Art 7

Art. 7.1.Ai sensi dell'articolo 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorita' consolare. ((1))2.Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate, limitatamente alle parti modificate con il presente regolamento, le seguenti norme: l'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e gli articoli 4, 7, 14, commi 1, 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572."
Entrata in vigore il 13 giugno 1994
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