(diritto alle prestazioni).
Art. 2. (Diritto alle prestazioni).1.Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalita' e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonche' gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.2.Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalita'. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti a realizzare il sistema di cui alla presente legge che garantisce i livelli essenziali di prestazioni, ai sensi dell'articolo 22, e a consentire l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni economiche di cui all'articolo 24 della presente legge, nonche' delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.3.I soggetti in condizioni di poverta' o con limitato reddito o con incapacita' totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilita' di ordine fisico e psichico, con difficolta' di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonche' i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.4.I parametri per la valutazione delle condizioni di cui al comma 3 sono definiti dai comuni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano nazionale di cui all'articolo 18.5.Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalita' di erogazione per effettuare le scelte piu' appropriate.
Note all'art. 2, comma 1:
- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1998, n. 191, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 41 e' il seguente:
"Art. 41 (Assistenza sociale). - 1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonche' i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti".
- Il testo dell'art. 129 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, e' il seguente:
"Art. 129 (Competenze dello Stato). - 1. Ai sensi dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservate allo Stato le seguenti funzioni:
a) la determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale;
b) la determinazione dei criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale da attuare a livello locale;
c) la determinazione degli standard dei servizi sociali da ritenersi essenziali in funzione di adeguati livelli delle condizioni di vita;
d) compiti di assistenza tecnica, su richiesta dagli enti locali e territoriali, nonche' compiti di raccordo in materia di informazione e circolazione dei dati concernenti le politiche sociali, ai fini della valutazione e monitoraggio dell'efficacia della spesa per le politiche sociali;
e) la determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo le modalita' di cui all'art. 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 133, comma 4, del presente decreto legislativo;
f) i rapporti con gli organismi internazionali e il coordinamento dei rapporti con gli organismi dell'Unione europea operanti nei settori delle politiche sociali e gli adempimenti previsti dagli accordi internazionali e dalla normativa dell'Unione europea;
g) la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali nonche' le disposizioni generali concernenti i requisiti per l'accesso e la durata dei corsi di formazione professionale;
h) gli interventi di prima assistenza in favore dei profughi, limitatamente al periodo necessario alle operazioni di identificazione ed eventualmente fino alla concessione del permesso di soggiorno, nonche' di ricetto ed assistenza temporanea degli stranieri da respingere o da espellere;
i) la determinazione degli standard organizzativi dei soggetti pubblici e privati e degli altri organismi che operano nell'ambito delle attivita' sociali e che concorrono alla realizzazione della rete dei servizi sociali;
l) le attribuzioni in materia di riconoscimento dello status di rifugiato ed il coordinamento degli interventi in favore degli stranieri richiedenti asilo e dei rifugiati, nonche' di quelli di protezione umanitaria per gli stranieri accolti in base alle disposizioni vigenti;
m) gli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata; le misure di protezione degli appartenenti alle Forze armate e di polizia o a Corpi militarmente organizzati e loro familiari;
n) la revisione delle pensioni, assegni e indennita' spettanti agli invalidi civili e la verifica dei requisiti sanitari che hanno dato luogo a benefici economici di invalidita' civile.
2. Le competenze previste dal comma 1, lettere d) e g), del presente articolo sono esercitate sulla base di criteri e parametri individuati dalla Conferenza unificata. Le competenze previste dalle lettere b), c) ed i), del medesimo comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata".
Nota all'art. 2, comma 2:
- La legge 30 aprile 1969, n. 153, recante: "Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1969, n. 111, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 26 e' il seguente:
"Art. 26 (Pensioni ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito). - Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'eta' di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a L. 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 1.320.000 annue e' corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di L. 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna.
La tredicesima rata e' corrisposta con quella di dicembre ed e' frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale.
Dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione.
Non hanno diritto alla pensione sociale:
1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuita' dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri;
2) coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta eccezione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti.
L'esclusione di cui al precedente comma non opera qualora l'importo dei redditi ivi considerati non superi L. 336.050 annue.
Coloro che percepiscono le rendite o le prestazioni o i redditi previsti nei precedenti commi, ma di importo inferiore a L. 336.050 annue, hanno diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti.
L'importo della pensione sociale di cui al primo comma e' comprensivo, per il 1974, degli aumenti derivanti dalla perequazione automatica della pensione di cui al precedente art. 19.
I limiti di L. 336.050 previsti nel primo, quarto e quinto comma del presente articolo sono elevati dalla perequazione automatica di cui al precedente art. 19.
Qualora, a seguito della riduzione prevista dal comma precedente, la pensione sociale risulti di importo inferiore a L. 3.500 mensili, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facolta' di porla in pagamento in rate semestrali anticipate.
La pensione e' posta a carico del Fondo sociale, nel cui seno e' costituita apposita gestione autonoma, ed e' corrisposta, con le stesse modalita' previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione sulla base della documentazione indicata nel comma successivo.
La domanda per ottenere la pensione e' presentata alla sede dell'I.N.P.S. nella cui circoscrizione territoriale e' compreso il comune di residenza dell'interessato.
La domanda stessa deve essere corredata dal certificato di nascita e dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari sulla dichiarazione resa dal richiedente su modulo conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze, da emanarsi entro il mese di ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, da cui risulti l'esistenza dei prescritti requisiti.
La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui al primo comma, presentino la domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, la pensione decorre dal 1o maggio 1969 o dal mese successivo a quello di compimento dell'eta', qualora quest'ultima ipotesi si verifichi in data successiva a quella di entrata in vigore della legge.
Chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare a se' o ad altri la liquidazione della pensione non spettante e' tenuto a versare una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, il cui provento e' devoluto al Fondo sociale. La suddetta sanzione e' comminata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso le proprie sedi provinciali.
Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'I.N.P.S. concernenti la concessione della pensione, nonche' per la comminazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma precedente e per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale, si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni".
- La legge 8 agosto 1995, n. 335, recante: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 1995, n. 190, supplemento ordinario. Il testo del comma 6, dell'art. 3 (Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale) e' il seguente:
"6. Con effetto dal 1o gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a L. 6.240.000, denominato "assegno sociale . Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e' erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi a netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale".
Nota all'art. 2, comma 5:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192. Il testo del comma 3 dell'art. 8, e' il seguente:
"3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima".
Note all'art. 2, comma 1:
- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1998, n. 191, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 41 e' il seguente:
"Art. 41 (Assistenza sociale). - 1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonche' i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti".
- Il testo dell'art. 129 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, e' il seguente:
"Art. 129 (Competenze dello Stato). - 1. Ai sensi dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservate allo Stato le seguenti funzioni:
a) la determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale;
b) la determinazione dei criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale da attuare a livello locale;
c) la determinazione degli standard dei servizi sociali da ritenersi essenziali in funzione di adeguati livelli delle condizioni di vita;
d) compiti di assistenza tecnica, su richiesta dagli enti locali e territoriali, nonche' compiti di raccordo in materia di informazione e circolazione dei dati concernenti le politiche sociali, ai fini della valutazione e monitoraggio dell'efficacia della spesa per le politiche sociali;
e) la determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo le modalita' di cui all'art. 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 133, comma 4, del presente decreto legislativo;
f) i rapporti con gli organismi internazionali e il coordinamento dei rapporti con gli organismi dell'Unione europea operanti nei settori delle politiche sociali e gli adempimenti previsti dagli accordi internazionali e dalla normativa dell'Unione europea;
g) la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali nonche' le disposizioni generali concernenti i requisiti per l'accesso e la durata dei corsi di formazione professionale;
h) gli interventi di prima assistenza in favore dei profughi, limitatamente al periodo necessario alle operazioni di identificazione ed eventualmente fino alla concessione del permesso di soggiorno, nonche' di ricetto ed assistenza temporanea degli stranieri da respingere o da espellere;
i) la determinazione degli standard organizzativi dei soggetti pubblici e privati e degli altri organismi che operano nell'ambito delle attivita' sociali e che concorrono alla realizzazione della rete dei servizi sociali;
l) le attribuzioni in materia di riconoscimento dello status di rifugiato ed il coordinamento degli interventi in favore degli stranieri richiedenti asilo e dei rifugiati, nonche' di quelli di protezione umanitaria per gli stranieri accolti in base alle disposizioni vigenti;
m) gli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata; le misure di protezione degli appartenenti alle Forze armate e di polizia o a Corpi militarmente organizzati e loro familiari;
n) la revisione delle pensioni, assegni e indennita' spettanti agli invalidi civili e la verifica dei requisiti sanitari che hanno dato luogo a benefici economici di invalidita' civile.
2. Le competenze previste dal comma 1, lettere d) e g), del presente articolo sono esercitate sulla base di criteri e parametri individuati dalla Conferenza unificata. Le competenze previste dalle lettere b), c) ed i), del medesimo comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata".
Nota all'art. 2, comma 2:
- La legge 30 aprile 1969, n. 153, recante: "Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1969, n. 111, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 26 e' il seguente:
"Art. 26 (Pensioni ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito). - Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'eta' di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a L. 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 1.320.000 annue e' corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di L. 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna.
La tredicesima rata e' corrisposta con quella di dicembre ed e' frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale.
Dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione.
Non hanno diritto alla pensione sociale:
1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuita' dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri;
2) coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta eccezione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti.
L'esclusione di cui al precedente comma non opera qualora l'importo dei redditi ivi considerati non superi L. 336.050 annue.
Coloro che percepiscono le rendite o le prestazioni o i redditi previsti nei precedenti commi, ma di importo inferiore a L. 336.050 annue, hanno diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti.
L'importo della pensione sociale di cui al primo comma e' comprensivo, per il 1974, degli aumenti derivanti dalla perequazione automatica della pensione di cui al precedente art. 19.
I limiti di L. 336.050 previsti nel primo, quarto e quinto comma del presente articolo sono elevati dalla perequazione automatica di cui al precedente art. 19.
Qualora, a seguito della riduzione prevista dal comma precedente, la pensione sociale risulti di importo inferiore a L. 3.500 mensili, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facolta' di porla in pagamento in rate semestrali anticipate.
La pensione e' posta a carico del Fondo sociale, nel cui seno e' costituita apposita gestione autonoma, ed e' corrisposta, con le stesse modalita' previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione sulla base della documentazione indicata nel comma successivo.
La domanda per ottenere la pensione e' presentata alla sede dell'I.N.P.S. nella cui circoscrizione territoriale e' compreso il comune di residenza dell'interessato.
La domanda stessa deve essere corredata dal certificato di nascita e dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari sulla dichiarazione resa dal richiedente su modulo conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze, da emanarsi entro il mese di ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, da cui risulti l'esistenza dei prescritti requisiti.
La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui al primo comma, presentino la domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, la pensione decorre dal 1o maggio 1969 o dal mese successivo a quello di compimento dell'eta', qualora quest'ultima ipotesi si verifichi in data successiva a quella di entrata in vigore della legge.
Chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare a se' o ad altri la liquidazione della pensione non spettante e' tenuto a versare una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, il cui provento e' devoluto al Fondo sociale. La suddetta sanzione e' comminata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso le proprie sedi provinciali.
Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'I.N.P.S. concernenti la concessione della pensione, nonche' per la comminazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma precedente e per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale, si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni".
- La legge 8 agosto 1995, n. 335, recante: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 1995, n. 190, supplemento ordinario. Il testo del comma 6, dell'art. 3 (Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale) e' il seguente:
"6. Con effetto dal 1o gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a L. 6.240.000, denominato "assegno sociale . Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e' erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi a netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale".
Nota all'art. 2, comma 5:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192. Il testo del comma 3 dell'art. 8, e' il seguente:
"3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima".