X, o che comunque hanno conseguito la promozione entro il 31 dicembre 2013 sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017.
4. I brigadieri e i revisori risultati idonei nell'aliquota di cui al comma 3, conseguono la promozione rispettivamente a brigadiere capo e revisore capo con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017.
5. Il personale promosso ai sensi del comma 4 prende posto in ruolo dopo i militari promossi ai sensi del comma 1.
6. I vice brigadieri e i vice revisori che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dall'articolo 1299 o dalla tabella 4, quadri VII e X, sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017.
7. I vice brigadieri e i vice revisori risultati idonei nell'aliquota di cui al comma 6, conseguono la promozione rispettivamente a brigadiere e revisore con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017.
8. I vice brigadieri che hanno conseguito la nomina nel corso del 2012, promossi ai sensi dell'articolo 1298 o dalla tabella 4, quadro VII, per il ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri, sono iscritti in ruolo prendendo posto dopo i sovrintendenti promossi ai sensi del comma 7.
9. I vice revisori che hanno conseguito la nomina nel corso del 2012, promossi ai sensi della tabella 4, quadro X, sono iscritti in ruolo prendendo posto dopo i pari grado promossi ai sensi del comma 7.
10. Effettuate le promozioni di cui ai commi precedenti, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo e il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, le aliquote di valutazione dei sovrintendenti e revisori sono fissate secondo i seguenti criteri:
a) per l'avanzamento al grado di brigadiere capo, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 1299 e dalla tabella 4, quadro VII, sono inclusi in aliquota di avanzamento:
1) per l'anno 2017, i brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
2) per l'anno 2018, i brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;
3) per l'anno 2019, i brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;
4) per l'anno 2020, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010;
5) per l'anno 2021, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011;
b) per l'avanzamento al grado di revisore capo, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dalla tabella 4, quadro X, sono inclusi in aliquota di avanzamento:
1) per l'anno 2017, i revisori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
2) per l'anno 2018, i revisori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;
3) per l'anno 2019, i revisori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;
4) per l'anno 2020, i revisori che rivestivano il grado di vice revisori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010;
5) per l'anno 2021, i revisori che rivestivano il grado di vice revisori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011.
Art. 2253-quinquies (Assunzione della qualifica di brigadiere capo qualifica speciale e di revisore capo qualifica speciale). - 1. Ai brigadieri capo in servizio al 30 settembre 2017 che hanno maturato un periodo di permanenza minimo nel grado uguale o superiore a quello previsto dall'articolo 1325-ter, o conseguito la promozione entro il 31 dicembre 2012 e che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1051, e' attribuita la qualifica di qualifica speciale con decorrenza dal 1° ottobre 2017.
2. Ai revisori capo che al 30 settembre 2017 hanno maturato un periodo di permanenza minimo uguale o superiore a quello previsto dal comma 9-bis dell'articolo 2247-bis, o conseguito la promozione entro il 31 dicembre 2012 e che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1051, e' attribuita la qualifica di qualifica speciale con decorrenza dal 1° ottobre 2017.
3. Al fine dell'accertamento dell'assenza di cause impeditive previste dall'articolo 1051, il personale di cui ai commi precedenti e' incluso nell'aliquota di valutazione straordinaria formata alla data del 30 settembre 2017.
4. Attribuite le promozioni di cui ai commi precedenti, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo e il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, le aliquote di valutazione dei sovrintendenti e revisori sono fissate secondo i seguenti criteri:
a) per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 1325-ter, sono inclusi in aliquota di avanzamento:
1) per l'anno 2017, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013;
2) per l'anno 2018, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
3) per l'anno 2019, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;
4) per l'anno 2020, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;
5) per l'anno 2021, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010;
6) per l'anno 2022, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011;
7) per l'anno 2023, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012;
8) per l'anno 2024, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013;
b) per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 2247-bis, comma 9-bis, sono inclusi in aliquota di avanzamento:
1) per l'anno 2017, i revisori capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013;
2) per l'anno 2018, i revisori capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
3) per l'anno 2019, i revisori capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;
4) per l'anno 2020, i revisori capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;
5) per l'anno 2021, i revisori capo che rivestivano il grado di revisore con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010;
6) per l'anno 2022, i revisori capo che rivestivano il grado di revisore con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011;
7) per l'anno 2023, i revisori capo che rivestivano il grado di revisore con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012;
8) per l'anno 2024, i revisori capo che rivestivano il grado di revisore con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013.
5. Il personale che consegue la qualifica speciale ai sensi del comma 4, lettera a), numero 1) e lettera b), numero 1), prende posto in ruolo dopo i militari di cui ai commi 1 e 2.
Art. 2253-sexies (Promozione al grado di appuntato scelto). - 1.
Gli appuntati e i collaboratori che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dall'articolo 1311 e dalla tabella 4, quadri VIII e XI, sono valutati dalla commissione di cui all'articolo 1047 e, se idonei, promossi con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorita' da questi delegata, ed iscritti in ordine di ruolo rispettivamente al grado di appuntato scelto e collaboratore capo con decorrenza 1°gennaio 2017.
2. I militari di cui al comma 1 sono comunque promossi in data non anteriore a quella di promozione del pari grado che lo precede in ruolo.
