Art 4

Art. 4.1.All'articolo 3, numero 2, lettera b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, le parole: "anteriormente all'entrata in vigore della presente legge da almeno due anni" sono sostituite dalle seguenti: "almeno due anni prima del 18 dicembre 1970".
Entrata in vigore il 11 marzo 1987

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