proroga dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere

Art. 3. Proroga dei termini in materia di prevenzione incendi
delle strutture ricettive turistico-alberghiere1.Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, e' prorogato al ((30 giugno 2009)).
2.La proroga del termine di cui al comma 1 si applica alle strutture ricettive per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformita' previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
2-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 GIUGNO 2008, N.97, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 AGOSTO 2008, N. 129)).
Entrata in vigore il 3 giugno 2008

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