Art. 2253-septies (Assunzione della qualifica di appuntato scelto qualifica speciale e di collaboratore capo qualifica speciale). - 1.
Agli appuntati scelti che al 30 settembre 2017 hanno compiuto sette anni di permanenza nel grado, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 1325-quater, che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1051, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorita' da questi delegata, e' attribuita la qualifica di qualifica speciale, con decorrenza 1° ottobre 2017.
2. Ai collaboratori capo che al 30 settembre 2017 hanno compiuto sette anni di permanenza nella qualifica, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 2247-bis, che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1051, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorita' da questi delegata, e' attribuita la qualifica di qualifica speciale, con decorrenza 1° ottobre 2017.
3. Al fine dell'accertamento dell'assenza di cause impeditive previste dall'articolo 1051, il personale di cui ai commi precedenti e' valutato dalla commissione di cui all'articolo 1047 alla data del 30 settembre 2017.
4. Per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 1325-quater, gli appuntati scelti non rientranti nella previsione di cui al comma 1 e in servizio il 31 dicembre 2016, sono portati in avanzamento dopo 7 anni di permanenza nel grado.
5. Per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 1325-quater, i collaboratori capo non rientranti nella previsione di cui al comma 2 e in servizio il 31 dicembre 2016, sono portati in avanzamento dopo 7 anni di permanenza nel grado.
6. Il personale che consegue la qualifica speciale ai sensi dei commi 4 e 5 prende posto in ruolo dopo i militari di cui ai commi 1 e 2.
Art. 2253-octies (Concorso per il personale in servizio presso il centro addestramento musicale). - 1. Entro il 1°giugno 2018, e' bandito con decreto del Ministro della difesa, un concorso per l'inquadramento nella terza parte B, prescindendo dalla qualificazione strumentale e in soprannumero alle vacanze organiche esistenti nel ruolo dei musicisti della banda dell'Arma dei carabinieri, riservato ai militari dell'Arma dei carabinieri in servizio da almeno due anni presso il Centro di addestramento musicale.
2. Per l'ammissione a tale concorso si prescinde dai limiti di eta' e dal possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente.
3. Gli esami di concorso consistono nelle seguenti prove: esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del concorrente, lettura a prima vista di un brano di musica, nozioni inerenti alla tecnica dello strumento suonato.
4. La commissione esaminatrice del concorso e' costituita ai sensi dell'articolo 950 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
5. La commissione forma la graduatoria attribuendo a ciascun concorrente un punteggio da uno a venti per ciascuna prova. E' giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunge un punteggio non inferiore a 12 in ciascuna delle prove stabilite.».
n)dopo l'articolo 2259-sexies e' inserito il seguente:
«Art. 2259-septies (Regime transitorio per il transito nei ruoli civili della Difesa del personale in ferma volontaria dell'Arma dei carabinieri). - 1. L'articolo 952, comma 3-bis, si applica anche al personale in ferma volontaria appartenente ai ruoli degli ispettori e degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, che ha conseguito la nomina a carabiniere di cui agli articoli 768 e 783, collocato in congedo dalla data di entrata in vigore del presente codice.
2. Per il personale di cui al comma 1, le domande di transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa sono presentate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2017 all'amministrazione di appartenenza.».
Note all'art. 30:
- Si riporta il testo degli articoli 2245, 2247-bis, 2248, 2248-bis e 2253 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, come modificati:
"Art. 2245 (Modalita' per colmare ulteriori vacanze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri). In vigore dal 9 ottobre 2010. - 1. Agli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri l' articolo 1079 si applica dal 2012.
1-bis. Agli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento non si applica l'articolo 1079."
"Art. 2247-bis (Avanzamento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Le dotazioni organiche iniziali e le progressioni di carriera del personale transitato nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro V, allegata al presente codice.
2. Fino all'anno 2037 compreso, per esprimere i giudizi sull'avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale iniziale e del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri:
a) la Commissione superiore d'avanzamento dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 1040, e' integrata dal generale di divisione del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri e, con funzioni di segretario senza diritto di voto, dal generale di brigata piu' anziano del medesimo ruolo;
b) la Commissione ordinaria d'avanzamento dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 1045, e' integrata da:
1) un generale di brigata del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri;
2) un colonnello del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri.
3. Per i gradi degli ufficiali del ruolo forestale iniziale nei quali le promozioni a scelta si effettuano a vacanza, il Ministro della difesa, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approva egualmente la graduatoria, ma il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare forma il quadro di avanzamento solo se nel corso dell'anno si verificano una o piu' vacanze nei gradi rispettivamente superiori.
4. Per l'avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei Carabinieri non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2242 e 2250.
5. Le progressioni di carriera degli ispettori transitati nel ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro VI, allegata al presente codice.
6. Le progressioni di carriera dei sovrintendenti transitati nel ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro VII, allegata al presente codice.
7. Le progressioni di carriera degli appuntati e carabinieri transitati nel ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro VIII, allegata al presente codice.
8. Le progressioni di carriera dei periti transitati nel ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro IX, allegata al presente codice.
8-bis. La qualifica di primo perito superiore e' attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, ai periti superiori scelti che:
a) hanno maturato 4 anni di anzianita' di grado;
b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051;
c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «eccellente» o giudizio equivalente;
