Testo unico-art. 97


Art. 97.

(Art. 169 legge 20 marzo 1865, allegato F).

Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:

a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;

c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera e);

d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino a fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;

e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;

f)LETTERA ABROGATA DAL REGIO DECRETO 11 DICEMBRE 1933, 1775;

g)LETTERA ABROGATA DAL REGIO DECRETO 11 DICEMBRE 1933, 1775;

h)LETTERA ABROGATA DAL REGIO DECRETO 11 DICEMBRE 1933, 1775;

i)LETTERA ABROGATA DAL REGIO DECRETO 11 DICEMBRE 1933, 1775;

k) la ricostruzione, tuttoche' senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incicli delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali demaniali;(4)

l) il trasporto in altra posizione dei mulini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo sempre l'obbligo dell'intiera estirpazione delle chiuse abbandonate;

m) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle localita' ove per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati.

Anche per queste localita' pero' l'autorita' amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogni qualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gl'interessi pubblici o privati essere lesi;

n) l'occupazione delle spiaggie dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lungh'esse che possano promuoverne il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle localita' ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione.

(1)(3)(4)((5)) --------------AGGIORNAMENTO(1)
La L. 2 gennaio 1910, n. 9 ha disposto (con l'art. 40, comma 1, lett. b)) che "le facolta' attribuite ai prefetti dagli articoli 95, 97 e 101 sono esercitate dal ministero dei lavori pubblici per i corsi d'acqua navigabili". --------------AGGIORNAMENTO(3)
Il Regio Decreto 19 novembre 1921, n. 1688 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le attribuzioni demandate al Ministero dei lavori pubblici ed ai prefetti dagli articoli 97, 98 e 99 del testo unico di legge sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523 e dall'articolo 46 del testo unico di legge sulla navigazione e sulla fluttuazione 11 luglio 1913, n. 959, escluse quelle riguardanti derivazione di acque pubbliche, sono deferite agli ingegneri capi degli uffici del Genio civile".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Resta ferma la competenza del Ministero dei lavori pubblici qualora le opere delle quali si chiede l'autorizzazione, possano turbare il buon regime idraulico e l'esercizio della navigazione o anche modifichino la forma, le dimensioni e la consistenza delle arginature di 2ª categoria". --------------AGGIORNAMENTO(4)
Il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 ha disposto (con l'art. 234, comma 1, numero 19) che "Con l'entrata in vigore della presente legge rimangono abrogati:
[...]
19)[...] le lettere k) del citato art. 97 e d) del citato art. 98 nella parte compresa nell'art. 217 della presente legge". --------------AGGIORNAMENTO(5)
La L. 10 ottobre 1962, n. 1484, nel modificare l'art. 40, lettera b) della legge 2 gennaio 1910, n. 9 e nel modificare l' art. 2 del regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688, ha conseguentemnte disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b) che "Sono trasferite al Magistrato per il Po, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni:
a)[...]
b) che sono affidate al Ministero dei lavori pubblici dall'articolo 40, lettera b) della legge 2 gennaio 1910, n. 9, dall'articolo 2 del regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688".
Entrata in vigore il 25 maggio 1989
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