Art 18

Art. 18.1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152)).
2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152)).
3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152)).
4.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152)).
5.Le associazioni individuate in base all'articolo 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.
6.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152)).
7.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152)).
8.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152)).
9.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152)).
9-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152)).
9-ter.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152)).
Entrata in vigore il 14 aprile 2006
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi