Art 2

Art. 2.
All'impiegato collocato fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1 si applicano le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Dalla data di decorrenza del collocamento fuori ruolo cessa il trattamento economico a carico dello Stato italiano.
L'impiegato e' tenuto, a decorrere da quella stessa data, a versare all'Amministrazione cui appartiene lo importo dei contributi o delle ritenute a suo carico di cui all'articolo 57 del citato testo unico.
Entrata in vigore il 11 agosto 1962

Sentenze16


  • 1. TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-02-09, n. 202402538
    Provvedimento:
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    • art. 14 del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione Europea·
    • art. 2 legge 1114/1962·
    • collocamento fuori ruolo·
    • competenza territoriale·
    • contributi previdenziali·
    • dipendenti pubblici·
    • diritti previdenziali·
    • diritto dell'Unione Europea·
    • giurisdizione del TAR·
    • normativa previdenziale·
    • principio di equilibrio dei conti pubblici·
    • principio di irretroattività degli atti amministrativi·
    • principio di proporzionalità e ragionevolezza·
    • principio di unicità della legislazione previdenziale·
    • Regolamento UE n. 31/1962·
    • rimborso contributi·
    • sospensione dei contributi·
    • tutela del legittimo affidamento

  • 2. TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-02-09, n. 202402541
    Provvedimento:
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    • art. 2 l. n. 1114/1962·
    • art. 57 e 59 d.p.r. n. 3/1957·
    • art. 8, comma 2, l. n. 145/2002·
    • collocamento fuori ruolo·
    • compatibilità tra normativa nazionale e diritto dell'Unione Europea·
    • competenza territoriale·
    • diritti contributivi e pensionistici·
    • diritti previdenziali dei funzionari UE·
    • doppio prelievo contributivo·
    • giurisdizione del TAR·
    • normativa previdenziale·
    • principio di proporzionalità e ragionevolezza·
    • Regolamento CEE n. 31/1962·
    • tutela del legittimo affidamento·
    • unicità della legislazione in materia previdenziale

  • 3. TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-02-09, n. 202402532
    Provvedimento:
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    • annullamento di circolari amministrative·
    • collocamento fuori ruolo·
    • compatibilità tra normativa nazionale e europea·
    • competenza del TAR·
    • diritti contributivi e pensionistici·
    • diritti dei funzionari dell'Unione Europea·
    • normativa previdenziale·
    • principio di proporzionalità e ragionevolezza·
    • Regolamento UE n. 31/1962·
    • tutela del legittimo affidamento·
    • unicità della legislazione previdenziale

  • 4. TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-02-09, n. 202402533
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • collocamento fuori ruolo·
    • competenza in materia di previdenza sociale·
    • diritti contributivi e pensionistici·
    • giurisdizione del TAR·
    • normativa previdenziale·
    • principio di legittimo affidamento·
    • principio di unicità della legislazione in materia previdenziale·
    • Regolamento UE n. 31/1962·
    • sospensione dei contributi previdenziali·
    • trasferimento dei diritti pensionistici

  • 5. TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-02-09, n. 202402535
    Provvedimento:
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    • art. 2 l. n. 1114/1962·
    • art. 57 e 59 d.p.r. n. 3/1957·
    • art. 8 comma 2 l. n. 145/2002·
    • collocamento fuori ruolo·
    • competenza giurisdizionale·
    • diritti contributivi e pensionistici·
    • doppia contribuzione previdenziale·
    • normativa previdenziale·
    • principio di proporzionalità e ragionevolezza·
    • Regolamento UE n. 31/1962·
    • Statuto dei funzionari dell'Unione Europea·
    • tutela del legittimo affidamento·
    • unicità della legislazione previdenziale
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