(tempo delle notificazioni con modalita' telematiche)

Art. 16-septies.(Tempo delle notificazioni con modalita' telematiche)1.La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalita' telematiche. Quando e' eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.

((43))--------------AGGIORNAMENTO (43)
La Corte Costituzionale, con sentenza 19 marzo - 9 aprile 2019, n. 75 (in G.U. 1ª s.s. 17/04/2019, n. 16), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall'art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalita' telematiche la cui ricevuta di accettazione e' generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziche' al momento di generazione della predetta ricevuta".
Entrata in vigore il 17 aprile 2019
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