Testo unico-art. 88

Art. 88.

(Art. 28, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

La censura e' una dichiarazione di biasimo per mancanze ai doveri d'ufficio o per irregolare condotta, che non costituiscano grave insubordinazione e che non siano tali da ledere la dignita' e l'onore del professore.
Essa e' inflitta per iscritto dal Ministro o dal rettore dell'Universita' o direttore dell'Istituto, udite le giustificazioni del professore. Contro tale punizione, se inflitta dal rettore o direttore, e' ammesso, entro quindici giorni dalla notificazione, ricorso al Ministro, che decide con provvedimento definitivo.
La censura, ai rettori e direttori e' inflitta esclusivamente dal Ministro.
Entrata in vigore il 7 dicembre 1933
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