pagamenti elettronici
Art. 15. Pagamenti elettronici1.L'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti a far data dal 1° giugno 2013 ad accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. A tal fine:
a) sono tenuti a pubblicare nei propri siti istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento: 1) i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale; 2) i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento;
b) si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento, individuati mediante ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito, i codici identificativi del pagamento medesimo, nonche' i codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria. Le modalita' di movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e Poste Italiane S.p.A. dei fondi connessi alle operazioni effettuate sui conti correnti postali intestati a pubbliche amministrazioni sono regolate dalla convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste Italiane S.p.A. stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge l° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 possono altresi' avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di cui all'articolo 81 comma 2-bis e dei prestatori di servizi di pagamento abilitati.
3. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221. Dalle previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere escluse le operazioni di pagamento per le quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere contestuale all'erogazione del servizio; in questi casi devono comunque essere rese disponibili modalita' di pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1.
3-bis. I micro-pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, per i contratti di acquisto di beni e servizi conclusi tramite gli strumenti elettronici di cui al medesimo articolo 1, comma 450, stipulati nelle forme di cui all'articolo 11, comma 13, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento se richiesto dalle imprese fornitrici.
3-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare entro il 1° marzo 2013 sono definiti i micro-pagamenti in relazione al volume complessivo del contratto e sono adeguate alle finalita' di cui al comma 3-bis le norme relative alle procedure di pagamento delle pubbliche amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006. Le medesime pubbliche amministrazioni provvedono ad adeguare le proprie norme al fine di consentire il pagamento elettronico per gli acquisti di cui al comma 3-bis entro il 1° gennaio 2013.
4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b) e le modalita' attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo.
5. Le attivita' previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».
2.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10.
3.Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto in materia di pubblicazione dell'indicatore di tempestivita' dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture dall'articolo 23, comma 5, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo le modalita' di attuazione che saranno stabilite con il decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo, tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, si avvalgono delle funzionalita' messe a disposizione dal sistema informativo SICOGE.
4.A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attivita' di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilita' tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. (20)
4-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218)).
4-ter.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218)).
5.Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati le modalita', i termini e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma 4 anche con riferimento alle fattispecie costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative. Con i medesimi decreti puo' essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.
5-bis.Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine di garantire omogeneita' di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche devono avvalersi per le attivita' di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.
5-ter.Al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La valutazione della conformita' del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma e' effettuata dall'Agenzia per l'Italia digitale in conformita' ad apposite linee guida da questa emanate, acquisito il parere obbligatorio dell'Organismo di certificazione della sicurezza informatica".
5-quater.All'articolo 21 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. E' considerata, altresi', scorretta la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi".
-------------AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 13, comma 2-quater) che il decreto ministeriale previsto dal comma 2 del presente articolo, qualora non ancora adottato e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo, e' adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati. -------------AGGIORNAMENTO (20)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 901) che "Dal 1º luglio 2016 le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano anche ai dispositivi di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".
«Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti a far data dal 1° giugno 2013 ad accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. A tal fine:
a) sono tenuti a pubblicare nei propri siti istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento: 1) i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale; 2) i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento;
b) si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento, individuati mediante ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito, i codici identificativi del pagamento medesimo, nonche' i codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria. Le modalita' di movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e Poste Italiane S.p.A. dei fondi connessi alle operazioni effettuate sui conti correnti postali intestati a pubbliche amministrazioni sono regolate dalla convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste Italiane S.p.A. stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge l° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 possono altresi' avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di cui all'articolo 81 comma 2-bis e dei prestatori di servizi di pagamento abilitati.
3. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221. Dalle previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere escluse le operazioni di pagamento per le quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere contestuale all'erogazione del servizio; in questi casi devono comunque essere rese disponibili modalita' di pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1.
3-bis. I micro-pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, per i contratti di acquisto di beni e servizi conclusi tramite gli strumenti elettronici di cui al medesimo articolo 1, comma 450, stipulati nelle forme di cui all'articolo 11, comma 13, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento se richiesto dalle imprese fornitrici.
3-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare entro il 1° marzo 2013 sono definiti i micro-pagamenti in relazione al volume complessivo del contratto e sono adeguate alle finalita' di cui al comma 3-bis le norme relative alle procedure di pagamento delle pubbliche amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006. Le medesime pubbliche amministrazioni provvedono ad adeguare le proprie norme al fine di consentire il pagamento elettronico per gli acquisti di cui al comma 3-bis entro il 1° gennaio 2013.
4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b) e le modalita' attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo.
5. Le attivita' previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».
2.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10.
3.Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto in materia di pubblicazione dell'indicatore di tempestivita' dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture dall'articolo 23, comma 5, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo le modalita' di attuazione che saranno stabilite con il decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo, tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, si avvalgono delle funzionalita' messe a disposizione dal sistema informativo SICOGE.
4.A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attivita' di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilita' tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. (20)
4-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218)).
4-ter.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218)).
5.Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati le modalita', i termini e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma 4 anche con riferimento alle fattispecie costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative. Con i medesimi decreti puo' essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.
5-bis.Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine di garantire omogeneita' di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche devono avvalersi per le attivita' di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.
5-ter.Al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La valutazione della conformita' del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma e' effettuata dall'Agenzia per l'Italia digitale in conformita' ad apposite linee guida da questa emanate, acquisito il parere obbligatorio dell'Organismo di certificazione della sicurezza informatica".
5-quater.All'articolo 21 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. E' considerata, altresi', scorretta la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi".
-------------AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 13, comma 2-quater) che il decreto ministeriale previsto dal comma 2 del presente articolo, qualora non ancora adottato e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo, e' adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati. -------------AGGIORNAMENTO (20)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 901) che "Dal 1º luglio 2016 le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano anche ai dispositivi di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".
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