ammonimento

Art. 8. Ammonimento1.Fino a quando non e' proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa puo' esporre i fatti all'autorita' di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta e' trasmessa senza ritardo al questore.
2.Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti e' stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale e' rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore ((adotta i provvedimenti)) in materia di armi e munizioni.
3.La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale e' aumentata se il fatto e' commesso da soggetto gia' ammonito ai sensi del presente articolo.
4.Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto e' commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.
Entrata in vigore il 16 agosto 2013
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