registri di carico e scarico

Art. 12. Registri di carico e scarico1.I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. Le annotazioni devono essere effettuate:
a)per i produttori almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;b)per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro una settimana dalla effettuazione del trasporto;c)per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione della transazione relativa;d)per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti.
2.Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attivita' di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:
a)l'origine, la quantita', le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;b)la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;c)il metodo di trattamento impiegato.
3.I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonche' presso la sede delle imprese che effettuano attivita' di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attivita' devono essere consegnati all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione.
3-bis.I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attivita' di manutenzione delle reti e delle utenze diffuse svolte dai soggetti pubblici e privati titolari di diritti speciali o esclusivi ai sensi della direttiva 93/38/CE attuata con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, che installano e gestiscono, direttamente o mediante appaltatori, reti ed impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico, possono essere tenuti, nell'ambito della provincia dove l'attivita' e' svolta, presso le sedi di coordinamento organizzativo o altro centro equivalente comunicato preventivamente alla provincia medesima.
4.I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro societa' di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.
5.Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all'autorita' di controllo che ne fa richiesta.
6.In attesa dell'individuazione del modello uniforme di registro di carico e scarico e degli eventuali documenti sostitutivi, nonche' delle modalita' di tenuta degli stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti che disciplinano le predette modalita' di tenuta dei registri.
((6-bis.Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95. ))
Entrata in vigore il 13 agosto 2002
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