Principi per la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
Art. 3.Principi per la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema
integrato di interventi e servizi sociali).1.Per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria ed integrata, e' adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, dell'operativita' per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualita' e di efficacia delle prestazioni, nonche' della valutazione di impatto di genere.2.I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo i seguenti principi:
a)coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione nonche' con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;b)concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nonche' le aziende unita' sanitarie locali per le prestazioni socio- sanitarie ad elevata integrazione sanitaria comprese nei livelli essenziali del Servizio sanitario nazionale.3.I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per le finalita' della presente legge, possono avvalersi degli accordi previsti dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative ed ai finanziamenti dell'Unione europea.4.I comuni, le regioni e lo Stato promuovono azioni per favorire la pluralita' di offerta dei servizi garantendo il diritto di scelta fra gli stessi servizi e per consentire, in via sperimentale, su richiesta degli interessati, l'eventuale scelta di servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonche' delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Note all'art. 3, comma 3:
- La legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1996, n. 303, supplemento ordinario. Il testo del comma 203 dell'art. 2 (Misure in materia di servizi di pubblica utilita' e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo), e' il seguente:
"203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita' di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi cosi' definiti:
a) "Programmazione negoziata , come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attivita' di competenza;
b) "lntesa istituzionale di programma , come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati.
La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato, nonche' di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
c) "Accordo di programma quadro , come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attivta' e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonche' del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attivita' posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilita', salve restando le esigenze di concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'art. 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) "Patto territoriale come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;
e) "Contratto di programma , come tale intendendosi il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata;
f) "Contratto di area come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonche' eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonche' delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di piu' rapida attivazione di investimenti di disponibilita' di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389".
Nota all'art. 3, comma 4:
- La legge 30 aprile 1969, n. 153, recante: "Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1969, n. 111, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 26 (Pensioni ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito) e' il seguente:
"Art. 26. - Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'eta' di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a L. 336.050 annue, e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 1.320.000 annue e' corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di L. 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna. La tredicesima rata e' corrisposta con quella di dicembre ed e' frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale.
Dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione.
Non hanno diritto alla pensione sociale:
1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuita' dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri;
2) coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta eccezione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti.
L'esclusione di cui al precedente comma non opera qualora l'importo dei redditi ivi considerati non superi L. 336.050 annue.
Coloro che percepiscono le rendite o le prestazioni o i redditi previsti nei precedenti commi, ma di importo inferiore a L. 336.050 annue, hanno diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti.
L'importo della pensione sociale di cui al primo comma e' comprensivo, per il 1974, degli aumenti derivanti dalla perequazione automatica della pensione di cui al precedente art. 19.
I limiti di L. 336.050 previsti nel primo, quarto e quinto comma del presente articolo sono elevati dalla perequazione automatica di cui al precedente art. 19.
Qualora, a seguito della riduzione prevista dal comma precedente, la pensione sociale risulti di importo inferiore a L. 3.500 mensili, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facolta' di porla in pagamento in rate semestrali anticipate.
La pensione e' posta a carico del Fondo sociale, nel cui seno e' costituita apposita gestione autonoma, ed e' corrisposta, con le stesse modalita' previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione sulla base della documentazione indicata nel comma successivo.
La domanda per ottenere la pensione e' presentata alla sede dell'I.N.P.S. nella cui circoscrizione territoriale e' compreso il comune di residenza dell'interessato.
La domanda stessa deve essere corredata dal certificato di nascita e dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari sulla dichiarazione resa dal richiedente su modulo conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze, da emanarsi entro il mese di ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, da cui risulti l'esistenza dei prescritti requisiti.
La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui al primo comma, presentino la domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, la pensione decorre dal 1o maggio 1969 o dal mese successivo a quello di compimento dell'eta', qualora quest'ultima ipotesi si verifichi in data successiva a quella di entrata in vigore della legge.
Chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare a se' o ad altri la liquidazione della pensione non spettante e' tenuto a versare una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, il cui provento e' devoluto al Fondo sociale. La suddetta sanzione e' comminata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso le proprie sedi provinciali.
Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'I.N.P.S. concernenti la concessione della pensione, nonche' per la comminazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma precedente e per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale, si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni".
