(nomina del presidente del consiglio di stato)
Art. 22.(Nomina del presidente del Consiglio di Stato)
Il presidente del Consiglio di Stato e' nominato tra i magistrati che abbiano effettivamente esercitato per almeno cinque anni funzioni direttive, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del consiglio di presidenza.
In caso di vacanza del posto le funzioni del presidente del Consiglio di Stato sono esercitate dal presidente di sezione del Consiglio di Stato piu' anziano nella qualifica.
La nomina del presidente del Consiglio di Stato ha luogo entro e non oltre trenta giorni dalla vacanza del posto.
Il presidente del Consiglio di Stato e' nominato tra i magistrati che abbiano effettivamente esercitato per almeno cinque anni funzioni direttive, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del consiglio di presidenza.
In caso di vacanza del posto le funzioni del presidente del Consiglio di Stato sono esercitate dal presidente di sezione del Consiglio di Stato piu' anziano nella qualifica.
La nomina del presidente del Consiglio di Stato ha luogo entro e non oltre trenta giorni dalla vacanza del posto.
2. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-07-29, n. 202206716Provvedimento:Leggi di più...- concorso pubblico·
- giustizia amministrativa·
- principio di anon
4. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-04-08, n. 201902272Provvedimento:Leggi di più...- anzianità nel ruolo·
- art. 22 legge n. 186 del 1982·
- art. 6-bis, comma 2, del decreto-legge n. 354 del 2003·
- autogoverno della magistratura amministrativa·
- compensazione delle spese di causa·
- competenze del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa·
- criteri di nomina·
- difetto di istruttoria e motivazione·
- giudicato interno·
- giurisdizione amministrativa·
- inammissibilità delle questioni costituzionali·
- nomina presidente del Consiglio di Stato·
- principio del giudice naturale precostituito per legge·
- principio di indipendenza del giudice·
- procedimento amministrativo·
- questioni costituzionali·
- questioni pregiudiziali europee·
- sospensione del processo·
- violazione art. 25 Cost.
5. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-04-08, n. 201902271Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di nomina·
- art. 22 legge 186/1982·
- art. 34 c.p.a.·
- art. 35 c.p.a.·
- autogoverno degli organi giudiziari·
- compensazione delle spese di causa·
- criteri di nomina·
- giurisdizione amministrativa·
- improcedibilità dell'appello·
- interesse risarcitorio·
- legittimità degli atti amministrativi·
- motivi aggiunti inammissibili