Art 1

Art. 1.1.Il decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 febbraio 1994, n. 112, 26 aprile 1994, n. 247, 24 giugno 1994, n. 405, 8 agosto 1994, n. 494, 7 ottobre 1994, n. 572, 9 dicembre 1994, n. 674, 8 febbraio 1995, n. 31, 7 aprile 1995, n. 105, 14 giugno 1995, n. 232, 4 agosto 1995, n. 326, 2 ottobre 1995, n. 416, 4 dicembre 1995, n. 515, 1 febbraio 1996, n. 39, 2 aprile 1996, n. 180, 3 giugno 1996, n. 300 e 2 agosto 1996, n. 404.
3.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 16 febbraio 1993, n. 34, 19 aprile 1993, n. 110, 18 giugno 1993, n. 196, 12 agosto 1993, n. 308, 19 ottobre 1993, n. 416, 16 dicembre 1993, n. 523, 14 febbraio 1994, n. 106, 14 aprile 1994, n. 236, e 18 giugno 1994, n. 381, recanti istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.
4.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1 febbraio 1996, n. 40, 2 aprile 1996, n. 181, 3 giugno 1996, n. 301, e 2 agosto 1996, n. 405, e del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 511.
5.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 giugno 1995, n. 262, 28 agosto 1995, n. 363, 30 ottobre 1995, n. 449, 29 dicembre 1995, n. 554, 26 febbraio 1996, n. 84, 26 aprile 1996, n. 219, e 29 giugno 1996, n. 339.
6.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 marzo 1996, n. 166, 27 maggio 1996, n. 295, e 26 luglio 1996, n. 396, nonche' dei decreti-legge 25 novembre 1995, n. 500, 19 gennaio 1996, n. 28, e 19 marzo 1996, n. 135, recanti proroga dei termini previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, e del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499. ((1))-----------------AGGIORNAMENTO (1)La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 73, comma 4) che "L'articolo 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, va interpretato nel senso che fra gli effetti dallo stesso fatti salvi rientra anche l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato nella vigenza dei decreti-legge richiamati nel predetto comma, ancorche' notificati, che si estende fino all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662."
Entrata in vigore il 29 dicembre 1998
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