Testo Unico-art. 24

Art. 24

(Art. 25 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e art. 1 del R. decreto 4 febbraio 1923, n 253).

I comuni possono valersi delle facolta' consentite dall'articolo 1° pei servizi che siano gia' affidati all'industria privata quando dall'effettivo cominciamento dell'esercizio sia trascorso un terzo della durata complessiva del tempo per cui la concessione fu fatta.
Tuttavia i comuni hanno sempre diritto al riscatto quando sieno passati 20 anni dall'effettivo cominciamento dell'esercizio; ma in ogni caso non possono esercitarlo prima che ne siano passati dieci.

Qualora i comuni non facciano uso delle facolta' di riscatto nelle epoche sopra determinate, non possono valersene se non trascorso un quinquennio, e cosi' in seguito di cinque in cinque anni.(1)

Il riscatto deve essere sempre preceduto dal preavviso di un anno.

Quando i comuni procedono al riscatto debbono pagare ai concessionari un'equa indennita', nella quale si tenga conto dei seguenti termini:

a) valore industriale dell'impianto e del relativo materiale mobile ed immobile, tenuto conto del tempo trascorso dall'effettivo cominciamento dell'esercizio e dagli eventuali ripristini avvenuti nell'impianto o nel materiale ed inoltre considerate le clausole che nel contratto di concessione siano contenute circa la proprieta' di detto materiale, allo spirare della concessione medesima;

b) anticipazioni o sussidi dati dai comuni, nonche' importo delle tasse proporzionali di registro anticipate dai concessionari e premi eventualmente pagati ai comuni concedenti, sempre tenuto conto degli elementi indicati nella lettera precedente;

c) profitto che al concessionario viene a mancare a causa del riscatto e che si valuta al valore attuale che avrebbero, nel giorno del riscatto stesso, al saggio dell'interesse legale, tante annualita' eguali alla media dei profitti industriali dell'ultimo quinquennio quanti sono gli anni pei quali dovrebbe ancora durare la concessione, purche' un tale numero di anni non superi mai quello di venti.

L'importo di tali annualita' si calcola sulla media dei redditi netti accertati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile dell'ultimo quinquennio, tolti dal medesimo l'anno di maggiore e di minore profitto e depurato dell'interesse del capitale, rappresentato da cio' che si corrisponde al concessionario per i titoli di cui alle lettere a) e b) di questo articolo.

L'ammontare dell'indennita' puo' essere determinato d'accordo fra le parti con l'approvazione della giunta provinciale amministrativa.

In mancanza dell'accordo decide in primo grado, con decisione motivata, un collegio arbitrale composto di tre arbitri, di cui uno e' nominato dal consiglio comunale, uno dal concessionario ed uno dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione e' posto il comune.((3))

Avverso la decisione di tale collegio, cosi' il Comune come il concessionario possono appellarsi ad un altro collegio di tre arbitri, i quali saranno nominati dal primo presidente della corte d'appello e decideranno come amichevoli compositori.((3))

I comuni, che esercitano la facolta' del riscatto, debbono sostituirsi nei contratti attivi e passivi del concessionario in corso coi terzi per l'esecuzione dell'industria o del servizio e col personale addetto al servizio stesso, purche' i contratti siano stati stipulati ed il personale sia stato assunto prima del preavviso di cui al terzo alinea del presente articolo. Tuttavia degli oneri derivanti dai detti contratti sara' tenuto conto nella determinazione dell'indennita' di riscatto.

Le disposizioni di questo articolo, salvo cio' che si riferisce ai termini del riscatto, non sono applicabili quando le condizioni del riscatto medesimo o della revoca della concessione sieno stabilite da contratto, purche' stipulato sei mesi prima della promulgazione della legge 29 marzo 1903, n. 103.

---------------AGGIORNAMENTO (1)
La L. 31 ottobre 1941, n. 1200 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I Comuni e le Provincie che, durante lo stato di guerra, abbiano acquisito o verranno ad acquisire, ai sensi dell'art. 24 del testo unico 15 ottobre 1925-III, n. 2578, della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, o in base a disposizioni contrattuali, il diritto al riscatto di servizi affidati all'industria privata, potranno esercitare tale diritto, in deroga alle disposizioni del secondo comma del precitato articolo o a qualsiasi disposizione contrattuale, entro un anno dalla cessazione dello stato di guerra". --------------AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 9 maggio - 13 giugno 2018, n. 123 (in G.U. 1ª s.s. 20/06/2018, n. 25) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 24, settimo e ottavo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 (Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province), nella parte in cui non riconosce il diritto di ciascuna parte di adire l'autorita' giudiziaria ordinaria, in caso di mancato accordo sulla determinazione dell'indennita' di riscatto degli impianti afferenti l'esercizio dei servizi pubblici".
Entrata in vigore il 20 giugno 2018
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