reclutamento del personale delle societa' pubbliche
Art. 18. Reclutamento del personale delle societa' pubbliche1.A decorrere dal sessantesimo giorno successivo ((alla data di entrata)) in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le societa' che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo ((30 marzo 2001, n. 165)).
2.Le altre societa' a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicita' e imparzialita'.
3.Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle societa' quotate su mercati regolamentati.
2.Le altre societa' a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicita' e imparzialita'.
3.Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle societa' quotate su mercati regolamentati.