disposizioni finali

Art. 19. Disposizioni finali1.Entro il 30 aprile 1999 il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, il quadro delle esigenze ai fini della perequazione dei trattamenti del personale di cui all'articolo 24, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
2.Nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli esercizi 2000-2002, nel quadro delle piu' generali compatibilita' della finanza pubblica e della complessiva politica per il personale pubblico, sono definiti gli indirizzi e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3.La legge finanziaria per il triennio 2000-2002, in attuazione degli indirizzi del Documento di programmazione economico-finanziaria ed a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, indica l'ammontare delle risorse disponibili per ciascuno degli esercizi del triennio considerato.
4.Previa definizione da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate, dei criteri, dell'ammontare e delle decorrenze degli emolumenti determinati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, si provvede all'attribuzione dei predetti emolumenti ai colonnelli ed ai brigadieri generali delle Forze armate, nonche' ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei corpi di polizia ad ordinamento militare e civile. ((4))5.I procedimenti negoziali di cui agli articoli 1 e 10 della presente legge, in relazione agli obiettivi di conferma e rafforzamento della specificita' ed unitarieta' di ruolo delle carriere diplomatica e prefettizia ivi indicati, assicurano, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati, secondo appositi parametri, in tale sede definiti, rapportati alla figura apicale, del trattamento economico del personale delle predette carriere.

---------------AGGIORNAMENTO (4)
La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 3, comma 72) che "L'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, si interpreta nel senso che l'emolumento ivi previsto compete esclusivamente ai colonnelli e ai brigadieri generali delle Forze armate, nonche' ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di Polizia e non e' computabile ai fini dell'attribuzione dei trattamenti di cui all'articolo 5, commi 3 e 3-bis, della legge 8 agosto 1990, n. 231, ed agli articoli 43, commi sedicesimo, ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n.
121".
Entrata in vigore il 27 dicembre 2003
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