Art 5
Art. 5.
E' vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari:
a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualita' inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;
b) in cattivo stato di conservazione;
c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali;
d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;
e) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 26 FEBBRAIO 1963, N. 441;
f) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 19 FEBBRAIO 1992, N. 142))((7))
Questa indicazione, se non espressamente prescritta da norme speciali, potra' essere omessa quando la colorazione e' effettuata mediante caramello, infuso di truciolo di quercia, enocianina ed altri colori naturali consentiti;
g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanita' o, nel caso che siano stati autorizzati senza la osservanza delle norme prescritte per il loro impiego.
I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali;
h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo.
Il Ministro per la sanita', con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo.
---------------AGGIORNAMENTO (7)
La L. 19 febbraio 1992, n. 142 ha disposto (con l'art. 57, comma 1) che "A partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento di attuazione della direttiva 89/107/CEE, e comunque con effetto dal 1 luglio 1992, e' soppressa la lettera f) dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283".
E' vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari:
a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualita' inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;
b) in cattivo stato di conservazione;
c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali;
d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;
e) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 26 FEBBRAIO 1963, N. 441;
f) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 19 FEBBRAIO 1992, N. 142))((7))
Questa indicazione, se non espressamente prescritta da norme speciali, potra' essere omessa quando la colorazione e' effettuata mediante caramello, infuso di truciolo di quercia, enocianina ed altri colori naturali consentiti;
g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanita' o, nel caso che siano stati autorizzati senza la osservanza delle norme prescritte per il loro impiego.
I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali;
h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo.
Il Ministro per la sanita', con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo.
---------------AGGIORNAMENTO (7)
La L. 19 febbraio 1992, n. 142 ha disposto (con l'art. 57, comma 1) che "A partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento di attuazione della direttiva 89/107/CEE, e comunque con effetto dal 1 luglio 1992, e' soppressa la lettera f) dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283".
3. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-05-24, n. 202305133Provvedimento:Leggi di più...- art. 5 legge 283/1962·
- art. 62 bis c.p.·
- art. 9 legge 91/1992·
- bilanciamento degli interessi·
- concessione della cittadinanza italiana·
- dichiarazioni sostitutive·
- discrezionalità amministrativa·
- motivazione del provvedimento·
- omissione dichiarazione penale·
- precedenti penali·
- principio di proporzionalità·
- principio di ragionevolezza·
- reddito minimo·
- requisiti per la cittadinanza·
- sindacato giurisdizionale·
- tutela dei dati personali·
- valutazione complessiva dell'integrazione
4. TAR Bologna, sez. II, sentenza 2023-05-09, n. 202300281Provvedimento:Leggi di più...- affidabilità professionale·
- capacità economica e finanziaria·
- costo della manodopera·
- criteri di aggiudicazione delle gare·
- esclusione dalle gare d'appalto·
- fatturato specifico·
- giudizio discrezionale della commissione di gara·
- giustificazione del ribasso·
- iniziative solidali·
- modalità operative e di gestione del servizio·
- normativa in materia di appalti pubblici·
- penali e risoluzione dei contratti·
- procedura di verifica dell'anomalia delle offerte·
- progetto migliorativo·
- progetto organizzativo del servizio·
- promozioni e offerte·
- requisiti di partecipazione alle gare d'appalto·
- sistema tabellare on/off·
- spese generali·
- valutazione delle offerte tecniche