(criteri per la determinazione della titolarita' effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche)
Art. 20.(Criteri per la determinazione della titolarita' effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche)1.Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile la proprieta' diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2.Nel caso in cui il cliente sia una societa' di capitali:
a)costituisce indicazione di proprieta' diretta la titolarita' di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
b)costituisce indicazione di proprieta' indiretta la titolarita' di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona.
3.Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui e' attribuibile la proprieta' diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile il controllo del medesimo in forza:
a)del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
b)del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
c)dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
((4.Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
a)i fondatori, ove in vita;
b)i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
c)i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.))((5.Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o piu' titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della societa' o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.))6.I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo ((nonche', con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo)).
(23)
--------------AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
2.Nel caso in cui il cliente sia una societa' di capitali:
a)costituisce indicazione di proprieta' diretta la titolarita' di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
b)costituisce indicazione di proprieta' indiretta la titolarita' di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona.
3.Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui e' attribuibile la proprieta' diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile il controllo del medesimo in forza:
a)del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
b)del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
c)dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
((4.Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
a)i fondatori, ove in vita;
b)i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
c)i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.))((5.Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o piu' titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della societa' o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.))6.I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo ((nonche', con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo)).
(23)
--------------AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
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2. Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/10/2024, n. 2035Provvedimento: N. R.G. 457/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Terza Sezione Civile La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 457/2023 promossa da: NA S.P.A. (C.F. 01459840359), con il patrocinio dell'avv. PI UI e dell'avv. GHIDORZI GUSTAVO ([...]) VIA EMILIA ALL'OSPIZIO 12 42100 REGGIO NELL'EMILIA; , elettivamente domiciliato in VIA SAFFI N. 7 GENOVApresso il difensore avv. PI UI IZ MA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. …Leggi di più...
3. TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-10-05, n. 202302205Provvedimento: Pubblicato il 05/10/2023 N. 02205/2023 REG.PROV.COLL. N. 00815/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 815 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno Santamaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Provincia di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato …Leggi di più...- art. 20 d.lgs. 231/2001·
- art. 80 d.lgs. 50/2016·
- causa di esclusione ex art. 80 comma 5 lett. c) d.lgs. 50/2016·
- cessazione delle misure cautelari personali·
- dimostrazione con mezzi adeguati·
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- esclusione da gara d'appalto·
- gravi illeciti professionali·
- limite del sindacato giurisdizionale·
- orientamento giurisprudenziale·
- procedimento penale a carico dell'aggiudicatario·
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- revoca dell'aggiudicazione·
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- usucapione delle quote sociali·
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4. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-01-05, n. 202100152Provvedimento: Pubblicato il 05/01/2021 N. 00152/2021REG.PROV.COLL. N. 03457/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3457 del 2016, proposto da -OMISSIS- S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Romano Rotelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Lo Pinto in Roma, via Vittoria Colonna, n. 32; contro Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Giustizia, in persona del legale …Leggi di più...- adeguata verifica della clientela·
- art. 200 legge fallimentare·
- art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966·
- art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 361·
- commissario liquidatore·
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- legittimazione processuale·
- liquidazione coatta amministrativa·
- modelli organizzativi ex D.lgs. 231/2001·
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- principio di proporzionalità·
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5. TAR Milano, sez. III, sentenza breve 2017-11-24, n. 201702245Provvedimento: Pubblicato il 24/11/2017 N. 02245/2017 REG.PROV.COLL. N. 01819/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1819 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Edoardo Tamagnone e Cesare Di Marco, con domicilio eletto presso il loro studio, in Milano, piazzale Biancamano 8; contro l'Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello …Leggi di più...- accesso ai documenti amministrativi·
- art. 24 della legge 241/1990·
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