disposizioni applicabili

Art. 6. Disposizioni applicabili1.Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Note all'art. 6:
- Le sezioni I e II del capo I (LE SANZIONI AMMINISTRATIVE) della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, recano, rispettivamente:
"Principi generali" e "Applicazione"
Entrata in vigore il 22 gennaio 2016
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