organismi di controllo

Art. 4. Organismi di controllo1.Al fine di svolgere i compiti di organismo di controllo, gli enti accreditati alla norma UNI CEI EN 17065/2012, ai sensi della normativa europea e nazionale vigente, presentano istanza di autorizzazione al Ministero sulla base di un modello di richiesta pubblicato sul sito istituzionale del Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'istanza contiene la descrizione dettagliata della procedura di controllo standard che l'organismo intende seguire, sulla base dei requisiti minimi fissati nell'allegato 1, le misure di controllo e le misure precauzionali che l'organismo di controllo intende imporre agli operatori soggetti al suo controllo, nonche' l'impegno dell'organismo di controllo ad applicare in caso di accertamento di irregolarita', infrazioni e inosservanze, le misure di cui al decreto previsto dall'articolo 5, comma 11, ed il tariffario da applicare agli operatori.
2.L'autorizzazione e' subordinata, oltre che all'accertamento della regolarita' e completezza della domanda, alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal regolamento per esercitare l'attivita' di controllo e di quelli indicati al comma 6.
3.L'autorizzazione contiene la descrizione dei compiti che l'organismo di controllo puo' espletare e delle condizioni alle quali puo' svolgerli, ed e' rilasciata dal Ministero entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di cui al comma 1.
4.L'autorizzazione ha durata quinquennale, non e' trasferibile ed e' rinnovabile a seguito di richiesta di rinnovo da presentarsi almeno novanta giorni prima della scadenza.
5.Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 4 e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero ed acquista efficacia dalla data della pubblicazione.
6.Ai fini dell'autorizzazione, il Ministero accerta la sussistenza dei seguenti requisiti, che sono assicurati per l'intera durata dell'autorizzazione medesima:
a)idoneita' morale, imparzialita', ed assenza di conflitto di interesse dei propri rappresentanti, degli amministratori, del personale addetto all'attivita' di controllo e certificazione, secondo quanto specificato dall'allegato 2;
b)adeguatezza delle strutture e delle risorse umane e strumentali rispetto ai compiti delegati;
c)adeguate esperienza e competenza delle risorse umane impiegate, secondo quanto specificato dall'allegato 2;
d)assenza di partecipazioni qualificate, dirette o indirette, nella struttura proprietaria da parte di operatori e associazioni di operatori, che non possono detenere, nel loro complesso, direttamente o indirettamente, un numero di azioni o di quote di partecipazione che superi la meta' del capitale sociale dell'Organismo di controllo.
Sono escluse da tale requisito, sia con riferimento alle partecipazioni dirette che a quelle indirette, le associazioni di carattere consortile che non abbiano fine di lucro.
7.Il Ministero cura la tenuta dell'elenco degli organismi di controllo autorizzati e ne assicura la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.
8.Gli organismi di controllo non possono svolgere, nel settore dell'agricoltura biologica, attivita' diversa dall'attivita' di controllo. Gli organismi di controllo, i relativi rappresentanti e amministratori, nonche' il personale addetto al controllo non possono fornire beni o servizi, diversi dall'attivita' di controllo, agli operatori controllati. Il medesimo personale non puo' svolgere l'attivita' di controllo presso lo stesso operatore per piu' di tre visite consecutive.
9.Il personale degli organismi di controllo, nello svolgimento dell'attivita' di controllo, e' incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 358 del codice penale e' il seguente: «Art. 358 (Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio). - 1. Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un'attivita' disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.».
Entrata in vigore il 21 marzo 2018
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