societa' finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento
Art. 18. Societa' finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento1.Le disposizioni ((dell'articolo 15, commi 01 e 1)), e dell'art. 16, comma 1, si applicano anche alle societa' finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di controllo e' detenuta da una o piu' banche italiane e ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia.
2.Le disposizioni dell'art. 15, comma 3, e dell'art. 16, comma 3, si applicano, in armonia con la normativa comunitaria, anche alle societa' finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario quando la partecipazione di controllo e' detenuta da una o piu' banche aventi sede legale nel medesimo Stato.
3.La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attivita' di intermediazione mobiliare, comunica alla CONSOB le societa' finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2.
4.Alle societa' finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall'art. 54, commi 1, 2 e 3.
5.Alle societa' finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi del comma 2 si applicano altresi' le disposizioni previste dall'art. 79 , commi 1, 3 e 4.
2.Le disposizioni dell'art. 15, comma 3, e dell'art. 16, comma 3, si applicano, in armonia con la normativa comunitaria, anche alle societa' finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario quando la partecipazione di controllo e' detenuta da una o piu' banche aventi sede legale nel medesimo Stato.
3.La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attivita' di intermediazione mobiliare, comunica alla CONSOB le societa' finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2.
4.Alle societa' finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall'art. 54, commi 1, 2 e 3.
5.Alle societa' finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi del comma 2 si applicano altresi' le disposizioni previste dall'art. 79 , commi 1, 3 e 4.
4. TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2024-02-15, n. 202403059Provvedimento:Leggi di più...- art. 35 c.p.a.·
- art. 84 c.p.a.·
- art. 85 c.p.a.·
- compensazione delle spese·
- delibera Consob·
- estinzione del giudizio·
- fumus boni iuris·
- ordinanza cautelare·
- rinuncia al ricorso·
- violazione art. 18 TUF