(consegna della persona. sospensione della consegna).

Art. 23. (Consegna della persona.
Sospensione della consegna).1.La persona richiesta in consegna deve essere consegnata allo Stato membro di emissione ((al piu' presto e, comunque,)) entro dieci giorni dalla sentenza irrevocabile con cui e' data esecuzione al mandato d'arresto europeo ovvero dall'ordinanza ((definitiva)) di cui all'articolo 14, comma 4, nei modi e secondo le intese nel frattempo intercorse tramite il Ministro della giustizia.
2.Quando ricorrono cause di forza maggiore che impediscono la consegna entro il termine previsto nel comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, sospesa l'esecuzione del provvedimento, ne da' immediata comunicazione al Ministro della giustizia, che informa l'autorita' dello Stato membro di emissione. ((Il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, sospende l'esecuzione del provvedimento anche quando riceve dall'autorita' dello Stato membro di emissione, direttamente o tramite il Ministro della giustizia, la comunicazione della ricorrenza di cause di forza maggiore che impediscono la consegna entro il medesimo termine.))3.Quando sussistono motivi umanitari o gravi ragioni per ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute della persona, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, puo' con decreto motivato sospendere l'esecuzione del provvedimento di consegna, dando immediata comunicazione al Ministro della giustizia.
4.((Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, da' immediata comunicazione al Ministro della giustizia della cessazione delle ragioni che hanno imposto la sospensione dell'esecuzione o del ricevimento della comunicazione in ordine alla cessazione della causa di forza maggiore da parte dell'autorita' dello Stato membro di emissione. Il Ministro, ricevuta tale comunicazione o quella, di cui informa il presidente della corte di appello, direttamente proveniente dall'autorita' giudiziaria dello Stato di emissione circa la cessazione della causa di forza maggiore, concorda con l'autorita' dello Stato membro di emissione una nuova data di consegna.)) In tale caso il termine di cui al comma 1 decorre dalla nuova data concordata.
5. Scaduto il termine di dieci giorni di cui ai commi 1 e 4, la custodia cautelare perde efficacia e il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, dispone la liberazione dell'arrestato, sempre che l'ineseguibilita' della consegna non sia imputabile a quest'ultimo. In tale caso, i termini sono sospesi sino alla cessazione dell'impedimento.
6. All'atto della consegna, la corte di appello trasmette all'autorita' giudiziaria emittente le informazioni occorrenti a consentire la deduzione del periodo di custodia preventivamente sofferto in esecuzione del mandato d'arresto europeo dalla durata complessiva della detenzione conseguente alla eventuale sentenza di condanna ovvero per la determinazione della durata massima della custodia cautelare.
Entrata in vigore il 5 febbraio 2021
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