norme in materia di cassa integrazione guadagni
Art. 7. Norme in materia di cassa integrazione guadagni1.Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' sostituito dal seguente:
" 4. La domanda del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'eventuale domanda di proroga del trattamento medesimo devono essere presentate, nel termine previsto dal primo comma dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ed all'ispettorato regionale del lavoro territorialmente competenti. Nel caso di presentazione tardiva della domanda si applicano il secondo ed il terzo comma del predetto articolo 7.".
1-bis.Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' inserito il seguente:
"2-bis. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale su istanza dell'azienda, da formularsi contestualmente alle richieste di proroga, dispone, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 2, comma 6, il pagamento diretto da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) delle relative prestazioni, con i connessi assegni per il nucleo familiare ove spettanti".
2.Ai fini dell'erogazione del contributo previsto dall'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per "nuove assunzioni" sono da intendersi anche quelle effettuate con passaggio diretto ed immediato da societa' costituite dalla GEPI S.p.a. o da societa' in stato di amministrazione straordinaria, in quanto i lavoratori interessati siano posti in cassa integrazione guadagni straordinaria, nei limiti delle risorse disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulla autorizzazione di spesa di cui al predetto comma 52.
3.Le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, mantengono la propria validita' in quanto normativa speciale valevole per il settore dell'editoria, non modificata espressamente dalla successiva legge 23 luglio 1991, n. 223.
4.Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, si applicano anche al settore dei giornali periodici e al settore delle imprese radiotelevisive private, estendendosi a tutti i dipendenti delle aziende interessate, quale che sia il loro inquadramento professionale, nonche' ai dipendenti delle aziende funzionalmente collegate.
5.Sino al 31 dicembre 1994, in deroga all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il CIPI puo' concedere, entro i limiti di spesa di 27 miliardi di lire per il 1993 e di lire 28 miliardi per il 1994, una proroga del programma per la medesima causale, di durata non superiore a sei mesi, per i casi in cui il numero dei lavoratori interessati sia pari o inferiore a 100, ove si riscontri l'esistenza di particolari difficolta' di ordine temporale nella realizzazione del programma di gestione della crisi, oppure vengano riscontrate difficolta' anche esterne non imputabili alla volonta' dell'azienda. (4) (5) ((10))6.Nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, fino al 31 dicembre 1995 le integrazioni salariali ordinarie di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, relative alle contrazioni ed alle sospensioni dell'attivita' produttiva verificatesi nelle imprese che occupino da cinque a cinquanta dipendenti, possono essere concesse per un periodo non superiore a ventiquattro mesi consecutivi, ovvero per piu' periodi non consecutivi, la durata complessiva dei quali non superi i ventiquattro mesi in un triennio.
6-bis.Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della regione Sardegna, la societa' Iniziative Sardegna s.p.a. (INSAR) e' autorizzata ad assumere ed a reimpiegare, secondo le disposizioni del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, i lavoratori che, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223, siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi della legge 12 agosto 1977, n.675, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sia intervenuto il rinnovo della stessa cassa integrazione, o che siano stati licenziati da aziende per le quali e' stata conclusa o avviata la procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.
6-ter.Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano altresi' ai lavoratori destinatari delle disposizioni in materia di trattamento speciale di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, e 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni, nonche' delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, e al decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36, ivi compresi quelli gia' collocati in mobilita'.
6-quater.Ai lavoratori di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.
6-quinquies.Sono applicabili le disposizioni vigenti concernenti l'INSAR Agli oneri conseguenti all'avviamento delle iniziative di ricollocamento si provvede mediante il conferimento di lire 40 miliardi all'INSAR per il 1993.
6-sexies.Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, dispone il conferimento della somma di cui al comma 6-quinquies. Al relativo onere per il 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
7.Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n.223, sono estese alle imprese esercenti attivita' commerciali che occupino piu' di 50 addetti, nonche' alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino piu' di 50 addetti e alle imprese di vigilanza. Fino al 31 dicembre 1994 le disposizioni del presente comma si applicano alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino piu' di 50 addetti. Il CIPI approva i relativi programmi, nei limiti di spesa di lire 15 miliardi annui per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. (9) ((10))8.All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel primo periodo le parole da "di omologazione" sino alle parole "dei beni" sono abrogate. Al medesimo comma, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti periodi: "Il trattamento straordinario di integrazione salariale e' altresi' concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sara' detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento".
9.L'articolo 2- ter del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2-ter (Assunzione di lavoratori in esubero da parte dell'INSAR). - 1. La societa' Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) e' autorizzata all'assunzione dei lavoratori in esubero dipendenti dalle imprese costruttrici appaltatrici e subappaltatrici dei lavori per la costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto (primo, secondo, terzo e quarto gruppo) e dalle medesime licenziati o collocati in mobilita'.
