volontari di truppa in ferma breve e in rafferma

Art. 15. Volontari di truppa in ferma breve e in rafferma((1.Ai volontari in ferma breve si applicano:
a)fino al dodicesimo mese di servizio, le disposizioni del presente decreto riguardanti i volontari in ferma prefissata di un anno;
b)oltre il dodicesimo mese di servizio, le disposizioni del presente decreto riguardanti i volontari in ferma prefissata quadriennale;
c)per quanto non diversamente disposto, le norme in materia di stato giuridico e avanzamento relative ai volontari di truppa in servizio permanente. ))2.Nell'ambito dei contingenti massimi di volontari di truppa in ferma breve di cui all'articolo 5. e' consentito prolungare la ferma dei volontari in ferma breve triennale con tre ulteriori rafferme biennali.
3.Ai fini dell'armonizzazione del trattamento economico con quello dei volontari in servizio permanente, al personale volontario in ferma breve o in rafferma e' corrisposta un'indennita' mensile pari a lire 200.000 volta anche a compensare l'attivita' effettuata oltre il normale orario di servizio.
((4.Per partecipare ai concorsi straordinari per il reclutamento nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, i volontari in ferma breve di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a)e b), della legge 23 agosto 2004, n. 226, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c), d), e), g) e h), e all'articolo 11, comma 1, lettera a) della stessa legge n. 226 del 2004. ))4-bis.I volontari in ferma breve reclutati o ammessi alla rafferma ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ovvero dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, e i volontari in ferma breve reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e non utilmente collocati nelle graduatorie per l'accesso alle carriere iniziali dallo stesso previste possono partecipare ai concorsi per il transito nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente delle Forze armate di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al compimento del terzo anno di servizio.
4-ter.I vincitori dei concorsi di cui al comma 4-bis mantengono lo status di volontario in ferma breve per il periodo necessario all'espletamento dei tirocini pratico-sperimentali ovvero dei corsi propedeutici e sono immessi nei ruoli del servizio permanente con il grado di 1° caporal maggiore, o grado corrispondente, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria del concorso e nell'ordine risultante dalla stessa.
((4-quater.Fino all'anno 2010, per partecipare ai concorsi straordinari per il reclutamento nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, i volontari in ferma breve di cui al comma 4-bis del presente articolo e all'articolo 26, comma 1, lettere a)e b), della legge n. 226 del 2004, se in servizio, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c), d), e), g) e h), della legge n. 226 del 2004;
b)possesso dei coefficienti relativi alle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario previsto per l'arruolamento volontario dalla direttiva tecnica di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114, nonche' degli ulteriori requisiti fisici richiesti per tale arruolamento ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958. ))
Entrata in vigore il 23 settembre 2005
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