disposizioni finali

Art. 19. Disposizioni finali1.Entro il 30 aprile 1999 il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, il quadro delle esigenze ai fini della perequazione dei trattamenti del personale di cui all'articolo 24, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
2.Nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli esercizi 2000-2002, nel quadro delle piu' generali compatibilita' della finanza pubblica e della complessiva politica per il personale pubblico, sono definiti gli indirizzi e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3.La legge finanziaria per il triennio 2000-2002, in attuazione degli indirizzi del Documento di programmazione economico-finanziaria ed a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, indica l'ammontare delle risorse disponibili per ciascuno degli esercizi del triennio considerato.
4.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95)).
5.I procedimenti negoziali di cui agli articoli 1 e 10 della presente legge, in relazione agli obiettivi di conferma e rafforzamento della specificita' ed unitarieta' di ruolo delle carriere diplomatica e prefettizia ivi indicati, assicurano, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati, secondo appositi parametri, in tale sede definiti, rapportati alla figura apicale, del trattamento economico del personale delle predette carriere.

Entrata in vigore il 22 giugno 2017
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