Art. 3.(( Ministro dell'economia e delle finanze ))1.Il (( Ministro dell'economia e delle finanze )) adotta con decreto i provvedimenti di sua competenza previsti dal presente decreto legislativo e ha facolta' di sottoporli preventivamente al CICR.
2.In caso di urgenza il (( Ministro dell'economia e delle finanze )) sostituisce il CICR. Dei provvedimenti assunti e' data notizia al CICR nella prima riunione successiva, che deve essere convocata entro trenta giorni.
Entrata in vigore il 14 febbraio 2004
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