(accesso al ruolo ispettori)
Art. 35.(Accesso al ruolo ispettori)1.I marescialli della Guardia di finanza sono tratti, annualmente, con le modalita' indicate nei successivi articoli, nei limiti delle seguenti percentuali dei posti complessivamente messi a concorso:
a)per il 70%, attraverso un concorso pubblico, per titoli ed esami, aperto a tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti all'articolo 36, comma 1; (13) (14)
b)per il 30%, attraverso un concorso interno:
1) per titoli, nel limite dei posti stabili nel bando di concorso di cui all'articolo 46, riservato ai brigadieri capo in servizio permanente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 36, comma 5, lettera a);
2) per titoli ed esami, per il restante numero di posti stabiliti, eventualmente anche per singolo ruolo, nel bando di concorso di cui al medesimo articolo 46, riservato al personale dei ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri in servizio permanente in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 36, comma 5. (13) (14)
2.I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettere a)e b), sono immessi in ruolo previo superamento, rispettivamente, del corso di cui all'articolo 44 e di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi.
3.I posti eventualmente non coperti nell'ambito dei concorsi di cui al comma 1, lettera b), numero 1) sono devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei ma non vincitori del concorso di cui al numero 2) della medesima lettera b). Il medesimo meccanismo opera in caso contrario.
((16))------------AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 36, comma 23) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nel periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2022, gli ispettori sono tratti mediante:
a) il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1, lettera a): nel primo anno, nella misura del 50 per cento; nel secondo e terzo anno, nella misura del 60 per cento; nel quarto e quinto anno, nella misura del 65 per cento;
b) il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1, lettera b): nel primo anno, nella misura del 50 per cento; nel secondo e terzo anno, nella misura del 40 per cento; nel quarto e quinto anno, nella misura del 35 per cento". ------------AGGIORNAMENTO (14)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126, ha disposto (con l'art. 36, comma 23 ) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 35 e 37, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nel periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2022, gli allievi marescialli sono tratti mediante:
a) il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1, lettera a): nel primo anno, nella misura del 50 per cento; nel secondo e terzo anno, nella misura del 60 per cento; nel quarto e quinto anno, nella misura del 65 per cento;
b) il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1, lettera b): nel primo anno, nella misura del 50 per cento; nel secondo e terzo anno, nella misura del 40 per cento; nel quarto e quinto anno, nella misura del 35 per cento". ------------AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, ha disposto (con l'art. 36, comma 23, lettere a) e b) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 35 e 37, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nel periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2022, gli allievi marescialli sono tratti mediante:
a) il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1, lettera a): nel primo anno, nella misura del 50 per cento; nel secondo, terzo, quarto e quinto anno, nella misura del 60 per cento;
b) il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1, lettera b): nel primo anno, nella misura del 50 per cento; nel secondo, terzo, quarto e quinto anno, nella misura del 40 per cento".
a)per il 70%, attraverso un concorso pubblico, per titoli ed esami, aperto a tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti all'articolo 36, comma 1; (13) (14)
b)per il 30%, attraverso un concorso interno:
1) per titoli, nel limite dei posti stabili nel bando di concorso di cui all'articolo 46, riservato ai brigadieri capo in servizio permanente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 36, comma 5, lettera a);
2) per titoli ed esami, per il restante numero di posti stabiliti, eventualmente anche per singolo ruolo, nel bando di concorso di cui al medesimo articolo 46, riservato al personale dei ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri in servizio permanente in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 36, comma 5. (13) (14)
2.I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettere a)e b), sono immessi in ruolo previo superamento, rispettivamente, del corso di cui all'articolo 44 e di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi.
3.I posti eventualmente non coperti nell'ambito dei concorsi di cui al comma 1, lettera b), numero 1) sono devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei ma non vincitori del concorso di cui al numero 2) della medesima lettera b). Il medesimo meccanismo opera in caso contrario.
((16))------------AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 36, comma 23) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nel periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2022, gli ispettori sono tratti mediante:
a) il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1, lettera a): nel primo anno, nella misura del 50 per cento; nel secondo e terzo anno, nella misura del 60 per cento; nel quarto e quinto anno, nella misura del 65 per cento;
b) il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1, lettera b): nel primo anno, nella misura del 50 per cento; nel secondo e terzo anno, nella misura del 40 per cento; nel quarto e quinto anno, nella misura del 35 per cento". ------------AGGIORNAMENTO (14)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126, ha disposto (con l'art. 36, comma 23 ) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 35 e 37, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nel periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2022, gli allievi marescialli sono tratti mediante:
a) il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1, lettera a): nel primo anno, nella misura del 50 per cento; nel secondo e terzo anno, nella misura del 60 per cento; nel quarto e quinto anno, nella misura del 65 per cento;
b) il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1, lettera b): nel primo anno, nella misura del 50 per cento; nel secondo e terzo anno, nella misura del 40 per cento; nel quarto e quinto anno, nella misura del 35 per cento". ------------AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, ha disposto (con l'art. 36, comma 23, lettere a) e b) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 35 e 37, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nel periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2022, gli allievi marescialli sono tratti mediante:
a) il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1, lettera a): nel primo anno, nella misura del 50 per cento; nel secondo, terzo, quarto e quinto anno, nella misura del 60 per cento;
b) il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1, lettera b): nel primo anno, nella misura del 50 per cento; nel secondo, terzo, quarto e quinto anno, nella misura del 40 per cento".
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