regime pensionistico degli iscritti al fondo di previdenza per i dipendenti dall'enel e da aziende elettriche private

Art. 2. Regime pensionistico degli iscritti al Fondo di previdenza per i
dipendenti dall'Enel e da aziende elettriche private1.Per i lavoratori iscritti al Fondo di cui all'art. 1, comma 1, che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianita' contributiva di almeno 18 anni interi, la pensione e' interamente liquidata secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente, con l'applicazione dell'art. 1, comma 17, della legge 8 agosto 1995, n 335.
2.Per i lavoratori iscritti al Fondo di cui all'art. 1, comma 1, che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianita' contributiva inferiore a 18 anni interi, la pensione e' determinata in base all'art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3.Per il calcolo della pensione la retribuzione di riferimento per le anzianita' contributive maturate fino al 31 dicembre 1996 e' quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo di cui al comma 1.
4.Per i lavoratori di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
5.Per i lavoratori iscritti al Fondo di cui all'art. 1, comma 1, successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianita' contributiva alla predetta data, in luogo delle pensioni di vecchiaia e di anzianita', il Fondo medesimo eroga un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia". Detta pensione e' interamente liquidata secondo il sistema contributivo di cui all'art. 3, commi 5 e 6.
6.Fino all'attuazione della normativa in materia di lavori usuranti prevista dall'art. 1, commi 34, 35, 36 e 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 25 novembre 1971, n. 1079.
Note all'art. 2:
- Il comma 17 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, cosi' recita: "17. Con decorrenza dal 1 gennaio 1996, per i casi regolati dagli articoli 3, comma 3, e 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, gia' previsto nella misura del 50 per cento, e' sostituito dalla misura del 66.6 per cento del numero delle settimane intercorrenti tra il 1 gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto."
- Il comma 12 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, cosi' recita: "12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianita' contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione e' determinata dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle anzianita' acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferirnento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianita' contributive calcolato secondo il sistema contributivo".
- Il comma 23 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, cosi' recita: "23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione e' conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianita' contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori e' data facolta' di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19, a condizione che abbiano maturato una'anzianita' contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo".
- Il comma 34 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 sostituisce l'art. 3 del D. Lgs. 11 agosto 1993, n. 374 (per il titolo v. appresso), con il seguente:
"Art. 3. - 1. Ai fini dell'ammissione al beneficio di cui all'art. 2 e alla copertura dei relativi oneri:
a) per i lavoratori del settore privato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta congiunta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono individuate per ciascuna categoria le mansioni particolarmente usuranti e sono determinate le modalita' di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'eta' pensionabile;
b) per i lavoratori autonomi assicurati presso L'INPS, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono definite le mansioni ritenute particolarmente usuranti e sono determinate le modalita' di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'eta' pensionabile. Con il medesimo decreto sono stabiliti i terrnini e le modalita' per la verifica di controllo in ordine all'espletamento, da parte dei lavoratori medesimi, delle attivita' particolarmente usuranti;
c) per i lavoratori del settore pubblico, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle organizzaioni sindacali maggiormente rappresentative del settore, sono individuate le mansioni particolarmente usuranti nel singoli comparti e sono definite le modalita' di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo i criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'eta' pensionabile, nell'ambito delle risorse finanziarie preordinate ai rinnovi dei rispettivi contratti di lavoro.
2. Sulle aliquote contributive di cui al comma 1 non operano misure di fiscalizzazione e di agevolazione comunque denominate.
3. Ove le organizzazioni sindacali non formulino le proposte di cui al comma 1, lettera a), il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita una commissione tecnico-scientifica istituita dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', stabilisce le modalita' di copertura degli oneri, determinandone l'entita' ed i criteri di ripartizione tra le parti nell'ambito del settore, consideratene le caratteristiche.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione istituita ai sensi del comma 3, sara' riconosciuto un concorso alla copertura degli oneri di cu al comma 1 relativi a determinate mansioni in ragione delle caratteristiche di maggiore gravita' dell'usura che esse presentano anche sotto i profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensita', delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attivita' con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano. Il concorso non puo' superare il 20 per cento del corrispondente onere ed e' attribuito nell'ambito delle risorse preordinate a tale scopo, determinate, in fase di prima applicazione, in 250 miliardi di lire annui a decorrere dal 1996. Le predette risorse possono essere adeguate in relazione ai dati biostatistici e di esperienza registrati. ll predetto decreto e' emanato entro sei mesi dalla richiesta avanzata dalle parti nelle proposte formulate ai sensi del comma 1.
5. La commissione di cui al comma 3 si avvale di un Osservatorio istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per analisi e indagini sulle attivita' usuranti, su quelle nocive, sulle aspettative di vita, sull'esposizione al rischio professionale. Di tale Osservatorio fanno parte esperti designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della sanita', dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'ISTAT, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dall'INPS, dall'Ente nazionale per la previdenza e assitenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e da istituti universitari competenti".
- Il comma 35 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 aggiunge un periodo al comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 374 (Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante benefici per le attivita' usuranti) che risulta, quindi, essere il seguente: "1. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonche' per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS prevalentemente occupati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nelle attivita' particolarmente usuranti di cui all'art. 1, il limite di eta' pensionabile previsto dai rispettivi ordinamenti previdenziali e' anticipato di due mesi per ogni anno di occupazione nelle predette attivita', fino ad un massimo di sessanta mesi complessivamente considerati. Per i lavoratori impegnati in lavori particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravita' dell'usura che questi presentano, anche sotto il profilo delle aspettative di vita e dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensita', viene, inoltre, ridotto il limite di anzianita' contributiva di un anno ogni dieci di occupazione nelle attivita' di cui sopra, fino ad un massimo di ventiquattro mesi complessivamente considerati".
- I commi 36 e 37 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 cosi' recitano:
"36. I limiti di eta' anagrafica, di cui ai commi 25, 26, 27 e 28, sono ridotti fino ad un anno per i lavoratori nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come modificato ai sensi dei commi 34 e 35.
37. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, il lavoratore, nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come modificato ai sensi dei commi 34 e 35, puo' optare per l'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'eta' anagrafica all'atto del pensionamento, aumentato di un anno per ogni sei anni di occupazione nelle attivita' usuranti ovvero per l'utilizzazione del predetto periodo di aumento ai fini dell'anticipazione dell'eta' pensionabile fino ad un anno rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19".
- L'art. 6 della legge 25 novembre 1971, n. 1079 (Modifiche alla disciplina del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private), cosi' recita:
"Art. 6 (Pensione per i lavoratori in miniera). - Gli iscritti al Fondo maturano il diritto alla pensione di vecchiaia anche prima del compimento dell'eta' prevista dall'art. 5, primo comma, lettere b) e c) della presente legge, sempre che possano far valere i seguenti requisiti:
1) abbiano una anzianita' contributiva presso il Fondo non inferiore a quindici anni;
2) abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di eta';
3) siano stati addetti, anche se con discontinuita', a lavori di sotterraneo in miniera per almeno quindici anni.
Il trattamento di pensione per i lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, da liquidarsi a domanda e in ogni caso dopo la cessazione dal servizio, e' determinato in base all'anzianita' contributiva maggiorata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione anticipata ed il compimento del sessantesimo anno di eta' dell'iscritto, con un massimo di trentacinque anni".
Entrata in vigore il 31 ottobre 1996

Sentenze19


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