Art 2

Art. 2.
Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia per i reati previsti nell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, nell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, come integrato dalla legge 13 marzo 1980, n. 71, negli articoli 51, ultimo comma, e 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' per i reati concernenti le imposte abolite per effetto della riforma tributaria, commessi fino al 30 giugno 1982 e riferibili alle pendenze e alle situazioni concernenti i relativi tributi, per i quali il contribuente o chiunque altro, avendone interesse, abbia presentato domanda integrativa o istanza di definizione, secondo le disposizioni dei capi I e II del titolo II del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429.
Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia si applica a condizione che, per l'imposta e per il periodo di imposta cui il reato si riferisce, sia presentata istanza di definizione o dichiarazione integrativa che comporti definizione automatica della pendenza o situazione.
Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia si applica anche in presenza di dichiarazione integrativa, che non comporti definizione automatica, se:
la dichiarazione integrativa, presentata ai fini delle imposte sui redditi, per il periodo di imposta per il quale non e' stato notificato avviso di accertamento, indica una maggiorazione dell'imponibile o una riduzione della perdita in misura non inferiore al 20 per cento rispetto alla dichiarazione originaria, con i criteri previsti nell'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, ed il rispetto degli importi minimi in esso stabiliti. A tali effetti rimangono esclusi dalla maggiorazione i redditi soggetti a tassazione separata e le imposte ad essi conseguenti, che sono considerati nella misura dichiarata. Nei casi di omissione della presentazione della dichiarazione o di periodo d'imposta chiuso in pareggio le dichiarazioni devono recare l'impegno a versare gli importi previsti nel citato articolo 19;
la dichiarazione integrativa presentata ai fini dell'imposta del valore aggiunto, per il periodo di imposta per il quale non e' stato notificato avviso di accertamento, indica una imposta in misura non inferiore a quella determinata, con l'applicazione dei criteri di cui al secondo comma dell'articolo 28 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, e con il rispetto degli importi minimi previsti nello stesso articolo. Nei casi di omissione della dichiarazione, la dichiarazione integrativa deve recare l'impegno a versare una somma non inferiore a lire un milione.
Il Presidente della Repubblica e' altresi' delegato a concedere amnistia per il reato di cui al terzo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nei casi previsti dall'articolo 23 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, se e' stato effettuato il pagamento previsto nello stesso articolo.
Il Presidente della Repubblica e', inoltre, delegato a concedere amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonche' dall'articolo 2621 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria.
Entrata in vigore il 7 agosto 1982
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