Art 57

Art. 57.
Avanzamento ad "anzianita'"

((1.L'avanzamento "ad anzianita'" avviene secondo le modalita' di cui all'articolo 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212, attraverso la formulazione dei giudizi di idoneita' o di non idoneita' ivi specificati, espressi con riferimento al possesso, da parte del valutando, dei seguenti requisiti:
a)aver bene assolto le funzioni inerenti il proprio grado;
b)fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere, professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.
2.Il giudizio di non idoneita' all'avanzamento deve essere motivato indicando quali dei requisiti di cui al comma 1 facciano difetto.
3.Il personale iscritto nel quadro di avanzamento "ad anzianita'" e' promosso, con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata, a ruolo aperto, dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto.
Entrata in vigore il 26 marzo 2001
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