Art 10

Art. 10.
L'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e' sostituito dal seguente:
"Chiunque intenda nell'ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti ovvero procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno, deve chiedere apposita licenza al sindaco.
Per le opere da eseguire su terreni demaniali, compreso il demanio marittimo, ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, compete all'Amministrazione dei lavori pubblici, d'intesa con le Amministrazioni interessate e sentito il Comune, accertare che le opere stesse non siano in contrasto con le prescrizioni del piano regolatore generale o del regolamento edilizio vigente nel territorio comunale in cui esse ricadono.
Per le opere da costruirsi da privati su aree demaniali deve essere richiesta sempre la licenza del sindaco.
Gli atti di compravendita di terreni abusivamente lottizzati a scopo residenziale sono nulli ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza di una lottizzazione autorizzata.
La concessione della licenza e' comunque e in ogni caso subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte dei Comuni dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio o all'impegno dei privati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della licenza.
Le determinazioni del sindaco sulle domande di licenza di costruzione devono essere notificate all'interessato non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento delle domande stesse o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal sindaco.
Scaduto tale termine senza che il sindaco si sia pronunciato, l'interessato ha il diritto di ricorrere contro il silenzio-rifiuto.
Dell'avvenuto rilascio della licenza edilizia viene data notizia al pubblico mediante affissione nell'albo pretorio, con la specificazione del titolare e della localita' nella quale la costruzione deve essere eseguita. L'affissione non fa decorrere i termini per l'impugnativa.
Chiunque puo' prendere visione presso gli uffici comunali, della licenza edilizia e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio della licenza edilizia in quanto in contrasto con le disposizioni di leggi o dei regolamenti o con le prescrizioni di piano regolatore generale e dei piani particolareggiati di esecuzione.
La licenza edilizia non puo' avere validita' superiore ad un anno; qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati l'interessato dovra' presentare istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza.
L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle licenze in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
Il committente titolare della licenza, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza cosi' delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalita' esecutive che siano fissate nella licenza edilizia".
Entrata in vigore il 31 agosto 1967

Sentenze500


  • 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/03/2019, n. 8230
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    • 2. TAR Salerno, sez. II, sentenza 2024-07-16, n. 202401500
      Provvedimento:
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      • annullamento CILA·
      • annullamento SCA·
      • art. 10 bis l. n. 241/1990·
      • art. 21 septies l. n. 241/1990·
      • autotutela amministrativa·
      • compensazione delle spese di lite·
      • conformità urbanistica·
      • inammissibilità del ricorso·
      • interesse ad agire·
      • licenza edilizia·
      • manutenzione straordinaria·
      • onere della prova·
      • principio di leale collaborazione e buona fede·
      • principio di vicinanza della prova·
      • valutazione delle prove

    • 3. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-07-25, n. 202307241
      Provvedimento:
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      • abusi edilizi·
      • art. 35 D.P.R. 380/2001·
      • comunicazione di avvio del procedimento·
      • condonati edilizi·
      • demanio fluviale·
      • giurisprudenza amministrativa·
      • licenza edilizia·
      • onere della prova·
      • ordinanza di demolizione·
      • partecipazione al procedimento amministrativo·
      • silenzio assenso·
      • vincolo di inedificabilità

    • 4. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-01-04, n. 202300132
      Provvedimento:
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      • abusi edilizi·
      • acquisizione del bene ai sensi dell'art. 31 T.U. Edilizia·
      • annullamento giurisdizionale dell'atto·
      • art. 21 octies l. 241/90·
      • art. 2644 c.c.·
      • art. 35 c.p.a.·
      • art. 38 c.p.a.·
      • art. 85 c.p.a.·
      • art. 87 c.p.a.·
      • carenza di interesse pubblico·
      • demolizione e ripristino dello stato dei luoghi·
      • difetto di motivazione·
      • eccesso di potere·
      • improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse·
      • ordinanza di demolizione·
      • riunione dei ricorsi·
      • sospensione del giudizio·
      • violazione del d.P.R. 380/2001·
      • violazione della l. 1150/42·
      • violazione della l. 241/90·
      • violazione della l. 765/67

    • 5. TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-12-15, n. 202303786
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      • compensazione spese di giudizio·
      • demolizione opere abusive·
      • edificazioni preesistenti al 1967·
      • giurisprudenza amministrativa·
      • legittimità provvedimenti amministrativi·
      • motivazione provvedimenti amministrativi·
      • onere della prova·
      • principio di legittimo affidamento·
      • prova documentale·
      • segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
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