Art 1

Art. 1. (Delega al Governo per il riordino
della carriera diplomatica).

1.Al fine di potenziare l'attivita' del Ministero degli affari esteri, sia in Italia che all'estero, e di incrementare la funzionalita' delle strutture dell'Amministrazione centrale, della rete diplomatica e consolare e degli Istituti italiani di cultura all'estero, il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a disciplinare l'ordinamento della carriera diplomatica ed il trattamento economico metropolitano del personale diplomatico, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)prevedere la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sulla base di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro per la funzione pubblica e rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica.
Formano oggetto del procedimento negoziale il trattamento economico fondamentale e accessorio, che sara' strutturato sulla base dei criteri di cui alla lettera g), l'orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, la reperibilita', l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia, i permessi brevi per esigenze personali, le aspettative e i permessi sindacali. L'accordo non potra' comportare, direttamente o indirettamente, impegni di spesa eccedenti quanto previsto nella legge finanziaria, nei provvedimenti ad essa collegati nonche' nel bilancio dello Stato. In fase di prima applicazione si provvedera' ad utilizzare le risorse disponibili in funzione del riequilibrio delle retribuzioni della carriera diplomatica rispetto a quelle della dirigenza ministeriale contrattualizzata, eliminando ogni eventuale sperequazione;
b)conferma e rafforzamento della specificita' e unitarieta' di ruolo della carriera diplomatica; previsione dell'accesso alla suddetta carriera esclusivamente dal grado iniziale, attraverso una rinnovata procedura concorsuale che miri ad accertare, oltre alle conoscenze di carattere accademico, le attitudini professionali dei candidati; previsione di adeguati strumenti e periodi di formazione e aggiornamento professionale nel corso dell'intera carriera;
c)revisione dei gradi mediante accorpamento; incremento dell'organico della carriera diplomatica, con esclusione degli attuali gradi di ambasciatore e di inviato straordinario e ministro plenipotenziario di I classe, in misura non superiore al 20 per cento dell'organico esistente alla data del 1^ luglio 1998, in diretta connessione con la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e con le mutate esigenze della rete estera derivanti dall'ampliamento e dall'intensificazione dei rapporti tra l'Italia e gli altri Paesi e le Organizzazioni internazionali; a tale scopo e' autorizzata la spesa massima di lire 7,581 miliardi per l'anno 1999, di lire 15,162 miliardi per l'anno 2000 e di lire 22,809 miliardi a decorrere dall'anno 2001;
d)revisione del sistema di progressione in carriera mediante procedure obiettive che assicurino l'avanzamento ai gradi superiori e agli incarichi con maggiori responsabilita' ai funzionari piu' meritevoli che abbiano completato percorsi funzionali e formativi obbligatori nell'ambito dei programmi formativi e delle risorse finanziarie gia' stanziate. A tale fine, saranno applicati criteri di valutazione collegiale del servizio prestato, delle posizioni ricoperte, delle responsabilita' attribuite e dei risultati conseguiti. Si terra' conto, inoltre, dei periodi di formazione e di aggiornamento professionale;
e)in coerenza con quanto previsto alle lettere b), c e d), revisione delle norme concernenti la attribuzione di compiti e responsabilita' presso gli uffici dell'Amministrazione centrale, nonche' l'assegnazione ai posti presso gli uffici all'estero e le funzioni da svolgere in corrispondenza dei predetti posti, assicurando comunque il rispetto del principio dell'invarianza della spesa globale;
f)previsione di appropriate misure volte a ricondurre la dinamica delle retribuzioni del personale sopra indicato entro gli stessi vincoli e compatibilita' previsti per il personale contrattualizzato, con contestuale soppressione di ogni meccanismo di indicizzazione;
g)definizione di un trattamento economico onnicomprensivo, con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale, articolato in una componente stipendiale di base, che assorbe l'eventuale indennita' di posizione in godimento, nonche' in altre due componenti correlate la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle responsabilita' esercitati e la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati. A tale fine saranno definiti criteri per la determinazione e la valutazione delle posizioni funzionali e dei risultati conseguiti, nonche' per la costituzione di un apposito fondo di finanziamento;
h)ove possibile, si terra' conto, in particolare per quanto riguarda gli interventi di cui alle lettere c) e d), della disciplina vigente in materia presso altri Paesi membri dell'Unione europea;
i)esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.
2.Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' emanato su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Lo schema di decreto legislativo e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali il decreto legislativo e' emanato anche in assenza del parere.
AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comuni 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Entrata in vigore il 6 agosto 1999

Sentenze13

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