Art 66
Art. 66.
Le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro hanno privilegio generale sui mobili. Il n. 4 dell'articolo 2751 del codice civile e' abrogato.
I crediti di cui al precedente comma e i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali - compresi quelli sostitutivi o integrativi - che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti si collocano al primo posto dell'ordine di prelazione di cui all'articolo 2778 del codice civile e precedono quelli indicati al n. 1 del citato articolo. Ai suddetti crediti si applica, altresi' la norma dell'articolo 2776 del codice civile.
I crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per altre forme di tutela previdenziale ed assistenziale, nonche' gli accessori, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli di cui al precedente comma, si collocano al n. 5 dell'articolo 2778 del codice civile dopo i crediti ivi indicati.
Le norme di cui al presente articolo si osservano anche per i crediti sorti anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, se il privilegio e' fatto valere posteriormente.
Esse si applicano altresi' se il privilegio e' stato fatto valere anteriormente, qualora la procedura sia ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della legge stessa.((3)) Si intendono abrogate le norme in contrasto con quelle del presente articolo.
----------------AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale, con sentenza 3-12 luglio 1972, n. 129 (in G.U. 1a s.s. 12/07/1972, n. 180) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 66, quinto comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, contenente norme in materia di previdenza sociale, nella parte in cui non prevede che i titolari di crediti privilegiati, ammessi al passivo fallimentare in data anteriore all'entrata in vigore della detta legge, possano contestare i crediti che, per effetto della nuova disciplina, sono stati anteposti ai loro nel grado del privilegio".
Le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro hanno privilegio generale sui mobili. Il n. 4 dell'articolo 2751 del codice civile e' abrogato.
I crediti di cui al precedente comma e i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali - compresi quelli sostitutivi o integrativi - che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti si collocano al primo posto dell'ordine di prelazione di cui all'articolo 2778 del codice civile e precedono quelli indicati al n. 1 del citato articolo. Ai suddetti crediti si applica, altresi' la norma dell'articolo 2776 del codice civile.
I crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per altre forme di tutela previdenziale ed assistenziale, nonche' gli accessori, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli di cui al precedente comma, si collocano al n. 5 dell'articolo 2778 del codice civile dopo i crediti ivi indicati.
Le norme di cui al presente articolo si osservano anche per i crediti sorti anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, se il privilegio e' fatto valere posteriormente.
Esse si applicano altresi' se il privilegio e' stato fatto valere anteriormente, qualora la procedura sia ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della legge stessa.((3)) Si intendono abrogate le norme in contrasto con quelle del presente articolo.
----------------AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale, con sentenza 3-12 luglio 1972, n. 129 (in G.U. 1a s.s. 12/07/1972, n. 180) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 66, quinto comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, contenente norme in materia di previdenza sociale, nella parte in cui non prevede che i titolari di crediti privilegiati, ammessi al passivo fallimentare in data anteriore all'entrata in vigore della detta legge, possano contestare i crediti che, per effetto della nuova disciplina, sono stati anteposti ai loro nel grado del privilegio".