Art 9
Art. 9.
Proroga del periodo di sospensione delle attivita' dell'agente della riscossione, dei termini relativi all'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e del termine per la contestazione delle sanzioni connesse all'omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti agli eventi sismici degli anni 2016 e 2017.
1. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 145, comma 1, e all'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto".
1-bis. Al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis del presente articolo, pari a 33,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
1-quater. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, le parole: "svolte in regime di convenzione con il Dipartimento della protezione civile" sono sostituite dalle seguenti: "svolte in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile, ferma restando l'autonomia scientifica dell'INGV".
1-quinquies. Per le attivita' di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, e' assegnato all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia un contributo di ((7,5 milioni di euro))annui a decorrere dall'anno 2022.
((1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quinquies del presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.))
1-septies. Al comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno di imposta 2023";
b) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Per l'anno 2021 i soggetti beneficiari dell'esenzione dall'imposta municipale propria di cui al secondo periodo hanno diritto al rimborso della prima rata dell'imposta relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021".
1-octies. Al comma 2 dell'articolo 32 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo le parole: "ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono inserite le seguenti: "e nel limite massimo complessivo di 1,35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023".
1-novies. Agli oneri derivanti dai commi 1-septies e 1-octies, pari a 1,55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresi' acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche' le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; alle verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
3. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dal 1° luglio 2021», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2022».
4. All'articolo 160, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".
4-bis. Al comma 2 dell'articolo 28-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021" e le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "70 per cento, previa certificazione del Commissario straordinario relativamente all'effettivo avvio delle operazioni di recupero nel sito interessato".
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 379,9 milioni di euro per l'anno 2021, 121,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 20,1 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, in 1.114,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Proroga del periodo di sospensione delle attivita' dell'agente della riscossione, dei termini relativi all'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e del termine per la contestazione delle sanzioni connesse all'omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti agli eventi sismici degli anni 2016 e 2017.
1. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 145, comma 1, e all'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto".
1-bis. Al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis del presente articolo, pari a 33,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
1-quater. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, le parole: "svolte in regime di convenzione con il Dipartimento della protezione civile" sono sostituite dalle seguenti: "svolte in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile, ferma restando l'autonomia scientifica dell'INGV".
1-quinquies. Per le attivita' di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, e' assegnato all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia un contributo di ((7,5 milioni di euro))annui a decorrere dall'anno 2022.
((1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quinquies del presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.))
1-septies. Al comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno di imposta 2023";
b) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Per l'anno 2021 i soggetti beneficiari dell'esenzione dall'imposta municipale propria di cui al secondo periodo hanno diritto al rimborso della prima rata dell'imposta relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021".
1-octies. Al comma 2 dell'articolo 32 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo le parole: "ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono inserite le seguenti: "e nel limite massimo complessivo di 1,35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023".
1-novies. Agli oneri derivanti dai commi 1-septies e 1-octies, pari a 1,55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresi' acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche' le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; alle verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
3. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dal 1° luglio 2021», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2022».
4. All'articolo 160, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".
4-bis. Al comma 2 dell'articolo 28-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021" e le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "70 per cento, previa certificazione del Commissario straordinario relativamente all'effettivo avvio delle operazioni di recupero nel sito interessato".
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 379,9 milioni di euro per l'anno 2021, 121,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 20,1 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, in 1.114,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
1. Trib. Termini Imerese, sentenza 01/02/2024, n. 120Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. 720/2021 R.G., promosso da LI MA (Avv.to Gennaro Luca) -Opponente- contro RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore; (Avv.to Salvatore Migliorino); - Opposta- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S) in persona del legale …Leggi di più...
2. Trib. Palmi, sentenza 20/03/2024, n. 218Provvedimento: R.G. n. 1314/2023 TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile Udienza del 20 marzo 2024 All'udienza del 20/03/2024 alle ore 10.00 innanzi al dott. Piero Viola sono presenti l'avv. Simone Ferraro nell'interesse dell'opponente ZO EL e l'avv. Giovanna Suriano, per delega dell'avv. EL Brancato, nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. I difensori delle parti, in assenza di richieste istruttorie ed autorizzati in tal senso, precisano le conclusioni riportandosi a quelle già articolate nei rispettivi atti e discutono la causa oralmente. Il Giudice si ritira in camera di consiglio ed all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dando lettura in udienza della …Leggi di più...
3. Trib. Palermo, sentenza 06/03/2024, n. 1008Provvedimento: Tribunale di Palermo Sezione Lavoro N° _____________________ Reg. Sent. Lav. Cron. ______________ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Claudia Gentile, nella causa civile iscritta al n° 11258/2022 R.G.L. promossa D A NI NA, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Lo Verso Addì _____________ ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Bagheria, C.so Butera n. 53, giusta procura in atti. - opponente - ______________________ C O N T R O I.N.P.S. - in persona del legale rappresentante pro tempore - …Leggi di più...
4. Trib. Palmi, sentenza 21/03/2024, n. 228Provvedimento: R.G. n. 1361/2023 TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile Udienza del 21 marzo 2024 All'udienza del 21/03/2024 alle ore 10.48 innanzi al dott. Piero Viola è presente l'avv. Giovannella Gattuso, per delega dell'avv. Andrea Greco, nell'interesse dell'opponente RA NG. Nessuno è presente nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate Riscossione già costituita. Nessuno è presente per la Prefettura di Reggio Calabria già costituita. L'avv. Gattuso eccepisce la tardività della costituzione della Agenzia delle Entrate e della Prefettura intervenute in violazione del termine di gg. 10 antecedenti l'udienza del 28/02/2024 con la conseguente inutilizzabilità della documentazione prodotta; in …Leggi di più...
5. Trib. Ragusa, sentenza 23/12/2024, n. 1303Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA Sezione Lavoro e Previdenza Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Salvatrice Gurrieri, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al R.G. L. n. 3124 / 2023 avente ad oggetto opposizione ad avviso di intimazione di pagamento. promosso da: IO NI, nato a [...] il [...], (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. DRAGO IGNAZIO, con domicilio eletto presso lo studio legale,come da procura in atti; Opponente Contro : AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (C.F. 13756881002) in persona del legale …Leggi di più...