Convenzione - art. 3

Articolo 3
Ambito di applicazione

La presente Convenzione si applica, salvo disposizione contraria, alla prevenzione, investigazione ed all'esercizio dell'azione penale per:
(a) I reati stabiliti ai sensi degli articoli 5,6, 8 e 23 della presente Convenzione; e
(b) I reati gravi, come da art. 2 della presente Convenzione;
laddove i reati sono di natura transnazionale e vedono coinvolto un gruppo criminale organizzato.
Ai fini del paragrafo i del presente articolo, un reato e' di natura transnazionale se:
(a) e' commesso in piu' di uno Stato;
(b) e' commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato;
(c) e' commesso in uno Stato, ma in esso e' implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attivita' criminali in piu' di uno
Stato; o
(d) e' commesso in uno Stato ma ha effetti sostanziali in un altro Stato.

Entrata in vigore il 11 aprile 2006
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