Testo unico-art. 56

Art. 56.

(Art. 78, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 55, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172).

Le Universita' e gli Istituti superiori possono essere rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorita' giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative speciali, sempreche' non trattisi di contestazioni contro lo Stato.
Possono inoltre giovarsi dell'opera del Genio civile per lavori edilizi da eseguirsi a carico del loro bilancio.

Entrata in vigore il 7 dicembre 1933
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi