(informazioni e accertamenti integrativi).

Art. 16. (Informazioni e accertamenti integrativi).1.Qualora la corte di appello non ritenga sufficienti ai fini della decisione ((...)) le informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione, ((richiede con urgenza)) allo stesso, direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, le informazioni integrative occorrenti. In ogni caso stabilisce un termine per la ricezione di quanto richiesto, ((tenendo conto della necessita' di rispettare i termini stabiliti dall'articolo 14, comma 4, o dall'articolo 17, comma 2-bis, per l'adozione della propria decisione)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10)).
2.La corte di appello, d'ufficio o su richiesta delle parti, puo' disporre altresi' ogni ulteriore accertamento che ritiene necessario ((, rispettando i termini stabiliti dall'articolo 14, comma 4, o dall'articolo 17, comma 2-bis, per l'adozione della decisione.))
Entrata in vigore il 5 febbraio 2021
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