d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave della «rimprovero».
8-ter. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado di permanenza previsto al precedente comma.
9. Le progressioni di carriera dei revisori transitati nel ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro X, allegata al presente codice.
9-bis. La qualifica di qualifica speciale e' attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, ai revisori capo che:
a) hanno maturato 8 anni di anzianita' di grado;
b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051;
c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente;
d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave della «rimprovero».
9-ter. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado di permanenza previsto al precedente comma.
10. Le progressioni di carriera degli operatori e collaboratori transitati nel ruolo forestale degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro XI, allegata al presente codice.
10-bis. La qualifica di qualifica speciale e' attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, ai collaboratori capo che:
a) hanno maturato 8 anni di anzianita' di grado;
b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051;
c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente;
d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave della «rimprovero».
10-ter. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado di permanenza previsto al precedente comma.
11. Per esprimere i giudizi sull'avanzamento del personale dei ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri, dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri, i membri della commissione di avanzamento dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 4, lettera b), dell'articolo 1047, sono:
a) un generale di brigata del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri, che assume il ruolo di vice presidente;
b) quattro colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri;
c) tre colonnelli del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri, di cui il meno anziano assume il ruolo di segretario;
d) due luogotenenti del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri;
e) due luogotenenti del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri;
f) un brigadiere capo del ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri;
g) un brigadiere capo del ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri;
h) un appuntato scelto del ruolo degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
i) un appuntato scelto del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
l) un perito superiore o un revisore capo o un collaboratore capo dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri se si tratta di valutazione di personale, rispettivamente, dei ruoli forestali dei periti, dei revisori o degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri.
12. Per l'avanzamento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri si applicano, se non diversamente stabilito, le disposizioni di cui al libro quarto, titolo VII, riferite a corrispondenti ruoli e categorie.".
"Art. 2248 (Norma di chiusura del regime transitorio per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri). - In vigore dal 30 dicembre 2016. - 1. Sino al completo esaurimento del ruolo di cui all'articolo 2210-bis e comunque non oltre l'anno 2017, in relazione a eventuali variazioni nella consistenza organica dei ruoli nonche' alle esigenze di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei comandi, il Ministro della difesa e' autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto, per ogni grado dei ruoli del servizio permanente, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore, nonche' la previsione relativa agli obblighi di comando, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianita', fermi restando i volumi organici complessivi e l'invarianza di spesa. Al fine di garantire l'invarianza di spesa di personale, il decreto di cui al presente comma puo' compensare gli eventuali maggiori oneri anche mediante la riduzione temporanea o permanente delle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente.
2. ".
"Art. 2248-bis (Regime transitorio per gli ufficiali dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri). - (Omissis).
1-bis. Sino all'anno 2027 compreso, il numero delle promozioni a generale di brigata del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri da conferire annualmente e' pari ad una unita'.
1-ter. Le eventuali eccedenze rispetto ai contingenti massimi definiti dalla tabella 4, determinate dalle promozioni di cui al comma 2, sono considerate in soprannumero nell'anno di conferimento e progressivamente riassorbite entro il 31 dicembre 2026."
"Art. 2253 (Regime transitorio per l'attribuzione della qualifica di luogotenente). - (Omissis).
7. Per i marescialli aiutanti con anzianita' di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2005, fermi restando gli altri requisiti e le condizioni previste dall' articolo 1324, comma 1, per l'ammissione alla procedura selettiva per il conseguimento della qualifica di luogotenente e' richiesto il requisito di anzianita' nel grado di maresciallo aiutante come di seguito indicato:
a) dal 15 aprile 2001 al 31 dicembre 2002: 9 anni;
b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003: 10 anni;
c) dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004: 11 anni;
d) dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005: 12 anni;
e) (soppressa).
f) (soppressa).".
Entrata in vigore il 22 giugno 2017

Sentenze12


  • 1. TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-01-30, n. 202300243
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    • sospensione del provvedimento amministrativo·
    • tutela della situazione giuridica soggettiva

  • 2. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-07-17, n. 202306980
    Provvedimento:
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    • art. 2252 c.o.m.·
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    • valutazione del personale militare

  • 3. TAR Torino, sez. I, sentenza 2022-07-04, n. 202200624
    Provvedimento:
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    • Riordino ruoli Forze di Polizia

  • 4. TAR Parma, sez. I, sentenza 2021-08-30, n. 202100223
    Provvedimento:
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    • art. 2252 C.O.M.·
    • compensazione delle spese·
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    • ricorso amministrativo·
    • rimessione alla Corte Costituzionale·
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  • 5. TAR Lecce, sez. II, sentenza 2021-07-23, n. 202101183
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    • violazione dei principi di gerarchia militare
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