Art 2
Art. 2.
Chiunque promuove o dirige un'associazione segreta, ai sensi dell'articolo 1, o svolge attivita' di proselitismo a favore della stessa e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. La condanna importa la interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.
Chiunque partecipa ad un'associazione segreta e' punito con la reclusione fino a due anni. La condanna importa l'interdizione per un anno dai pubblici uffici. La competenza a giudicare e' del tribunale.
Chiunque promuove o dirige un'associazione segreta, ai sensi dell'articolo 1, o svolge attivita' di proselitismo a favore della stessa e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. La condanna importa la interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.
Chiunque partecipa ad un'associazione segreta e' punito con la reclusione fino a due anni. La condanna importa l'interdizione per un anno dai pubblici uffici. La competenza a giudicare e' del tribunale.
1. TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-12-23, n. 202401035Provvedimento:Leggi di più...- art. 162 bis c.p.·
- art. 39 TULPS·
- art. 697 c.p.·
- convivenza con persone controindicate·
- detenzione illegale munizioni·
- divieto detenzione armi·
- inaffidabilità buon uso armi·
- oblazione penale·
- oscuramento generalità·
- spese di lite·
- valutazione discrezionale Prefettura