- Per il testo dell'art. 3, comma 6, della citata n. 335 del 1995, si veda in note all'art. 2, comma 2.
integrato di interventi e servizi sociali).1.Per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria ed integrata, e' adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, dell'operativita' per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualita' e di efficacia delle prestazioni, nonche' della valutazione di impatto di genere.2.I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo i seguenti principi:
a)coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione nonche' con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;b)concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nonche' le aziende unita' sanitarie locali per le prestazioni socio- sanitarie ad elevata integrazione sanitaria comprese nei livelli essenziali del Servizio sanitario nazionale.3.I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per le finalita' della presente legge, possono avvalersi degli accordi previsti dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative ed ai finanziamenti dell'Unione europea.4.I comuni, le regioni e lo Stato promuovono azioni per favorire la pluralita' di offerta dei servizi garantendo il diritto di scelta fra gli stessi servizi e per consentire, in via sperimentale, su richiesta degli interessati, l'eventuale scelta di servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonche' delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Note all'art. 3, comma 3:
- La legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1996, n. 303, supplemento ordinario. Il testo del comma 203 dell'art. 2 (Misure in materia di servizi di pubblica utilita' e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo), e' il seguente:
"203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita' di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi cosi' definiti:
a) "Programmazione negoziata , come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attivita' di competenza;
b) "lntesa istituzionale di programma , come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati.
La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato, nonche' di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
c) "Accordo di programma quadro , come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attivta' e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonche' del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attivita' posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilita', salve restando le esigenze di concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'art. 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) "Patto territoriale come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;
e) "Contratto di programma , come tale intendendosi il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata;
f) "Contratto di area come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonche' eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonche' delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di piu' rapida attivazione di investimenti di disponibilita' di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389".
Nota all'art. 3, comma 4:
- La legge 30 aprile 1969, n. 153, recante: "Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1969, n. 111, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 26 (Pensioni ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito) e' il seguente:
"Art. 26. - Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'eta' di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a L. 336.050 annue, e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 1.320.000 annue e' corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di L. 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna. La tredicesima rata e' corrisposta con quella di dicembre ed e' frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale.
Dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione.
Non hanno diritto alla pensione sociale:
1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuita' dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri;
2) coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta eccezione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti.
L'esclusione di cui al precedente comma non opera qualora l'importo dei redditi ivi considerati non superi L. 336.050 annue.
Coloro che percepiscono le rendite o le prestazioni o i redditi previsti nei precedenti commi, ma di importo inferiore a L. 336.050 annue, hanno diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti.
L'importo della pensione sociale di cui al primo comma e' comprensivo, per il 1974, degli aumenti derivanti dalla perequazione automatica della pensione di cui al precedente art. 19.
I limiti di L. 336.050 previsti nel primo, quarto e quinto comma del presente articolo sono elevati dalla perequazione automatica di cui al precedente art. 19.
Qualora, a seguito della riduzione prevista dal comma precedente, la pensione sociale risulti di importo inferiore a L. 3.500 mensili, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facolta' di porla in pagamento in rate semestrali anticipate.
La pensione e' posta a carico del Fondo sociale, nel cui seno e' costituita apposita gestione autonoma, ed e' corrisposta, con le stesse modalita' previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione sulla base della documentazione indicata nel comma successivo.
La domanda per ottenere la pensione e' presentata alla sede dell'I.N.P.S. nella cui circoscrizione territoriale e' compreso il comune di residenza dell'interessato.
La domanda stessa deve essere corredata dal certificato di nascita e dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari sulla dichiarazione resa dal richiedente su modulo conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze, da emanarsi entro il mese di ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, da cui risulti l'esistenza dei prescritti requisiti.
La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui al primo comma, presentino la domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, la pensione decorre dal 1o maggio 1969 o dal mese successivo a quello di compimento dell'eta', qualora quest'ultima ipotesi si verifichi in data successiva a quella di entrata in vigore della legge.
Chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare a se' o ad altri la liquidazione della pensione non spettante e' tenuto a versare una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, il cui provento e' devoluto al Fondo sociale. La suddetta sanzione e' comminata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso le proprie sedi provinciali.
Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'I.N.P.S. concernenti la concessione della pensione, nonche' per la comminazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma precedente e per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale, si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni".
- Per il testo dell'art. 3, comma 6, della citata n. 335 del 1995, si veda in note all'art. 2, comma 2.
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