Art 57

Art. 57.
Avanzamento "ad anzianita'"

1.L'avanzamento "ad anzianita'" avviene secondo le modalita' di cui all'articolo ((55-quinquies)), attraverso la formulazione dei giudizi di idoneita' o di non idoneita' ivi specificati, espressi con riferimento al possesso, da parte del valutando, dei seguenti requisiti:
a)aver bene assolto le funzioni inerenti il proprio grado;
b)fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere, professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.
2.Il giudizio di non idoneita' all'avanzamento deve essere motivato indicando quali dei requisiti di cui al comma 1 facciano difetto.
3.Il personale iscritto nel quadro di avanzamento "ad anzianita'" e' promosso, con determinazione del ((Comandante)) generale della Guardia di finanza ((...)), a ruolo aperto, dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto.
Entrata in vigore il 22 giugno 2017
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