2. I lavoratori sono assunti dall'INSAR con decorrenza dalla data del licenziamento dalle imprese di cui al comma 1 o dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i lavoratori collocati nelle liste di mobilita'.
3. Ai predetti lavoratori assunti per le finalita' di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, e' riconosciuto il trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
4. Il CIPI con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, indica, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5, il numero dei lavoratori aventi titolo ed i criteri per la loro individuazione, sentiti gli uffici del lavoro territorialmente competenti.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". ((10))10.Per l'anno 1993 i trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di trattamenti straordinari di integrazione salariale sono incrementati di lire 350 miliardi.
10-bis.All'articolo 17, comma 6, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, dopo le parole: "cooperative costituite" sono inserite le seguenti "o che abbiano iniziato l'attivita'".
10-ter.Per i dipendenti dalle aziende commissariate in base al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, la durata dell'intervento della cassa integrazione straordinaria e' equiparata al termine previsto per l'attivita' del commissario. (4) (5) ((10))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 gennaio 1994, n. 56, ha disposto (con l'art. 1, comma 1-bis) che "Il trattamento di proroga di cui al comma 1 trova applicazione anche nei confronti delle aziende per le quali e' applicato il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto [...] dall'articolo 7, commi 5 e 10- ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236."
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 gennaio 1994, n. 56, come modificato dal D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le proroghe di cui al presente comma e di cui ai commi 1 e 1-bis non operano per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236."
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 2, comma 22) che " L'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilita' a favore delle imprese esercenti attivita' commerciali, delle agenzie di viaggio e turismo e degli operatori turistici con piu' di cinquanta addetti di cui, rispettivamente, all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e prorogato fino al 31 dicembre 1997 nei limiti di una spesa complessiva non superiore a lire 40 miliardi annui."
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto:
- (con l'art. 3, comma 14) che gli interventi di cui al comma 9 del presente articolo sono prorogati all'anno 1996 nei limiti delle risorse allo scopo preordinate.
- (con l'art. 4, comma 7) che il limite di spesa di 28 miliardi di lire per il 1994, previsto dal comma 5 del presente articolo e' incrementato a 43 miliardi di lire e che "Il termine del 31 dicembre 1994, previsto nel medesimo comma, si intende riferito alla decorrenza della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla richiesta dell'impresa."
- (con l'art. 4, comma 15) che il termine del 31 dicembre 1994 di cui al comma 7 del presente articolo, relativo alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino piu' di cinquanta addetti e' prorogato al 31 dicembre 1996, e alle medesime imprese, per lo stesso periodo, si applicano anche le norme in materia di mobilita' ed indennita' di mobilita'.
- (con l'art. 4, comma 34) che la durata dell'intervento salariale di cui al comma 10-ter del presente articolo si intende in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
" 4. La domanda del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'eventuale domanda di proroga del trattamento medesimo devono essere presentate, nel termine previsto dal primo comma dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ed all'ispettorato regionale del lavoro territorialmente competenti. Nel caso di presentazione tardiva della domanda si applicano il secondo ed il terzo comma del predetto articolo 7.".
1-bis.Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' inserito il seguente:
"2-bis. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale su istanza dell'azienda, da formularsi contestualmente alle richieste di proroga, dispone, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 2, comma 6, il pagamento diretto da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) delle relative prestazioni, con i connessi assegni per il nucleo familiare ove spettanti".
2.Ai fini dell'erogazione del contributo previsto dall'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per "nuove assunzioni" sono da intendersi anche quelle effettuate con passaggio diretto ed immediato da societa' costituite dalla GEPI S.p.a. o da societa' in stato di amministrazione straordinaria, in quanto i lavoratori interessati siano posti in cassa integrazione guadagni straordinaria, nei limiti delle risorse disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulla autorizzazione di spesa di cui al predetto comma 52.
3.Le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, mantengono la propria validita' in quanto normativa speciale valevole per il settore dell'editoria, non modificata espressamente dalla successiva legge 23 luglio 1991, n. 223.
4.Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, si applicano anche al settore dei giornali periodici e al settore delle imprese radiotelevisive private, estendendosi a tutti i dipendenti delle aziende interessate, quale che sia il loro inquadramento professionale, nonche' ai dipendenti delle aziende funzionalmente collegate.
