Funzioni dell'avvocatura dello stato nei riguardi della regione e delle province

Art. 1.Funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi della regione e delle province1.L'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, e' sostituito dal seguente:
«Art. 41 - 1. La regione, le province, i comuni e gli altri enti locali possono avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato.».
2.Gli articoli 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, sono abrogati.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti organi della regione e delle province di Trento e di Bolzano e funzioni regionali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1973, n. 84, S.O.

Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, e' citato nella nota al titolo.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
Entrata in vigore il 6 maggio 2004
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi