Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato-art. 5
Art. 5.
(Art. 1 secondo e terzo comma testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; R. decreto 3 gennaio 1931, n. 2 - N. 60).
Nessuna Amministrazione dello Stato puo' richiedere la assistenza di avvocati del libero foro se non per ragioni assolutamente eccezionali, inteso il parere dell'avvocato generale dello Stato e secondo norme che saranno stabilite dal Consiglio dei Ministri.
L'incarico nei singoli casi dovra' essere conferito con decreto del Capo del Governo di concerto col Ministro dal quale dipende l'Amministrazione interessata e col Ministro per le finanze.
(Art. 1 secondo e terzo comma testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; R. decreto 3 gennaio 1931, n. 2 - N. 60).
Nessuna Amministrazione dello Stato puo' richiedere la assistenza di avvocati del libero foro se non per ragioni assolutamente eccezionali, inteso il parere dell'avvocato generale dello Stato e secondo norme che saranno stabilite dal Consiglio dei Ministri.
L'incarico nei singoli casi dovra' essere conferito con decreto del Capo del Governo di concerto col Ministro dal quale dipende l'Amministrazione interessata e col Ministro per le finanze.