Regolamento-art. 42


Art. 42.

Qualora la contestazione possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale e' dedotta la falsita', la sezione pronuncia sulla controversia principale.

La decide pure dopo che sia trascorso il termine prefisso a norma dell'articolo precedente, senza che siano stati compiuti gli atti prescritti dal Codice di procedura civile, fino alla proposta della querela.

Proposta la querela, la sezione sospende la decisione fino al termine del giudizio di falso.
Entrata in vigore il 17 aprile 1926
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