5.Sino al 31 dicembre 1994, in deroga all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il CIPI puo' concedere, entro i limiti di spesa di 27 miliardi di lire per il 1993 e di lire 28 miliardi per il 1994, una proroga del programma per la medesima causale, di durata non superiore a sei mesi, per i casi in cui il numero dei lavoratori interessati sia pari o inferiore a 100, ove si riscontri l'esistenza di particolari difficolta' di ordine temporale nella realizzazione del programma di gestione della crisi, oppure vengano riscontrate difficolta' anche esterne non imputabili alla volonta' dell'azienda. (4) (5) ((10))6.Nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, fino al 31 dicembre 1995 le integrazioni salariali ordinarie di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, relative alle contrazioni ed alle sospensioni dell'attivita' produttiva verificatesi nelle imprese che occupino da cinque a cinquanta dipendenti, possono essere concesse per un periodo non superiore a ventiquattro mesi consecutivi, ovvero per piu' periodi non consecutivi, la durata complessiva dei quali non superi i ventiquattro mesi in un triennio.
6-bis.Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della regione Sardegna, la societa' Iniziative Sardegna s.p.a. (INSAR) e' autorizzata ad assumere ed a reimpiegare, secondo le disposizioni del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, i lavoratori che, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223, siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi della legge 12 agosto 1977, n.675, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sia intervenuto il rinnovo della stessa cassa integrazione, o che siano stati licenziati da aziende per le quali e' stata conclusa o avviata la procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.
6-ter.Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano altresi' ai lavoratori destinatari delle disposizioni in materia di trattamento speciale di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, e 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni, nonche' delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, e al decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36, ivi compresi quelli gia' collocati in mobilita'.
6-quater.Ai lavoratori di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.
6-quinquies.Sono applicabili le disposizioni vigenti concernenti l'INSAR Agli oneri conseguenti all'avviamento delle iniziative di ricollocamento si provvede mediante il conferimento di lire 40 miliardi all'INSAR per il 1993.
6-sexies.Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, dispone il conferimento della somma di cui al comma 6-quinquies. Al relativo onere per il 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
7.Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n.223, sono estese alle imprese esercenti attivita' commerciali che occupino piu' di 50 addetti, nonche' alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino piu' di 50 addetti e alle imprese di vigilanza. Fino al 31 dicembre 1994 le disposizioni del presente comma si applicano alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino piu' di 50 addetti. Il CIPI approva i relativi programmi, nei limiti di spesa di lire 15 miliardi annui per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. (9) ((10))8.All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel primo periodo le parole da "di omologazione" sino alle parole "dei beni" sono abrogate. Al medesimo comma, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti periodi: "Il trattamento straordinario di integrazione salariale e' altresi' concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sara' detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento".
9.L'articolo 2- ter del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2-ter (Assunzione di lavoratori in esubero da parte dell'INSAR). - 1. La societa' Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) e' autorizzata all'assunzione dei lavoratori in esubero dipendenti dalle imprese costruttrici appaltatrici e subappaltatrici dei lavori per la costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto (primo, secondo, terzo e quarto gruppo) e dalle medesime licenziati o collocati in mobilita'.
2. I lavoratori sono assunti dall'INSAR con decorrenza dalla data del licenziamento dalle imprese di cui al comma 1 o dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i lavoratori collocati nelle liste di mobilita'.
3. Ai predetti lavoratori assunti per le finalita' di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, e' riconosciuto il trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
4. Il CIPI con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, indica, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5, il numero dei lavoratori aventi titolo ed i criteri per la loro individuazione, sentiti gli uffici del lavoro territorialmente competenti.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". ((10))10.Per l'anno 1993 i trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di trattamenti straordinari di integrazione salariale sono incrementati di lire 350 miliardi.
10-bis.All'articolo 17, comma 6, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, dopo le parole: "cooperative costituite" sono inserite le seguenti "o che abbiano iniziato l'attivita'".
10-ter.Per i dipendenti dalle aziende commissariate in base al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, la durata dell'intervento della cassa integrazione straordinaria e' equiparata al termine previsto per l'attivita' del commissario. (4) (5) ((10))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 gennaio 1994, n. 56, ha disposto (con l'art. 1, comma 1-bis) che "Il trattamento di proroga di cui al comma 1 trova applicazione anche nei confronti delle aziende per le quali e' applicato il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto [...] dall'articolo 7, commi 5 e 10- ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236."
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 gennaio 1994, n. 56, come modificato dal D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le proroghe di cui al presente comma e di cui ai commi 1 e 1-bis non operano per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236."
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 2, comma 22) che " L'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilita' a favore delle imprese esercenti attivita' commerciali, delle agenzie di viaggio e turismo e degli operatori turistici con piu' di cinquanta addetti di cui, rispettivamente, all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e prorogato fino al 31 dicembre 1997 nei limiti di una spesa complessiva non superiore a lire 40 miliardi annui."
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto:
- (con l'art. 3, comma 14) che gli interventi di cui al comma 9 del presente articolo sono prorogati all'anno 1996 nei limiti delle risorse allo scopo preordinate.
- (con l'art. 4, comma 7) che il limite di spesa di 28 miliardi di lire per il 1994, previsto dal comma 5 del presente articolo e' incrementato a 43 miliardi di lire e che "Il termine del 31 dicembre 1994, previsto nel medesimo comma, si intende riferito alla decorrenza della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla richiesta dell'impresa."
- (con l'art. 4, comma 15) che il termine del 31 dicembre 1994 di cui al comma 7 del presente articolo, relativo alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino piu' di cinquanta addetti e' prorogato al 31 dicembre 1996, e alle medesime imprese, per lo stesso periodo, si applicano anche le norme in materia di mobilita' ed indennita' di mobilita'.
- (con l'art. 4, comma 34) che la durata dell'intervento salariale di cui al comma 10-ter del presente articolo si intende in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/12/2004, n. 23078Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto - Dott. PAOLINI Giovanni - Consigliere - Dott. SABATINI Francesco - Consigliere - Dott. VITRONE Ugo - Consigliere - Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere - Dott. VIDIRI Guido - Consigliere - Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere - Dott. EVANGELISTA Stefanomaria - Consigliere - Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, …Leggi di più...
2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/05/2003, n. 7505Provvedimento: ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 07505/03 DELLA LEGGE 11-8-73 R RE PU IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SUPREMA D I CASSAZIONE OGGETTO: LA CORTE SEZIONI UNITE CIVILI Lavoro R.G.n.18585/00 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: D. 16646 Ianniruberto Presidente di Sez.- Cron. Dott. Giuseppe ff. di Primo Presidente Rep. TF Presidente di Sez. Ud. 21.11.2002Vittorio VA " Giovanni Olla "1 T Giovanni Prestipino - Consigliere Rel. Erminio Ravagnani 释 " Antonino Elefante 11 Fabrizio Miani Canevari " 11 Federico Roselli TF Guido Vidiri " ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da - inISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA …Leggi di più...
3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/2003, n. 3597Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente di Sez. f.f. di Primo Presidente - Dott. DUVA Vittorio - Consigliere - Dott. OLLA Giovanni - Consigliere - Dott. PRESTIPINO Giovanni - rel. Consigliere - Dott. RAVAGNANI Erminio - Consigliere - Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere - Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere - Dott. ROSELLI Federico - Consigliere - Dott. VIDIRI Guido - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso n. 10466/99 proposto da: FALLIMENTO s.p.a. MAGLIFICIO ELDEM, in persona del curatore, elett.te dom.to in Roma, Viale Glorioso n. 13, presso lo studio dell'Avv. Livio Bussa, che unitamente …Leggi di più...
4. Trib. Novara, sentenza 15/01/2024, n. 315Provvedimento: N. R.G. 2983/2022 TRIBUNALE di NOVARA Prima CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2983/2022 tra AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (13756881002), con l'avv. GRIGNOLIO ELENA ELISABETTA; ATTORE/I e NT NU ([...]), con l'avv. LA SALA STEFANO; e contro INPS (80078750587), con l'avv. PASUT FRANCO; CONVENUTO/I All'udienza del 15 gennaio 2024, alle ore 9.30, sono collegati da remoto alla stanza virtuale del magistrato: per AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, l'avv. GRIGNOLIO ELENA ELISABETTA; per NT NU, l'avv. LA SALA STEFANO; per INPS, l'avv. PASUT FRANCO. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. La difesa di parte attrice precisa le conclusioni e discute la causa nel seguente modo: …Leggi di più...
5. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/2014, n. 14531Provvedimento: 26 GIU. 2014 1453 1 14 AULA 'B' I T T I R I D E Oggetto T REPUBBLICA ITALIANA N E S E - I L L IN NOME DEL POPOLO ITALIANO O B E T N E S LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E R.G.N. 25628/2010 - E N O Cron.14531 I Z A SEZIONE LAVORO R T S I G E R Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. E T N E S E Dott. GUIDO VIDIRI Presidente Ud. 12/03/2014 Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO Consigliere PU Dott. GIULIO MAISANO Rel. Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO Consigliere ConsigliereDott. ROSA ARIENZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 25628-2010 proposto da: TELECOM ITALIA MEDIA S.P.A. (già LA 7 TELEVISIONI S.P.A.) C. F. 12213600153, in persona del legale rappresentante pro tempore, …Leggi di più...